Salta al contenuto
Circolare

Circolare INAIL n. 41 del 11 luglio 1985

Speciale assegno continuativo mensile ex legge 5 maggio 1976, n. 248 modificata con legge 10 maggio 1982, n. 251. Nuove norme proceduali. Modifica dei moduli 67bis "Protocollo delle domande e delle concessioni dello speciale assegno continuativo mensile l

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare rivede integralmente la gestione dello speciale assegno continuativo mensile previsto dalla legge n. 248/1976, come modificata dalla legge n. 251/1982, sostituendo la procedura centralizzata con una gestione decentrata alle Unità operative. Vengono chiariti i criteri di liquidazione, i termini per la domanda, i redditi rilevanti ai fini del beneficio e le regole per riliquidazione e sospensione/ripristino della prestazione. Sono inoltre istituiti e modificati vari moduli, con istruzioni dettagliate per la compilazione, nonché nuove disposizioni contabili e di rendicontazione.

Speciale assegno continuativo mensile ex legge n. 248/1976: nuove norme procedurali, modulistica e istruzioni operative

Speciale assegno continuativo mensile ex legge n. 248/1976: nuove norme procedurali, modulistica e istruzioni operative

La circolare interviene in modo organico sulla gestione dello speciale assegno continuativo mensile istituito dalla legge 5 maggio 1976, n. 248, come modificata dalla legge 10 maggio 1982, n. 251. L’obiettivo è adeguare la procedura alle esigenze dell’aggiornamento annuale della prestazione, del controllo reddituale dei superstiti e della rendicontazione verso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per questo motivo viene abbandonata la precedente gestione centralizzata e viene introdotto un sistema decentrato alle Unità operative, con specifiche istruzioni operative, contabili e modulistiche.

Finalità della nuova disciplina procedurale

La Direzione generale evidenzia che l’aumento sistematico della prestazione rende la sospensione non definitiva: l’assegno può essere riattivato in seguito al mutamento della situazione reddituale degli aventi diritto, anche in misura ridotta ai sensi dell’art. 4 della legge n. 248/1976. Accanto all’esigenza di rivalutare annualmente la prestazione, vi è quella di acquisire e trasmettere i dati per la rendicontazione annuale al Ministero, operazione che ha reso inadeguata la precedente procedura di gestione centralizzata.

La nuova procedura prevede quindi:

  • il decentramento completo della gestione dell’assegno alle Unità operative, comprensivo di istruttoria, liquidazione, adeguamento, sospensione e pagamento;
  • il mantenimento a livello centrale dell’evidenza e della rivalutazione delle rendite per inabilità permanente che hanno dato luogo alla prestazione;
  • la raccolta dei dati per la rendicontazione tramite le registrazioni di contabilità finanziaria.

Ambito di applicazione e criteri di concessione

La circolare conferma che l’assegno spetta ai superstiti dei titolari di rendita per inabilità permanente di grado non inferiore al 65%, liquidata ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Sono esclusi i superstiti dei titolari di assegno continuativo mensile previsto dagli artt. 124 e 235 del Testo Unico.

Nel calcolo della rendita utile ai fini della prestazione:

  • si comprendono le quote integrative;
  • non si comprendono l’assegno per assistenza personale continuativa, perché legato a una specifica esigenza personale dell’assicurato;
  • non si comprende l’assegno di incollocabilità, considerato prestazione distinta dalla rendita.

Per l’orfano di entrambi i genitori è confermato il diritto al 40% della rendita, secondo le istruzioni già richiamate nella circolare n. 64/51/T.U./1982.

Termini per la domanda e istruttoria di casi particolari

La Corte di Cassazione, con sentenza del 19 maggio 1984, ha definitivamente chiarito il carattere perentorio del termine di 180 giorni previsto dall’art. 7 della legge n. 248/1976 per la presentazione della domanda.

