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Sentenza

Sentenza n. 2180/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per l’annullamento ovvero la riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. I, 9 giugno 2025 n. 11160, che ha respinto il ricorso n. 14000/2024 R.G. proposto per l’annullamento: a) del decreto 29 ottobre 2024, conosciuto in data imprecisata, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha esercitato il potere di veto ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.l. 15 marzo 2012 n.21, convertito nella l. 11 maggio 2012 n.56, nei confronti dell’operazione notificata dalla società Manta Aircraft S.r.l., relativa al progetto di collaborazione fra la stessa e la società cinese Shenyang Aviation Industry Group Co. Ltd, allo scopo di costituire in Cina una joint venture, nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, conseguenti e connessi, in particolare: b) della nota 29 ottobre 2024 prot. 0006441-P-29/10/2024-4.8.3.7 di trasmissione del decreto del Segretariato generale del DICA - Dipartimento per il coordinamento amministrativo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; c) della nota 28 ottobre 2024 del Ministero della difesa, recante relazione e proposta di decisione; d) del verbale 29 ottobre 2024 della seduta del Consiglio dei Ministri; e) della nota del 30 luglio 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, richiedente la formale notifica; f) del DPCM 6 giugno 2014, n. 108 (in G.U. n. 176 del 31 luglio 2014), recante: “Regolamento per l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56”; g) del DPCM 18 dicembre 2020, n. 179 (in G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020), recante: “Regolamento per l'individuazione dei beni e dei rapporti di interesse nazionale nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, a norma dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56”; h) del DPCM 1° agosto 2022, n.133 (in G.U. n.211 del 9 settembre 2022) recante “Regolamento recante disciplina delle attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, della prenotifica e misure di semplificazione dei procedimenti”;

Giustizia amministrativa202507349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. I, che aveva respinto il ricorso contro il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante veto all’operazione di costituzione in Cina di una joint venture con una società cinese

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il veto esercitato ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.l. 21/2012 sull’operazione diretta alla costituzione in Cina di una joint venture con una società cinese, avente ad oggetto lo sviluppo di un velivolo civile VTOL a propulsione ibrida e la condivisione del relativo know-how. In appello ha dedotto: violazione dell’art. 63 TFUE, sostenendo che si trattasse di un investimento in uscita non assoggettabile al golden power e che il know-how costituisse capitale la cui circolazione non poteva essere limitata; in subordine, ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Ha inoltre riproposto dubbi di costituzionalità rispetto agli artt. 23 e 41 Cost.; ha contestato la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi dell’art. 1 d.l. 21/2012 e l’inclusione dell’operazione nelle fattispecie strategiche individuate dai DPCM attuativi; ha denunciato la lesione del diritto di difesa procedimentale per la richiesta di informazioni senza previa indicazione delle norme applicabili; ha dedotto la violazione del termine previsto dal DPCM 133/2022; ha negato l’esistenza di una minaccia di grave pregiudizio per la difesa e la sicurezza nazionale; ha infine censurato l’eccesso di potere per irragionevolezza del veto, adottato in difformità dalla proposta istruttoria che suggeriva di autorizzare l’operazione con prescrizioni.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha qualificato l’operazione come investimento in uscita, ma ha escluso che tale qualificazione comportasse l’applicabilità dell’art. 63 TFUE, ritenendo che la nozione di capitale rilevante per la libera circolazione riguardi il capitale finanziario e non il know-how o le competenze professionali conferite nell’operazione. Anche ipotizzando una nozione più ampia, l’apporto prospettato dalla società costituiva un conferimento d’opera, non direttamente traducibile in capitale sociale. Il Collegio ha ritenuto che, in assenza di una disciplina unionale sugli investimenti in uscita, gli Stati membri possano intervenire con strumenti di golden power, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, ritenuti nella specie rispettati. Le questioni pregiudiziali UE sono state considerate non rilevanti. I dubbi di costituzionalità sono stati ritenuti manifestamente infondati: il veto non impone una prestazione ai sensi dell’art. 23 Cost. e non elimina in via generale la libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost., ma incide su specifiche operazioni in settori strategici. Il caso è stato ricondotto all’art. 1 del d.l. 21/2012, relativo alla difesa e sicurezza nazionale, e non all’art. 2, erroneamente richiamato nel provvedimento finale. La tecnologia è stata valutata secondo un criterio sostanzialistico: pur essendo progettato per uso civile, il velivolo e il relativo know-how risultavano obiettivamente suscettibili di impiego militare o nella sicurezza e riconducibili alle fattispecie strategiche del DPCM 108/2014. Il sindacato giurisdizionale è stato ritenuto pieno ed effettivo, ma l’istruttoria e la motivazione sono state giudicate adeguate. La richiesta di chiarimenti alla società non doveva essere preceduta dall’indicazione della qualificazione giuridica, poiché l’amministrazione doveva prima conoscere i concreti elementi dell’operazione. Il termine previsto dall’art. 5, comma 1, lettera d), del DPCM 133/2022 non è stato ritenuto perentorio, sicché la sua eventuale violazione non incideva sul provvedimento finale. La minaccia di grave pregiudizio è stata ritenuta sussistente anche in forma potenziale, alla luce dell’interesse internazionale per tecnologie analoghe e del rischio di perdita del controllo nazionale sul know-how. Infine, il Governo poteva discostarsi dalla proposta di autorizzazione con prescrizioni, avendo motivato adeguatamente l’inidoneità delle prescrizioni a proteggere il know-how e la sicurezza nazionale, anche per la difficoltà di farle rispettare in Cina. Spese integralmente compensate per la complessità e novità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1 d.l. 21/2012, convertito dalla l. 56/2012

    Poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale

    La disposizione consente l’esercizio del veto su atti od operazioni riguardanti attività strategiche quando sussista una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.

