Circolare INAIL n. 39 del 08 luglio 1985
DM 22 aprile 1985 "Misura dell assegno giornaliero dei lavoratori dei cantieri di lavoro, di rimboschimento e di sistemazione montana".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare INAIL recepisce il D.M. 22 aprile 1985 che aggiorna, per il periodo 1° luglio 1985-30 giugno 1987, l'assegno giornaliero dei lavoratori avviati ai cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana, fissandolo in L. 13.145. Viene precisato che tale importo resta soggetto alla contribuzione infortunistica del 5%, mentre le eventuali integrazioni continuano a essere tassate secondo il D.M. 14 novembre 1978. La circolare richiama inoltre le precedenti istruzioni INAIL sui limiti minimi di retribuzione giornaliera e conferma le disposizioni della circolare n. 88/1976 per quanto compatibili.
Misura dell'assegno giornaliero per i lavoratori dei cantieri di lavoro, rimboschimento e sistemazione montana per il biennio 1° luglio 1985-30 giugno 1987
D.M. 22 aprile 1985: misura dell'assegno giornaliero per i lavoratori dei cantieri
La circolare INAIL n. 39 dell'8 luglio 1985 dà applicazione al D.M. 22 aprile 1985, relativo alla determinazione della misura dell'assegno giornaliero per i lavoratori avviati ai cantieri di lavoro, di rimboschimento e di sistemazione montana. Il provvedimento disciplina il biennio 1° luglio 1985-30 giugno 1987 e aggiorna anche alcuni contributi connessi al personale dirigente dei cantieri.
Ambito di applicazione
L'intervento riguarda i lavoratori avviati ai cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana disciplinati dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni. Il decreto ministeriale richiama gli articoli 59 e 61 della legge n. 264/1949 e la legge 6 agosto 1975, n. 418, che prevede l'adeguamento biennale degli importi sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita.
Misura dell'assegno giornaliero
Per il periodo dal 1° luglio 1985 al 30 giugno 1987, l'assegno giornaliero per i lavoratori avviati ai cantieri è fissato in L. 13.145. Il decreto precisa che l'adeguamento deriva dall'incremento percentuale medio del costo della vita nel biennio 1983-1984, calcolato nella misura del 29,18%.
Regime contributivo e fiscale
La circolare specifica che la nuova misura dell'assegno giornaliero resta soggetta alla contribuzione per l'assicurazione contro gli infortuni nella misura del 5%.
Resta inoltre fermo che le eventuali integrazioni dell'assegno continuano a essere assoggettate alla tassazione ordinaria prevista dal D.M. 14 novembre 1978.
Contributi per capo-cantiere e vice-capocantiere
Il decreto ministeriale interviene anche sui contributi per il trattamento economico e per le spese di tutela previdenziale e assicurativa del capo-cantiere e del vice-capocantiere, assunti dagli enti gestori. Per il biennio 1° luglio 1985-30 giugno 1987, tali contributi sono aggiornati come segue:
- capo-cantiere: da L. 27.130 a L. 35.045 giornaliere;
- vice-capocantiere: da L. 23.740 a L. 30.665 giornaliere.
Misura globale degli oneri sociali
Il decreto richiama la misura globale del 30,12% degli oneri sociali per la tutela previdenziale ed assistenziale assicurata ai lavoratori dei cantieri, prevista dall'art. 2 della legge n. 418/1975, che resta ferma.
Richiami alle istruzioni precedenti
In merito all'applicabilità, nei confronti dei lavoratori interessati, dei limiti minimi di retribuzione giornaliera, la circolare rinvia alle disposizioni già impartite con la circolare n. 27/1983.
La circolare conferma inoltre, per quanto non contrastanti con le nuove disposizioni, le istruzioni fornite con la circolare n. 88/1976.
Quadro normativo richiamato nel decreto
Nel preambolo del decreto sono richiamati:
- la legge 29 aprile 1949, n. 264;
- la legge 6 agosto 1975, n. 418, articoli 1, 2 e 3;
- il decreto ministeriale 12 dicembre 1977;
- il decreto ministeriale 28 giugno 1979;
- il decreto ministeriale 5 maggio 1981;
- il decreto ministeriale 18 giugno 1983;
- il bollettino ISTAT n. 1 di gennaio 1985;
- l'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;
- la legge 22 dicembre 1984, n. 888.
Il decreto è destinato alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Punti principali
Aggiornamento dell'assegno giornaliero
Per i lavoratori avviati ai cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana, la misura dell'assegno giornaliero è stabilita in L. 13.145 per il periodo dal 1° luglio 1985 al 30 giugno 1987, in applicazione del D.M. 22 aprile 1985.
Regime contributivo e fiscale
L'assegno giornaliero aggiornato rimane assoggettato alla contribuzione per l'assicurazione contro gli infortuni nella misura del 5%. Le eventuali integrazioni dell'assegno restano soggette alla tassazione ordinaria prevista dal D.M. 14 novembre 1978.
Richiami alle precedenti istruzioni INAIL
Per la questione dell'applicabilità dei limiti minimi di retribuzione giornaliera ai lavoratori interessati, la circolare rinvia alle disposizioni già impartite con la circolare n. 27/1983. Restano inoltre confermate, per quanto non incompatibili con la nuova disciplina, le istruzioni contenute nella circolare n. 88/1976.
Aggiornamento dei contributi per il personale dirigente dei cantieri
Nel decreto ministeriale è anche aggiornato, per il medesimo periodo 1° luglio 1985-30 giugno 1987, l'importo dei contributi per il trattamento economico e per le spese di tutela previdenziale e assicurativa del capo-cantiere e del vice-capocantiere, che passano rispettivamente da L. 27.130 a L. 35.045 giornaliere e da L. 23.740 a L. 30.665 giornaliere.
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