Resta però fermo che tale termine si interrompe se gli aventi diritto hanno presentato domanda per le prestazioni di cui all’art. 85 del Testo Unico. In questa ipotesi, se non sussistono i presupposti per la rendita ai superstiti, l’istruttoria per lo speciale assegno continuativo mensile deve essere avviata d’ufficio.

La circolare precisa inoltre che i casi verificatisi dal 1° giugno 1976, in cui l’assegno non sia stato concesso perché inferiore al reddito individuale oppure sia stato cessato per lo stesso motivo, devono essere riesaminati su domanda degli interessati, salvo i casi ancora evidenziati d’ufficio.

Redditi rilevanti ai fini dell’art. 3 della legge n. 248/1976

La circolare fornisce chiarimenti sui cespiti da considerare nel controllo reddituale annuale.

Concorrono al reddito rilevante:

  • tutte le prestazioni economiche di natura previdenziale erogate con continuità, inclusa la rendita INAIL;
  • gli altri redditi desumibili dalle dichiarazioni fiscali o da documentazione equivalente.

Non concorrono invece, oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge:

  • gli assegni erogati a titolo assistenziale, come l’assegno del Ministero dell’Interno di cui all’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
  • il reddito dominicale della casa di abitazione.

I redditi vanno desunti, di regola, dai modelli 740, 101 e 201 relativi all’anno precedente, salvo che dalla dichiarazione resa dagli interessati emergano ulteriori cespiti non compresi nella certificazione fiscale.

Riliquidazione annuale e decorrenze

Dal 1° luglio di ogni anno l’importo dell’assegno deve essere ricalcolato sulla base della rendita riliquidata e della situazione reddituale dell’anno precedente; le variazioni decorrono da tale data.

Per i superstiti di reddituari deceduti prima del 30 giugno 1980, l’eventuale concessione o ripristino della prestazione decorre dal 1° gennaio 1982, in applicazione dell’art. 11 della legge n. 251/1982. In tali casi la situazione reddituale deve essere riferita a tale data.

Per i reddituari deceduti successivamente al 1° luglio 1980, l’eventuale concessione o ripristino ha invece effetto dal 1° luglio 1983 o dal 1° luglio 1984, secondo le fattispecie già considerate nelle precedenti circolari di riliquidazione.

Sospensione, ripristino e fase stralcio

La circolare ribadisce che la sospensione dell’assegno non ha carattere definitivo. La prestazione può essere riattivata sulla base della nuova situazione reddituale dei beneficiari, sempre nel rispetto della disciplina dell’art. 4 della legge n. 248/1976.

Per la fase di transizione, il Servizio meccanizzazione deve predisporre entro il 15 luglio 1985 il tabulato dei casi già in gestione centralizzata e sospendere automaticamente i relativi pagamenti dal 1° ottobre 1985. Dalla stessa data le prestazioni sono corrisposte dalle competenti Unità periferiche.

Per ottenere il depennamento di un caso dal tabulato annuale, occorre segnalare nel campo 79 della scheda 150/I mecc. il numero progressivo sostituito da tanti 9 quanti sono i caratteri del campo.

Nuova modulistica e documentazione sostitutiva

Per consentire il pagamento decentrato e la gestione delle variazioni, viene istituito il mod. 30/quater-I, "Sottocopertina per assegno continuativo - legge n. 248/1976". Il modulo è articolato in quattro facciate: le prime due sono destinate alla liquidazione e alle successive variazioni che richiedono riliquidazione; le ultime due alla registrazione dei pagamenti.

Sono inoltre modificati e integrati:

  • mod. 67/bis-I, "Protocollo delle domande e delle concessioni dello speciale assegno continuativo mensile";
  • mod. 30/ter-I, "Copertina per assegno continuativo";
  • mod. 66/bis-I, "Concessione/rivalutazione dello speciale assegno continuativo mensile".

La circolare richiama anche la predisposizione dei fac-simile delle dichiarazioni sostitutive e della comunicazione agli interessati, che costituiscono parte integrante delle modalità operative.

