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Sentenza

Sentenza del 22/04/2015 n. 8157 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Promocar ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, che aveva confermato il disconoscimento della detrazione IVA relativa all'acquisto intracomunitario di autovetture effettuato tramite società interposte, ritenuto parte di una frode carosello con fatture soggettivamente inesistenti. La società contestava vizi di motivazione, la validità dell'avviso di accertamento per mancata allegazione degli atti richiamati e l'erroneità del diniego della detrazione fondato sulla mancata corresponsione dell'IVA da parte dei cedenti. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale limitatamente alle sanzioni, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la responsabilità della contribuente nonostante la sua mancanza di prudenza e le circostanze indicative del possibile coinvolgimento nella frode.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi del ricorso principale di Promocar: i motivi relativi ai vizi motivazionali erano privi del necessario momento di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c.; il motivo sull'avviso di accertamento era formulato in modo errato, poiché avrebbe dovuto denunciare omessa pronuncia; il motivo sulla detrazione IVA non coglieva la ratio decidendi, fondata non soltanto sull'evasione a monte, ma anche sulla mancata diligenza della società. È stato invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia sulle sanzioni. La CTR aveva infatti contraddittoriamente escluso le sanzioni per mancanza di prova della partecipazione volontaria, pur avendo riconosciuto la mancanza di prudenza della contribuente, e non aveva esaminato le circostanze concrete dedotte dall'Ufficio. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Emilia-Romagna, che dovrà riesaminare esclusivamente la questione delle sanzioni e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 18, 19, 21, 25, 54, comma 5, 56 e 60-ter

    Le disposizioni disciplinano la detrazione IVA, gli obblighi di fatturazione e registrazione, l'accertamento e la motivazione degli atti. In presenza di una frode carosello, la detrazione può essere negata quando il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando la normale diligenza, di partecipare a un'operazione collegata a un'evasione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    L'avviso di accertamento deve essere adeguatamente motivato e deve consentire al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa. La censura relativa alla mancata allegazione o riproduzione di atti richiamati deve essere proposta correttamente come omessa pronuncia quando il giudice non abbia esaminato la relativa eccezione.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per le sentenze soggette alla disciplina transitoria, i motivi fondati sull'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dovevano contenere un autonomo e sintetico momento di sintesi, indicante il fatto controverso e le ragioni dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione. La sua mancanza comporta l'inammissibilità del motivo.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6

    "non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, ma è necessaria anche la consapevolezza del contribuente"

    La responsabilità sanzionatoria tributaria richiede coscienza e volontà della condotta e, almeno, una colpa qualificabile come negligenza. La buona fede esclude la sanzione soltanto se l'errore è inevitabile e non superabile con la normale diligenza; grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'assenza di colpa.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 5 e 6

    Le norme individuano le violazioni sanzionabili in materia di IVA e collegano la responsabilità alla condotta colposa o dolosa del contribuente. La diligenza costituisce criterio per valutare la colpa.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8

    Consente la disapplicazione delle sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata delle norme, ma tale esimente richiede l'allegazione dei relativi presupposti da parte del contribuente e non opera automaticamente.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 3

    Prevede la non applicazione delle sanzioni in specifiche ipotesi di obiettiva incertezza o di affidamento tutelabile, purché ne ricorrano concretamente i presupposti.

Massime di principio

  • Nelle frodi carosello, il fatto che la cessione dei beni sia realmente avvenuta e che il prezzo sia stato pagato non garantisce automaticamente il diritto alla detrazione IVA: occorre valutare se il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere, con la normale diligenza professionale, di inserirsi in una frode.
  • La mera evasione dell'IVA da parte del cedente non è, da sola, sufficiente a negare la detrazione; tuttavia, indizi concreti come soggetti interposti non trasparenti, prezzi anomali, pagamenti anticipati, documentazione incoerente e assenza di effettivi rapporti commerciali possono dimostrare la conoscenza o la colpevole ignoranza della frode.
  • Per evitare le sanzioni non basta dimostrare di non avere partecipato volontariamente alla frode: il contribuente deve provare di avere agito senza colpa e di non aver potuto conoscere l'illecito neppure usando la normale diligenza richiesta a un operatore professionale.
  • La buona fede rileva soltanto quando l'errore è inevitabile. Una semplice mancanza di prudenza può costituire elemento sufficiente per escludere l'esimente, se il contribuente avrebbe potuto effettuare verifiche ragionevoli sull'affidabilità dei propri fornitori.
  • I motivi di ricorso per cassazione relativi a vizi motivazionali devono rispettare rigorosamente i requisiti processuali applicabili ratione temporis; in mancanza di una sintesi autonoma del fatto controverso, il motivo può essere dichiarato inammissibile senza esame del merito.
  • Se il giudice non esamina affatto una specifica eccezione, il vizio corretto è l'omessa pronuncia e non la violazione di legge o l'omessa motivazione, che presuppongono invece l'esistenza di una decisione, seppure errata o insufficiente.

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