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Sentenza

Sentenza del 06/04/2016 n. 6662 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente sosteneva di aver versato due volte Lire 2.812.000 per l'IVA relativa al quarto trimestre 1998 e di avere quindi diritto al rimborso. Contestava l'applicazione del termine biennale previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che dovesse applicarsi il termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., nonché la disciplina dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. Il ricorso per cassazione, tuttavia, non indicava chiaramente quale vizio della sentenza fosse denunciato ai sensi dell'art. 360 c.p.c. e non conteneva il quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sia perché il Ministero non aveva partecipato ai precedenti gradi di giudizio, sia perché la legittimazione passiva spettava all'Agenzia delle Entrate. Il contribuente è stato condannato a pagare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 645,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21

    I giudici di merito hanno ritenuto tardiva l'istanza di rimborso presentata il 24 gennaio 2003, applicando il termine biennale per la richiesta di restituzione.

  • Codice civile, art. 2946

    termine decennale di prescrizione

    Il contribuente sosteneva che al rimborso dell'imposta non dovuta dovesse applicarsi la prescrizione ordinaria decennale, ma la Corte non ha esaminato nel merito tale tesi poiché il ricorso era inammissibile.

  • Codice civile, art. 2033

    Il contribuente richiamava la disciplina della ripetizione dell'indebito per ottenere la restituzione dell'imposta asseritamente versata due volte; anche questa questione non è stata esaminata nel merito.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    motivi di ricorso per cassazione

    Il ricorrente deve indicare con precisione il vizio denunciato e ricondurlo a uno dei motivi tassativamente previsti per il ricorso per cassazione.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Per i ricorsi soggetti alla norma ratione temporis, la violazione di legge doveva essere accompagnata da uno specifico quesito di diritto, formulato in modo autonomo, chiaro e conclusivo. La sua mancanza comportava l'inammissibilità del ricorso.

  • Costituzione, art. 111

    principio di terzietà del giudice

    Non spetta alla Corte di cassazione ricostruire autonomamente le censure del ricorrente o dare forma giuridica a doglianze generiche; l'individuazione del vizio deve essere compiuta dalla parte.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è necessario indicare in modo preciso il vizio denunciato, collegandolo a uno specifico motivo previsto dall'art. 360 c.p.c.; una doglianza generica o non correttamente classificata può determinare l'inammissibilità.
  • Quando una norma processuale richiede un quesito di diritto, il quesito deve essere formulato espressamente, in modo autonomo e autosufficiente; non è sufficiente che possa essere ricavato implicitamente dal testo del motivo.
  • Prima di discutere il merito di una pretesa di rimborso fiscale occorre verificare i termini di decadenza o prescrizione applicabili e la tempestività dell'istanza.
  • Le controversie relative all'attività impositiva e ai rimborsi dell'amministrazione finanziaria devono essere indirizzate contro l'ente dotato di legittimazione passiva, normalmente l'Agenzia delle Entrate per le attività trasferitele.
  • La Corte di cassazione non è un terzo grado di merito: non ricostruisce i fatti né riformula motivi di impugnazione carenti, ma verifica soltanto le censure dedotte secondo le forme previste dalla legge.
  • La decisione non stabilisce nel merito se il contribuente avesse effettivamente diritto al rimborso o quale termine sostanziale fosse applicabile, perché il ricorso è stato definito per ragioni processuali di inammissibilità.

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