Circolare INAIL n. 42 del 19 luglio 1985
Nuova misura delle sanzioni civili previste dall'articolo 50 del Testo Unico n. 1124/1965, come modificato dall'articolo 2, 2° comma, del D.L. n. 463/1983 convertito, con modificazioni, nella legge numero 638/1983. Decreto ministeriale 24 aprile 1985.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’entrata in vigore della nuova disciplina delle sanzioni civili per omissioni e ritardi nel versamento dei premi INAIL, approvata con D.M. 24 aprile 1985. Vengono chiariti ambito di applicazione, assorbimento degli interessi legali nella nuova misura massima, possibilità di graduazione tramite tabelle e criteri di decorrenza temporale, con distinzione tra fattispecie anteriori e successive al 12 settembre 1983. La circolare contiene inoltre la nota tecnica per la gestione operativa dei casi già segnalati e di quelli da rilevare, con istruzioni per ricalcoli, integrazioni e nuove richieste ai datori di lavoro.
Nuova misura delle sanzioni civili ex art. 50 T.U. n. 1124/1965, come modificato dal D.L. n. 463/1983 conv. in L. n. 638/1983
Nuova misura delle sanzioni civili ex art. 50 T.U. n. 1124/1965
La circolare disciplina l’applicazione della nuova misura delle sanzioni civili introdotta dal combinato disposto dell’art. 50 del Testo Unico n. 1124/1965 e dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. n. 638/1983, come approvata dal D.M. 24 aprile 1985. L’INAIL fornisce indicazioni sia sul regime giuridico delle sanzioni sia sulle modalità operative per la loro concreta applicazione e per il ricalcolo delle posizioni pregresse.
Fonte normativa e approvazione delle nuove misure
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con decreto del 24 aprile 1985 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 13 giugno 1985, ha approvato la deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 21 gennaio 1985. La deliberazione contiene i nuovi criteri di graduazione delle sanzioni civili previste dall’art. 50 del T.U. n. 1124/1965, come modificato dalla legge n. 638/1983.
Ambito di applicazione della disciplina
La nuova misura si applica indistintamente alle ipotesi di inadempienza previste dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 50 del Testo Unico. La finalità della riforma è quella di eliminare la differenziazione tra le precedenti misure massime delle sanzioni. Gli interessi già previsti dal comma 3 risultano assorbiti nella nuova misura massima della sanzione.
Resta tuttavia salva, in base al combinato disposto degli artt. 1224 e 1219, comma 2, n. 3, c.c., la possibilità per l’Istituto di applicare gli interessi legali, sui premi e accessori nonché sulle sanzioni civili, a decorrere dal 361° giorno dalla scadenza del termine di pagamento. La normativa fa inoltre espressamente salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative e penali previste per le medesime inadempienze.
Misura massima e criteri di graduazione
La sanzione civile ha come misura massima il doppio del minor premio liquidato in conseguenza del comportamento del datore di lavoro, ovvero del premio non pagato o pagato in ritardo. Tale importo massimo può essere graduato secondo le tabelle allegate alla circolare (allegati nn. 2 e 3), che sostituiscono gli allegati nn. 1 e 2 della circolare n. 114/1970.
Per la tabella relativa alle inadempienze del comma 3 dell’art. 50, la circolare segnala che:
- la graduazione va riferita alla misura intera della sanzione;
- vengono eliminati i riferimenti agli interessi già previsti dal comma 3, ormai assorbiti dalla nuova disciplina.
Per la tabella relativa alle inadempienze dei commi 2 e 4 dell’art. 50, si evidenzia invece che:
- i valori di L. 100.000 e L. 1.000.000, già presenti nei punti 1 e 2 della tabella precedente come minor premio, sono aggiornati rispettivamente a L. 600.000 e L. 6.000.000;
- tutte le ipotesi sono espresse in frazione della sanzione intera;
- sono soppressi i richiami agli interessi annui.
Tali modifiche sono funzionali anche a ribadire la natura sanzionatoria del provvedimento, rilevante ai fini della recidiva di cui all’art. 51 del Testo Unico, e a uniformare la tabella a quella relativa al comma 3, che già operava soltanto per frazioni della sanzione intera.
Decorrenza temporale e regime transitorio
L’art. 2, comma 2, del D.L. n. 463/1983 si applica alle inadempienze verificatesi dal 12 settembre 1983, data di entrata in vigore del decreto-legge.
Inoltre, la circolare precisa che la norma si applica anche alle inadempienze verificatesi tra il 12 marzo 1983 e l’11 settembre 1983, ma solo se per tali fattispecie siano stati adottati provvedimenti che facciano espresso riferimento a uno dei decreti decaduti per mancata conversione e contengano specifica riserva di definitiva quantificazione delle sanzioni secondo le modifiche intervenute in materia.
Le nuove tabelle di graduazione trovano applicazione per tutte le inadempienze soggette alla disciplina vigente. L’efficacia retroattiva delle tabelle è giustificata dal fatto che la graduazione rappresenta un beneficio per il datore di lavoro, che altrimenti dovrebbe corrispondere la sanzione nella misura massima di legge.
