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Circolare

Circolare INAIL n. 40 del 11 luglio 1985

Indennità spettanti al personale. Modifica dell art. 122 del Regolamento organico.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce la modifica del quinto comma dell’art. 122 del Regolamento organico e aggiorna le regole di attribuzione dell’indennità di rischio. Oltre al personale già previsto, l’indennità spetta anche agli addetti stabilmente alla stampa in offset e, per l’esposizione a radiazioni ionizzanti, in misure differenziate in base all’intensità delle radiazioni. Vengono inoltre fissati decorrenza, condizioni di corresponsione, incompatibilità, obblighi di segnalazione, modalità di contabilizzazione e criteri di comunicazione al personale.

Indennità di rischio al personale: modifica dell'art. 122 del Regolamento organico

Indennità spettanti al personale e modifica dell’art. 122 del Regolamento organico

La circolare interviene sull’assetto delle indennità spettanti al personale INAIL a seguito della modifica del quinto comma dell’art. 122 del Regolamento organico deliberata il 12 settembre 1983, con ulteriori specificazioni approvate il 1° aprile 1985. L’obiettivo è aggiornare le ipotesi di corresponsione dell’indennità di rischio, chiarire decorrenza e condizioni applicative e disciplinare gli adempimenti operativi delle unità interessate.

Modifica normativa e nuovo testo regolamentare

Il nuovo testo dell’art. 122 è riportato nell’allegato 1 alla circolare. La modifica è stata adottata in conformità alle indicazioni delle Autorità ministeriali e integra il regime degli altri emolumenti già previsti dal Regolamento organico.

Estensione dell’indennità di rischio a laboratori e stampa in offset

La circolare precisa che l’indennità di rischio nella misura di L. 900 giornaliere, prevista dall’art. 19 del D.P.R. n. 310/1981, spetta non solo al personale operante nei laboratori scientifici, come già previsto dalla circolare n. 17/1979, ma anche ai dipendenti addetti stabilmente all’attività di stampa in offset. La prestazione deve essere svolta in modo stabile e rientrare nelle condizioni richieste dalla normativa richiamata.

Indennità per esposizione a radiazioni ionizzanti

Per il personale che svolge stabilmente attività comportanti esposizione diretta e continua a radiazioni ionizzanti, l’indennità di rischio spetta per ogni giornata di servizio effettivamente resa. La misura è pari a:

  • L. 2.000 giornaliere, se le radiazioni hanno intensità superiore a 1,5 rem;
  • L. 1.400 giornaliere, se le radiazioni hanno intensità inferiore a 1,5 rem.

La disciplina è ricondotta all’art. 19 del D.P.R. n. 310/1981.

Esclusione dei tecnici di radiologia

La circolare esclude espressamente i tecnici di radiologia dall’ambito di questa specifica indennità di rischio. Per tali soggetti continua ad applicarsi il particolare emolumento previsto dalla legge 28 marzo 1968, n. 416, come richiamato anche dalla circolare n. 17/1979.

Decorrenza, assenze e condizioni di spettanza

L’indennità compete dal momento in cui risultano integrati tutti i presupposti richiesti dal D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e, in ogni caso, non può avere decorrenza anteriore al 12 settembre 1983, data della deliberazione consiliare.

Essa:

  • spetta per ogni giornata di servizio effettivamente resa;
  • non è corrisposta nei giorni di assenza per qualsiasi causa;
  • fa eccezione per i periodi di assenza dovuti a infermità, infortunio sul lavoro o malattia professionale derivanti da causa di servizio inerente al rischio cui l’indennità si riferisce.

Incompatibilità, fiscalità e trattamento previdenziale

L’emolumento non è cumulabile con l’indennità meccanografica e con l’indennità di maneggio valori di cassa. Inoltre è soggetto alle ritenute erariali e alle contribuzioni previdenziali e assistenziali previste dalla normativa vigente, ma non è utile né ai fini del trattamento di quiescenza né ai fini del trattamento interno di previdenza.

Segnalazioni delle unità interessate e gestione operativa

Le unità interessate devono trasmettere alla Direzione generale - Servizio del personale i nominativi dei dipendenti aventi diritto, indicando per ciascuno:

  • le specifiche mansioni svolte;
  • la decorrenza del diritto.

Sulla base delle segnalazioni la Direzione generale adotta i conseguenti provvedimenti e autorizza le unità a effettuare le registrazioni nel prospetto B del modulo delle competenze accessorie. Qualora vengano meno le condizioni di attribuzione, le unità devono darne immediata comunicazione al Servizio del personale e sospendere le segnalazioni mensili.

Contabilizzazione e conoscenza del personale

L’indennità deve essere contabilizzata al sottoconto 01 "stipendi ed altri assegni fissi" dei capitoli 305 e 306, rispettivamente per il personale addetto ai servizi amministrativi e medico-legali, mediante operazione contestuale di impegno-pagamento e con codice di gestione 8.0.0. La circolare deve essere portata a conoscenza del personale secondo le modalità previste dall’art. 154 del Regolamento organico.