Istruzioni operative per l’istruttoria e la liquidazione

L’allegato A disciplina in modo dettagliato il flusso di lavorazione tra Ufficio/Settore infortuni-rendite, Ufficio contabilità e Servizio meccanizzazione.

In fase di istruttoria e liquidazione l’Ufficio:

  • registra la domanda sul mod. 67/bis-I;
  • intesta il mod. 30/ter-I al nominativo dell’assicurato deceduto;
  • trascrive il numero di protocollo sui modelli relativi all’infortunio, annotando "Legge 248/1976";
  • acquisisce per ciascun nucleo la dichiarazione sostitutiva e la documentazione dei redditi;
  • verifica i presupposti del diritto;
  • comunica il diniego in caso negativo;
  • sospende la pratica se è stata avviata la procedura per il trattamento pensionistico INPS;
  • istituisce per ciascun nucleo il mod. 30/quater-I e lo inserisce nella copertina;
  • compila il prospetto di liquidazione;
  • predispone la documentazione di pagamento;
  • redige la comunicazione di concessione/rivalutazione mod. 66/bis-I in tre copie.

La scheda di evidenza mod. 150/I mecc. deve essere compilata con dati specifici della sede, della gestione, del numero progressivo del caso e dell’anno del decesso.

Riliquidazione annuale: ruoli degli uffici

Quando arrivano le dichiarazioni degli interessati e il tabulato delle rivalutazioni, l’Ufficio infortuni/rendite:

  • determina il reddito;
  • aggiorna il prospetto variazioni del mod. 30/quater-I;
  • sospende l’assegno se manca la dichiarazione;
  • compila la comunicazione di diniego se il reddito supera l’importo dell’assegno;
  • in caso contrario predispone il pagamento;
  • emette il mod. 66/bis-I;
  • trasmette la pratica completa all’Ufficio contabilità.

L’Ufficio contabilità esegue gli adempimenti amministrativo-contabili e fa sottoscrivere dal Direttore/Capo area le comunicazioni e la documentazione contabile. L’Ufficio infortuni/rendite, ricevuta la pratica, invia i modelli agli interessati e archivia il fascicolo.

Istruzioni contabili e nuovi codici

La rilevazione della prestazione decorre dal 10 gennaio 1986 e avviene secondo le modalità già previste per la gestione per conto dello Stato, degli istituti esteri e delle amministrazioni regionali.

Contestualmente vengono modificati anche i capitali 213/813 per evidenziare le prestazioni ai superstiti di grandi invalidi deceduti per cause non dipendenti da infortunio o malattia professionale e per distinguere se l’evento riguardi la gestione industria o agricoltura. A tal fine sono istituiti i seguenti codici di partita nell’ambito del codice 26:

  • 9960 - Grandi Invalidi - Istituto-industria;
  • 9961 - Grandi Invalidi - Istituto-agricoltura;
  • 9962 - Grandi Invalidi - altri Enti.

Per l’anno in corso, i dati per la rendicontazione devono essere trasmessi dalle Unità operative entro il 30 giugno 1986 mediante il prospetto allegato H, riferito a due distinti periodi: 1° giugno 1984-31 maggio 1985 e 1° giugno 1985-31 dicembre 1985.

Contenuto essenziale delle avvertenze per gli interessati

Le avvertenze allegate alla comunicazione di concessione/rivalutazione ribadiscono i principali presupposti sostanziali della prestazione:

  • spettanza al coniuge superstite e ai figli nelle percentuali previste dalla legge;
  • esclusione del coniuge separato o divorziato, salvo obbligo di mantenimento o alimenti;
  • inclusione dei figli concepiti alla data del decesso, con presunzione per i nati entro 300 giorni;
  • divieto di cumulo oltre il limite della rendita originaria dell’assicurato;
  • esclusione del beneficio in presenza di altre rendite o prestazioni previdenziali continuative e di redditi pari o superiori all’assegno, salvo le esclusioni previste dalla legge;
  • riduzione proporzionale degli importi quando rendite, prestazioni o redditi risultino inferiori all’assegno spettante.