Disciplina delle fattispecie anteriori o miste
Le sanzioni già previste dal comma 3 dell’art. 50, derivanti da inadempienze commesse sotto la preesistente normativa, e quelle già previste dai commi 2 e 4 riferite a omissioni esauritesi prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, devono essere richieste secondo le precedenti tabelle e misure massime.
Per le inadempienze dei commi 2 e 4 iniziate prima del 12 marzo 1983 o del 12 settembre 1983 e protrattesi oltre tali date, la nuova normativa si applica soltanto alle retribuzioni riferite ai periodi successivi alle date indicate, mentre per i periodi anteriori continua ad applicarsi la disciplina previgente. Nei casi dubbi devono essere effettuati gli opportuni accertamenti.
Gestione operativa dei casi già trattati
Le somme già richieste in base alla disciplina precedente e riferite a inadempienze rientranti nella nuova normativa devono essere rideterminate, sia nella misura graduata sia in quella intera, e oggetto di nuove richieste ai datori di lavoro.
La nota tecnica allegata distingue tra:
- inadempienze già segnalate e acquisite in archivio magnetico;
- inadempienze ancora da rilevare o da segnalare.
Per le segnalazioni relative all’aggiornamento anagrafico del mese di agosto 1985, le sedi devono, per le inadempienze dei commi 2 e 4:
- compilare schede distinte 07 e/o 09 del modulo 1-SM per le retribuzioni omesse relative a periodi precedenti il 12 settembre 1983 rispetto a quelle successive;
- indicare i coefficienti di graduazione previsti dalla nuova tabella solo per i periodi successivi all’11 settembre 1983;
- indicare i preesistenti coefficienti di graduazione per i periodi antecedenti il 12 settembre 1983.
Le schede sono sottoposte a controlli automatici e, in caso di inosservanza, la segnalazione viene scartata.
Ricalcolo delle sanzioni e procedure per i casi pregressi
Per le inadempienze dei commi 2 e 4, la sistemazione dei casi pregressi dipende dalla collocazione temporale dell’omissione:
- per le segnalazioni riferite a periodi anteriori al 12 settembre 1983 non occorre alcun intervento, poiché restano soggette alla normativa previgente;
- per le segnalazioni riferite a periodi successivi all’11 settembre 1983, il Servizio meccanizzazione procede al ricalcolo delle sanzioni secondo la nuova misura;
- per le segnalazioni riferite a periodi sia anteriori sia successivi alla data del 12 settembre 1983, le unità periferiche devono prima riquantificare le retribuzioni con riferimento a quella data e poi applicare la disciplina previgente alla parte anteriore e la nuova disciplina alla parte successiva.
In tali ipotesi, il Servizio meccanizzazione trasmette tabulati alle unità periferiche interessate, contenenti i dati utili per il ricalcolo e per la determinazione delle integrazioni da richiedere ai datori di lavoro.
Casi con sanzione già graduata o calcolata in interessi annui
Se la sanzione era già stata richiesta in forma graduata e pagata nei termini, viene richiesta un’integrazione; se l’integrazione non viene pagata entro il termine assegnato, il datore di lavoro decade dal beneficio della graduazione e deve corrispondere la sanzione in misura intera, nella nuova misura.
Se la sanzione era già stata richiesta in forma graduata ma non è stata pagata o è stata pagata oltre il termine, la sanzione viene rideterminata nella misura massima secondo la nuova disciplina e viene chiesta la differenza.
Quando l’inadempienza aveva portato all’applicazione di una sanzione commisurata ad interessi annui per “buona fede” o “errore scusabile”, il ricalcolo non può essere effettuato automaticamente e i casi interessati devono essere evidenziati su apposito tabulato, al fine di consentire il calcolo manuale dell’integrazione.
Inadempienze del comma 3 e aggiornamento contabile
Per le inadempienze di cui al comma 3 dell’art. 50, il Servizio meccanizzazione ricalcola le sanzioni dovute sulla base della nuova disciplina e richiede le integrazioni delle sanzioni già applicate, sia in misura graduata sia in misura intera, indipendentemente dal fatto che siano state pagate o meno.
La determinazione delle sanzioni secondo la nuova disciplina per tali ipotesi diventa operativa a partire dall’aggiornamento contabile del mese di ottobre 1985; gli aggiornamenti precedenti devono quindi conservare la riserva relativa al successivo ricalcolo della sanzione civile.
Indicazioni ai datori di lavoro
La nota tecnica allega i testi standard delle comunicazioni da inserire nelle richieste di integrazione. In particolare:
- l’allegato A è utilizzato quando il mancato pagamento dell’integrazione comporta la decadenza dal beneficio della graduazione e il ripristino della sanzione in misura intera;
- l’allegato B è utilizzato per le integrazioni richieste a norma del D.M. 24 aprile 1985, con richiamo alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL.