Contenuto dell’allegato 1: quadro complessivo degli altri emolumenti

L’allegato 1 riporta il testo dell’art. 122, che disciplina in generale altri emolumenti spettanti al personale, tra cui:

  • indennità per il personale dei servizi di elaborazione elettronica dei dati e degli impianti collegati, compresi i funzionari preposti, gli analisti e i programmatori;
  • indennità per il maneggio di valori di cassa da parte di impiegati addetti in via diretta e continuativa, con esclusione di chi è delegato alla sola riscossione e pagamento degli stipendi;
  • indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica;
  • indennità di rischio per esposizione a prodotti tossici e sostanze nocive, nonché per il personale sanitario e para sanitario impiegato nelle analisi cliniche e di laboratorio;
  • indennità per il personale esposto a radiazioni ionizzanti, con distinzione tra intensità superiore e inferiore a 1,5 rem;
  • indennità di mansione per i centralinisti telefonici ciechi;
  • indennità di profilassi antitubercolare per il personale esposto a contagio da malattia tubercolare;
  • indennità di bilinguismo per il personale in servizio presso gli uffici della provincia di Bolzano o presso gli uffici sedenti in Trento aventi competenza regionale, secondo la legge n. 1165/1961, il D.P.R. n. 807/1964 e la tabella B allegata.

L’allegato precisa inoltre che alcune indennità non spettano in caso di assenza dal servizio per qualunque causa e richiama, per ciascun emolumento, le norme di riferimento applicabili.

Punti principali

Modifica regolamentare dell’art. 122

Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione del 12 settembre 1983, ha modificato il quinto comma dell’art. 122 del Regolamento organico. Il nuovo testo dell’articolo, integrato anche con le specificazioni introdotte con deliberazione del 1° aprile 1985 e conforme alle indicazioni delle Autorità ministeriali, è riportato nell’allegato 1 alla circolare.

Estensione dell’indennità di rischio

L’indennità di rischio nella misura di L. 900 giornaliere, prevista dal D.P.R. n. 310/1981, art. 19, spetta non solo al personale operante nei laboratori scientifici, ma anche ai dipendenti addetti stabilmente all’attività di stampa in offset.

Indennità per esposizione a radiazioni ionizzanti

Al personale che svolge stabilmente prestazioni di lavoro con esposizione diretta e continua a radiazioni ionizzanti spetta un’indennità di rischio per ogni giornata di servizio effettivamente resa. La misura è di L. 2.000 giornaliere se le radiazioni sono di intensità superiore a 1,5 rem e di L. 1.400 giornaliere se l’intensità è inferiore a 1,5 rem, secondo l’art. 19 del D.P.R. n. 310/1981.

Esclusione dei tecnici di radiologia

La circolare precisa che l’indennità non compete ai tecnici di radiologia, i quali percepiscono il particolare emolumento previsto dalla legge 28 marzo 1968, n. 416, come già richiamato dalla circolare n. 17/1979.

Decorrenza e condizioni di corresponsione

L’indennità compete dalla data in cui si verificano tutti i presupposti richiesti dal D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e, comunque, non prima del 12 settembre 1983, data della deliberazione consiliare. Essa spetta per ogni giornata di servizio effettivamente resa e non è corrisposta durante i giorni di assenza per qualsiasi causa, salvo i periodi di assenza per infermità, infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendenti da causa di servizio inerente al rischio cui l’indennità si riferisce.

Incompatibilità, regime fiscale e previdenziale

L’indennità non è cumulabile con le indennità meccanografica e di maneggio valori di cassa. È soggetta alle ritenute erariali e alle contribuzioni previdenziali e assistenziali previste dalla normativa vigente, ma non è utile ai fini del trattamento di quiescenza e del trattamento interno di previdenza.

Adempimenti delle unità interessate

Le unità interessate devono segnalare alla Direzione generale - Servizio del personale i nominativi del personale avente titolo, indicando le specifiche mansioni svolte e la decorrenza. Sulla base di tali indicazioni la Direzione generale adotterà i conseguenti provvedimenti e autorizzerà le unità a effettuare le segnalazioni nel prospetto B del modulo delle competenze accessorie. Se vengono meno le condizioni che danno diritto all’indennità, le unità devono darne immediata comunicazione e sospendere le segnalazioni mensili.

Contabilizzazione e comunicazione al personale

L’indennità deve essere contabilizzata al sottoconto 01 "stipendi ed altri assegni fissi" dei capitoli 305 e 306, rispettivamente per il personale addetto ai servizi amministrativi e medico-legali, con operazione contestuale di impegno-pagamento e codice di gestione 8.0.0. La circolare deve essere portata a conoscenza del personale secondo le modalità previste dall’art. 154 del Regolamento organico.

Contenuto dell’allegato 1: testo dell’art. 122

L’allegato riporta il testo aggiornato dell’art. 122, che disciplina diversi emolumenti: indennità per il personale dei servizi di elaborazione elettronica dei dati e impianti collegati; indennità per il maneggio di valori di cassa; indennità per i tecnici di radiologia medica; indennità di rischio per esposizione a prodotti tossici, sostanze nocive e radiazioni ionizzanti; indennità per centralinisti telefonici ciechi; indennità di profilassi antitubercolare; indennità di bilinguismo per il personale in servizio presso gli uffici della provincia di Bolzano o presso gli uffici sedenti in Trento con competenza regionale.

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