Sono inoltre richiamati il diritto di opposizione entro 60 giorni ai sensi dell’art. 104 del D.P.R. n. 1124/1965 e la possibilità di assistenza da parte dei patronati nelle controversie amministrative. Gli interessati devono comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo e del nucleo familiare per evitare disguidi nei pagamenti e nelle comunicazioni.

Punti principali

Riforma della procedura e decentramento

La circolare sostituisce radicalmente la precedente disciplina procedurale centralizzata (circolare n. 30/1978), ritenuta non più idonea per l’adeguamento annuale della prestazione e per la rendicontazione periodica al Ministero del lavoro. La nuova impostazione prevede il decentramento alle Unità operative della gestione completa dell’assegno speciale: istruttoria, adeguamento periodico, sospensione e pagamento. A livello centrale restano l’evidenza e la rivalutazione delle rendite per inabilità permanente che hanno dato origine all’assegno, oltre all’acquisizione dei dati necessari alla rendicontazione tramite contabilità finanziaria.

Criteri di concessione e soggetti beneficiari

L’assegno continua a spettare ai superstiti dei titolari di rendita per inabilità permanente di grado non inferiore al 65%, liquidata ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965. Sono esclusi i superstiti dei titolari di assegno continuativo mensile di cui agli artt. 124 e 235 del Testo Unico. Nel calcolo della rendita utile entrano le quote integrative; non vi rientrano l’assegno per assistenza personale continuativa e l’assegno di incollocabilità. Per l’orfano di entrambi i genitori è confermato il diritto al 40% della rendita.

Termini per la domanda e casi particolari

La Corte di Cassazione ha confermato il carattere perentorio del termine di 180 giorni per la presentazione della domanda previsto dall’art. 7 della legge n. 248/1976. Il termine si interrompe se gli aventi diritto hanno già richiesto le prestazioni ex art. 85 del Testo Unico: in tal caso, se mancano i presupposti per la rendita ai superstiti, l’istruttoria va avviata d’ufficio. La circolare prevede anche il riesame, a domanda o d’ufficio se ancora evidenziati, dei casi dal 1° giugno 1976 in cui l’assegno non sia stato concesso o sia cessato per insufficienza del reddito.

Redditi rilevanti, limiti e riliquidazione annuale

Ai fini dell’art. 3 della legge n. 248/1976 concorrono tutti i redditi previdenziali erogati con continuità, compresa la rendita INAIL, salvo le eccezioni previste dalla norma, incluse le prestazioni assistenziali; resta escluso il reddito dominicale della casa di abitazione. I redditi sono desunti dai modelli fiscali 740, 101, 201 riferiti all’anno precedente, salvo ulteriori cespiti dichiarati dagli interessati. Dal 1° luglio di ogni anno l’assegno va ricalcolato sulla base della rendita riliquidata e della situazione reddituale dell’anno precedente; le variazioni decorrono da tale data. Per i superstiti di reddituari deceduti prima del 30 giugno 1980, l’eventuale concessione o ripristino decorre dal 1° gennaio 1982; per i deceduti successivamente al 1° luglio 1980, la decorrenza è dal 1° luglio 1983 o 1° luglio 1984, secondo i casi richiamati.

Sospensione, ripristino e gestione dei casi soppressi

La prestazione non deve essere considerata definitivamente sospesa, poiché può essere riattivata nel tempo in relazione alla situazione reddituale dei beneficiari, anche se in misura ridotta ai sensi dell’art. 4 della legge n. 248/1976. I casi sospesi per incumulabilità o insufficienza dei redditi devono quindi essere riesaminati alla luce delle rivalutazioni annuali e delle nuove dichiarazioni reddituali. Nella fase di stralcio, il Servizio meccanizzazione trasmette il tabulato dei casi già segnalati e i pagamenti centralizzati cessano automaticamente dal 1° ottobre 1985, data dalla quale le prestazioni sono pagate dalle competenti Unità periferiche.