Istruzioni finali per le unità operative
Per l’attuazione concreta della disciplina, tutte le unità operative devono attenersi alla nota tecnica allegata alla circolare. La circolare richiama espressamente la necessità di distinguere con precisione i periodi di inadempienza, di applicare correttamente la disciplina previgente o quella nuova in relazione alle date di riferimento e di procedere, ove necessario, ai ricalcoli e alle richieste integrative secondo le modalità operative indicate.
Punti principali
Nuova misura delle sanzioni civili e fonte normativa
Il Ministero del lavoro, con decreto 24 aprile 1985 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 13 giugno 1985, ha approvato la deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 21 gennaio 1985 sulle nuove misure delle sanzioni civili previste dall’art. 50 del T.U. n. 1124/1965, come modificato dal D.L. n. 463/1983 convertito in L. n. 638/1983.
Ambito di applicazione e assorbimento degli interessi
La nuova misura si applica indistintamente alle inadempienze previste dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 50. Gli interessi già contemplati dal comma 3 risultano assorbiti nella nuova misura massima della sanzione. Resta ferma, dopo il 361° giorno dalla scadenza del termine di pagamento, la possibilità per l’Istituto di applicare gli interessi legali su premi, accessori e sanzioni civili, in base agli artt. 1224 e 1219, comma 2, n. 3, c.c.
Misura massima, graduazione e tabelle
L’importo massimo della sanzione è pari al doppio del minor premio liquidato per effetto del comportamento del datore di lavoro, oppure del premio non pagato o pagato in ritardo. Tale misura è graduabile secondo le tabelle allegate (allegati nn. 2 e 3), che sostituiscono gli allegati nn. 1 e 2 della circolare n. 114/1970.
Modifiche alle tabelle di graduazione
Per la tabella relativa alle inadempienze del comma 3 dell’art. 50, la graduazione è riferita alla misura intera della sanzione e vengono eliminati i richiami agli interessi del comma 3, ormai assorbiti. Per la tabella relativa alle inadempienze dei commi 2 e 4 vengono aggiornati i valori di L. 100.000 e L. 1.000.000 a L. 600.000 e L. 6.000.000, in relazione al mutato valore della lira, e tutte le ipotesi sono espresse in frazione della sanzione intera, senza riferimenti ad interessi annui.
Rilevanza ai fini della recidiva
La soppressione dei riferimenti agli interessi annui e l’espressione delle sanzioni in termini di frazione della misura intera serve anche a chiarire la natura sanzionatoria del provvedimento, rilevante ai fini della recidiva prevista dall’art. 51 del T.U.
Decorrenza della nuova disciplina
La disciplina del comma 2 dell’art. 2 del D.L. n. 463/1983 si applica alle inadempienze verificatesi dal 12 settembre 1983. Inoltre, in base al penultimo comma dell’articolo unico della L. n. 638/1983, essa si applica anche alle inadempienze tra il 12 marzo 1983 e l’11 settembre 1983, ma solo se siano stati adottati provvedimenti formalmente contestati o contenenti riserva di definitiva quantificazione secondo le nuove modifiche.
Efficacia retroattiva delle tabelle
Le nuove tabelle di graduazione si applicano a tutte le inadempienze soggette alla disciplina vigente; la retroattività è giustificata dal fatto che la graduazione costituisce un vantaggio per il datore di lavoro rispetto alla misura massima di legge.
Gestione dei casi pregressi e ricalcoli
Le sanzioni già richieste per fattispecie ricadenti nella nuova normativa devono essere rideterminate e richieste nuovamente ai datori di lavoro, sia in misura graduata sia intera. Per le omissioni iniziate prima del 12 marzo o del 12 settembre 1983 e protrattesi oltre tali date, la nuova disciplina si applica solo alle retribuzioni maturate dopo tali date, mentre per i periodi precedenti continua a valere la precedente normativa.
Casistica operativa per le unità periferiche
La nota tecnica distingue tra inadempienze già segnalate e acquisite in archivio magnetico e quelle ancora da rilevare. Dal mese di agosto 1985, per i commi 2 e 4, le sedi devono compilare schede distinte per periodi anteriori e successivi al 12 settembre 1983; per il comma 3, la nuova disciplina è operativa dall’aggiornamento contabile di ottobre 1985.
Procedure di ricalcolo e integrazione
Per i casi già richiesti in misura graduata e pagati nei termini si procede con integrazione, pena il ripristino della sanzione intera; per quelli non pagati o pagati in ritardo si ricalcola la sanzione nella misura massima e si richiede la differenza. Nei casi di sanzione calcolata con interessi annui per buona fede o errore scusabile, il ricalcolo non è automatico e richiede evidenziazione su tabulato dedicato.
Comunicazioni ai datori di lavoro
La nota tecnica allega i testi standard di comunicazione da usare nelle richieste di integrazione: l’allegato A per i casi in cui il mancato pagamento dell’integrazione comporta la decadenza dal beneficio della graduazione e il pagamento della sanzione intera; l’allegato B per le altre integrazioni richieste ai sensi del D.M. 24 aprile 1985.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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