Cassazione Civile, Sentenza n. 22338/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'oscuramento temporaneo di un contenuto operato dalla piattaforma in "fase di valutazione", deducendo violazione della libertà di espressione e mancanza di adeguata motivazione e procedura; la resistente giustifica l'oscuramento come misura cautelare e temporanea adottata per verificare la presunta illegalità del contenuto e per ottemperare ai propri obblighi di moderazione e sicurezza.
La decisione
Il giudice ha ritenuto legittimo, in linea di principio, l'oscuramento temporaneo in fase di valutazione quando sussistono elementi oggettivi che ne giustifichino l'urgenza e la proporzionalità. Tuttavia ha imposto condizioni: l'oscuramento deve essere motivato, proporzionato e limitato temporalmente; deve essere accompagnato da tempestiva comunicazione all'utente e da possibilità di rapido riesame/impugnazione. In mancanza di verifica che confermi l'illiceità, il contenuto deve essere ripristinato. Di conseguenza la misura cautelare della resistente è stata in linea di massima confermata ma subordinata all'adozione delle garanzie procedurali sopra indicate.
Norme richiamate
Direttiva 2000/31/CE (E-commerce) recepita dal D.lgs. 70/2003
Il giudice ha richiamato i principi di responsabilità limitata dei prestatori di servizi e la possibilità di adottare misure temporanee per rimuovere o disabilitare l'accesso a contenuti in presenza di segnalazioni fondate, purché non si traduca in censura generalizzata
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 101/2018
Richiamata la necessità di bilanciare protezione dei dati e diritti fondamentali: l'oscuramento non può avvenire violando diritti alla protezione dei dati personali né essere effettuato senza adeguate basi giuridiche e trasparenza
Costituzione italiana, art. 21 (libertà di manifestazione del pensiero)
La limitazione temporanea del contenuto deve rispettare i principi costituzionali: proporzionalità e necessità nella tutela di altri diritti e beni giuridici
Massime di principio
- L'oscuramento temporaneo in fase di valutazione è generalmente ammesso se esistono elementi oggettivi che giustificano l'urgenza e la necessità della misura
- Tale misura deve essere proporzionata e limitata nel tempo: non può costituire una sospensione indefinita o una censura preventiva senza verifica rapida
- La piattaforma deve fornire motivazione e trasparenza (notifica all'utente, indicazione dei motivi) e garantire un rimedio rapido per il riesame della decisione
- Se la verifica conclude per l'assenza di illiceità, il contenuto deve essere prontamente ripristinato; la mancata ripubblicazione può costituire illecito
- Occorre bilanciare diritti fondamentali (libertà di espressione, protezione dei dati) con obblighi di ordine pubblico e sicurezza: la valutazione è caso-per-caso e richiede documentazione degli elementi che hanno portato all'oscuramento
- Per contenuti non manifestamente illeciti ma in violazione di policy private, l'operatore ha maggiore discrezionalità, pur restando vincolato ai principi di trasparenza e rimedio
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