Modulistica istituita o modificata

Per supportare la nuova gestione sono istituiti il mod. 30/quater-I, "Sottocopertina per assegno continuativo - legge n. 248/1976", e sono modificati i modelli 67/bis-I, 30/ter-I e 66/bis-I. Il nuovo mod. 30/quater-I serve per la liquidazione, le variazioni e la registrazione dei pagamenti; il mod. 30/ter-I è adeguato alla nuova procedura e contiene anche il numero del nucleo familiare e la firma del direttore o capo area; il mod. 66/bis-I formalizza la concessione/rivalutazione dell’assegno. Sono inoltre predisposti i fac-simile delle dichiarazioni sostitutive e della comunicazione di rigetto o sospensione.

Istruzioni operative per istruttoria e liquidazione

L’allegato A descrive passo per passo la procedura: registrazione della domanda sul mod. 67/bis-I, intestazione della copertina mod. 30/ter-I, trascrizione del protocollo sui modelli di infortunio, acquisizione della dichiarazione sostitutiva e della documentazione reddituale, verifica del diritto, eventuale comunicazione di diniego, sospensione in caso di pratica pensionistica INPS, istituzione del mod. 30/quater-I per ciascun nucleo, compilazione del prospetto di liquidazione e predisposizione della documentazione di pagamento. Il mod. 66/bis-I va emesso in tre copie e inviato agli aventi diritto, all’eventuale ente di patronato e agli atti.

Riliquidazione annuale e flussi tra uffici

Ricevute le dichiarazioni e il tabulato delle rivalutazioni, l’Ufficio infortuni/rendite determina il nuovo importo del reddito, aggiorna il prospetto variazioni del mod. 30/quater-I e, se il reddito supera la soglia, invia la comunicazione di mancato riconoscimento unitamente al modulo per la verifica annuale. Se il reddito non supera la soglia, predispone il pagamento e redige il mod. 66/bis-I. L’Ufficio contabilità cura gli adempimenti amministrativo-contabili e trasmette le pratiche firmate; l’Ufficio infortuni/rendite inoltra le comunicazioni ai destinatari e archivia la pratica. Il Servizio meccanizzazione riceve le schede 150/I mecc. e stampa il tabulato annuale delle rendite rivalutate in ordine di numero progressivo.

Aspetti contabili e rendicontazione

La rilevazione della prestazione deve essere effettuata dal 10 gennaio 1986 secondo le modalità già previste per la contabilità finanziaria in gestione per conto dello Stato, degli istituti esteri e delle amministrazioni regionali. Dalla stessa data vengono modificati i capitali 213/813 per evidenziare le prestazioni erogate al coniuge superstite e agli orfani di grandi invalidi deceduti per cause estranee all’infortunio o alla malattia professionale. Vengono istituiti, nell’ambito del codice 26, i codici 9960, 9961 e 9962 per distinguere grandi invalidi Istituto-industria, Istituto-agricoltura e altri enti. Per l’anno in corso, le Unità operative devono inviare entro il 30 giugno 1986 il prospetto allegato H con i dati dei periodi 1° giugno 1984-31 maggio 1985 e 1° giugno 1985-31 dicembre 1985.

Contenuto essenziale delle istruzioni sui superstiti

Le avvertenze ribadiscono che l’assegno spetta, nei limiti previsti dalla legge, al coniuge superstite e ai figli legittimi, naturali, riconosciuti, riconoscibili e adottivi; il coniuge separato o divorziato è escluso salvo obbligo di mantenimento o alimenti. Ai figli spettano quote diverse in base alla situazione: 20% ciascuno fino al 18° anno, 40% per l’orfano di entrambi i genitori, 50% per il figlio inabile al lavoro; per i figli studenti valgono i limiti fino al 21° anno per scuola media o professionale e fino al 26° anno per l’università. La somma degli assegni non può superare la rendita percepita dall’assicurato al decesso e, se necessario, gli importi sono ridotti o reintegrati proporzionalmente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.