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Sentenza

Sentenza n. 1588/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino n. 364/2025

Giustizia amministrativa202601061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Avellino n. 364/2025, passata in giudicato, che riconosceva il diritto alla Carta docente per cinque anni scolastici e disponeva l’accredito di € 2.500

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo il perdurante inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Avellino n. 364/2025, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, come attestato dal certificato rilasciato il 25 settembre 2025. Il giudicato riconosceva il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e condannava il Ministero, previa emissione della Carta, ad accreditarvi € 2.500. La ricorrente chiedeva le misure necessarie all’esecuzione, un termine per adempiere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. In seguito ha riferito che il Ministero aveva accreditato € 2.500 sul borsellino elettronico, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e il riconoscimento delle spese legali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la dichiarazione della ricorrente, corroborata dalla documentazione prodotta, dimostrava l’avvenuto accredito di € 2.500 sul borsellino elettronico e quindi la piena attuazione della pretesa azionata. Non ha esaminato nel merito le richieste di misure esecutive e di nomina del commissario ad acta, divenute superflue dopo l’adempimento. Ha compensato integralmente le spese, ritenendo che il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale giustificasse tale statuizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuta esecuzione integrale della prestazione riconosciuta dal giudicato, comprovata dalla dichiarazione della parte e dalla documentazione dell’accredito, determina la cessazione della materia del contendere.
  • Il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale nel corso del giudizio può giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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