Ordinanza del 11/01/2016 n. 9 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Non sussiste - Rateazione del pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento afferma che la concessione di una misura cautelare richiede la prova, da parte del contribuente, di un danno grave e irreparabile. La misura non può essere concessa quando tale rischio non è dimostrato e il contribuente può richiedere la rateazione del debito, soluzione incompatibile con l’urgenza cautelare prospettata.
Misure cautelari: insussistenza del periculum in mora e rilevanza della rateazione del pagamento
Misure cautelari e rateazione del pagamento
Il documento riguarda la valutazione del presupposto del periculum in mora nell’ambito delle misure cautelari richieste dal contribuente. La misura cautelare presuppone l’esistenza di un rischio concreto di subire un danno grave e irreparabile nelle more della definizione della controversia o dell’esecuzione della pretesa.
Onere della prova del contribuente
Il contribuente che richiede la misura cautelare è tenuto a dimostrare specificamente la situazione di grave ed irreparabile danno. Non è sufficiente una deduzione generica o la mera prospettazione di difficoltà economiche: il presupposto cautelare deve risultare provato in modo concreto.
Insussistenza del periculum in mora
In assenza della prova del danno grave e irreparabile, il periculum in mora deve ritenersi insussistente. Tale carenza impedisce la concessione della misura cautelare, poiché manca uno dei presupposti necessari per giustificare un intervento urgente e provvisorio.
Rilevanza della possibilità di rateazione
Osta inoltre alla concessione della misura cautelare la possibilità, per il contribuente, di richiedere la rateazione del pagamento. La rateazione costituisce uno strumento idoneo a distribuire nel tempo l’onere economico del debito e riduce, secondo il documento, la configurabilità di un danno grave e irreparabile derivante dall’immediato pagamento.
Principio conclusivo
La misura cautelare non viene concessa quando il contribuente non prova il danno grave e irreparabile e dispone, in alternativa, della possibilità di ottenere la rateazione del pagamento. La mera esigenza di evitare l’esborso immediato non è quindi sufficiente a integrare il periculum in mora.
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