  • art. 2 d.l. 21/2012, convertito dalla l. 56/2012

    Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni

    Il Consiglio di Stato ha escluso che questa disposizione fosse la base normativa corretta per la fattispecie, riconducendo l’operazione all’art. 1.

  • art. 2, comma 1, lettera f), DPCM 108/2014

    sistemi di propulsione aerospaziali e navali militari ad elevate prestazioni e affidabilità

    La fattispecie è stata ritenuta pertinente perché il progetto era innovativo proprio per il sistema di propulsione e per i comandi adottati.

  • art. 2, comma 1, lettera c), DPCM 108/2014

    sistemi propulsivi, trasmissioni di potenza e trasmissioni comando accessori dei motori aeronautici e navali ad elevate prestazioni e affidabilità relativi ai velivoli e alle unità navali destinati all'impiego in servizi di osservazione, sorveglianza e controllo del territorio

    La disposizione è stata interpretata nel senso che può comprendere tecnologie utilizzabili anche per soccorso pubblico e difesa civile, senza necessità di conformità a specifiche militari.

  • DPCM 179/2020

    Regolamento attuativo per l’individuazione dei beni e rapporti di interesse nazionale nei settori rilevanti per la difesa e la sicurezza, applicabile insieme all’art. 1 del d.l. 21/2012.

  • DPCM 133/2022

    Disciplina il coordinamento procedimentale, la prenotifica e le modalità di esame delle operazioni soggette ai poteri speciali; il termine previsto dall’art. 5, comma 1, lettera d), non è stato ritenuto perentorio.

  • art. 63 TFUE

    Nell’ambito delle disposizioni previste dal presente capo, sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi

    Non è stato ritenuto applicabile perché la controversia riguardava un asset costituito da know-how e competenze tecniche, non capitale finanziario; inoltre l’apporto prospettato è stato qualificato come conferimento d’opera.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale è stato ritenuto non necessario, poiché le questioni europee prospettate non erano rilevanti per la soluzione della controversia.

  • art. 23 Cost.

    Non è violato dal veto, poiché il golden power non impone una prestazione patrimoniale o personale, ma consente di vietare specifiche operazioni.

  • art. 41 Cost.

    La disciplina non elimina in via generale la libertà di iniziativa economica, ma consente limitazioni mirate su operazioni relative a settori strategici per la tutela dell’interesse nazionale.

  • art. 4, paragrafo 1, regolamento (UE) 2019/452

    È richiamato per l’elenco dei settori e delle tecnologie strategiche, non per qualificare l’operazione come investimento estero in entrata.

  • regolamento (UE) 2021/821

    Disciplina l’esportazione di prodotti finiti a duplice uso e non è stato ritenuto pertinente rispetto all’operazione oggetto di veto.

Massime di principio

  • Un’operazione che trasferisce fuori dall’Unione europea know-how e tecnologie detenuti da un’impresa europea costituisce un investimento in uscita, ma tale qualificazione non impedisce allo Stato membro di sottoporla a poteri speciali di tutela degli interessi strategici, in assenza di una disciplina unionale uniforme sugli investimenti in uscita, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
  • La nozione di capitale rilevante ai fini dell’art. 63 TFUE riguarda, secondo la decisione, il capitale finanziario; il know-how e le competenze professionali destinate all’attività di una joint venture non sono automaticamente assimilabili a capitale finanziario e, ove consistano nell’apporto personale dei soci, integrano un conferimento d’opera non direttamente traducibile in capitale sociale.
  • Ai fini dell’applicazione del golden power nel settore della difesa e della sicurezza nazionale, la riconducibilità di una tecnologia a un’attività strategica deve essere valutata secondo un criterio sostanzialistico, indipendentemente dalla qualificazione formale dell’operazione o dalla dichiarazione di esclusiva destinazione civile, quando la tecnologia sia obiettivamente suscettibile di impiego militare, di sicurezza, di soccorso pubblico o di difesa civile.
  • La minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale può avere natura potenziale e può essere desunta dall’interesse manifestato da apparati di difesa verso tecnologie analoghe e dal rischio che un’operazione attribuisca a un soggetto estero il controllo o la disponibilità del relativo know-how.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti di golden power è pieno ed effettivo, anche in presenza di ampia discrezionalità amministrativa; tuttavia, quando l’istruttoria sia completa e la motivazione dia conto dei rischi per gli interessi strategici, il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.
  • Il termine previsto da una disposizione regolamentare per la trasmissione della motivazione della proposta nell’ambito del procedimento di golden power non è perentorio in assenza di un’espressa previsione normativa; la sua violazione non determina, di per sé, l’illegittimità del provvedimento finale.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieOrdine e sicurezza pubblicaResponsabile del procedimento e competenzaMotivazione del provvedimento
RamiAutorità indipendenti e regolazioneAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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