Circolare INAIL n. 36 del 20 giugno 1985
Secondo comma, art. 13 DL 402 del 1981 convertito, con modificazioni e integrazioni, nella legge n. 537 del 1981. Tasso di interesse agevolato da applicare alle rateazioni o dilazioni per debiti contributivi, concesse ad aziende in crisi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che le deliberazioni del C.I.P.I. sul tasso di interesse agevolato per debiti contributivi si applicano a tutti gli Enti previdenziali e assistenziali obbligatori, quindi anche all’INAIL. L’agevolazione vale in relazione alla durata della crisi aziendale ufficialmente riconosciuta, non si cumula con i condoni previdenziali e richiede l’acquisizione della documentazione attestante lo stato di crisi. In assenza di specifica deliberazione C.I.P.I. resa pubblica o comunicata alla Direzione generale, resta applicabile il tasso ordinario previsto per la generalità dei datori di lavoro.
Tasso di interesse agevolato per rateazioni o dilazioni di debiti contributivi a favore di aziende in crisi
Tasso di interesse agevolato per aziende in crisi
La circolare fornisce chiarimenti operativi sull’applicazione del secondo comma dell’articolo 13 del D.L. n. 402/1981, convertito con modificazioni nella legge n. 537/1981, in tema di tasso di interesse agevolato per le rateazioni o dilazioni concesse su debiti contributivi a imprese in crisi. Il documento risolve i dubbi sorti in merito alla portata delle deliberazioni del C.I.P.I., alla loro efficacia temporale e alle modalità applicative da parte dell’Istituto.
Ambito soggettivo delle deliberazioni C.I.P.I.
Viene precisato che le deliberazioni del C.I.P.I. producono effetti nei confronti di tutti gli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Pertanto, anche se la motivazione della singola deliberazione faccia riferimento a un debito verso l’INPS, ciò non incide sul dispositivo, che fissa la misura del tasso agevolato per l’intero sistema degli enti previdenziali interessati.
Efficacia temporale e presupposto della crisi aziendale
Ai fini dell’applicazione del beneficio, occorre avere riguardo alla durata della crisi aziendale accertata ai sensi dell’articolo 2, comma 50, lettera c), della legge n. 675/1977. La crisi riconosciuta ufficialmente costituisce il presupposto principale del provvedimento agevolativo e delimita anche il periodo di efficacia del tasso ridotto.
Incompatibilità con i condoni previdenziali
La circolare esclude la cumulabilità tra il tasso agevolato e i condoni previdenziali. Se l’impresa ha già usufruito di tali condoni sulla medesima posizione debitoria, non può ottenere l’ulteriore agevolazione prevista dalla norma in esame.
Documentazione e verifiche richieste alle Sedi
Per dare attuazione ai criteri indicati, le unità operative devono acquisire dall’impresa la documentazione che comprovi lo stato di crisi e la sua durata, risultante da specifico decreto. Tale verifica è necessaria sia nel caso di deliberazioni pubblicate in Gazzetta Ufficiale sia quando le deliberazioni siano semplicemente comunicate alla Direzione generale.
Applicazione del tasso e modalità operative
Una volta accertati i requisiti, il tasso di interesse fissato dal C.I.P.I. va applicato alle singole fattispecie anche in assenza di una specifica istanza rivolta all’Istituto, purché la rateazione o la dilazione del debito contributivo corrente o pregresso sia stata autorizzata in data pari o successiva a quella della deliberazione, salvo diversa decorrenza prevista dalla deliberazione stessa.
Deliberazioni non pubblicate e regime ordinario in mancanza di pubblicità
La circolare chiarisce che la deliberazione C.I.P.I. può non essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale, purché sia resa nota alla Direzione generale. In tal caso le Sedi vengono tempestivamente informate e procedono all’applicazione del tasso agevolato. In assenza di tali forme di pubblicità o comunicazione, deve invece essere applicato il tasso di interesse ordinario previsto per la generalità dei datori di lavoro.
Adempimenti contabili e aggiornamento archivi
Le Sedi devono determinare direttamente l’ammontare degli interessi dovuti e predisporre le segnalazioni rettificative necessarie all’aggiornamento dell’archivio magnetico, assicurando così la corretta gestione delle posizioni contributive interessate.
Punti principali
Ambito di applicazione delle deliberazioni C.I.P.I.
Le deliberazioni adottate dal C.I.P.I. in materia di tasso agevolato producono effetti nei confronti di tutti gli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. La circostanza che, nella motivazione, facciano riferimento a posizioni debitorie verso l’INPS non limita la portata del dispositivo, che richiama espressamente tutti gli Enti previdenziali.
Effetti temporali dell’agevolazione
Per stabilire la durata dell’applicazione del tasso agevolato occorre fare riferimento alla durata della crisi aziendale accertata ai sensi dell’articolo 2, comma 50, lettera c), della legge n. 675/1977. La crisi aziendale costituisce infatti il presupposto principale del beneficio.
Esclusione in caso di condoni previdenziali
Le imprese che abbiano già fruito dei condoni previdenziali non possono ottenere anche il beneficio del tasso agevolato sulla medesima posizione debitoria, in quanto le due agevolazioni non risultano cumulabili.
Documentazione da acquisire dalle imprese
Le unità operative, in presenza di deliberazioni C.I.P.I. pubblicate in Gazzetta Ufficiale, devono acquisire dall’impresa interessata la documentazione che comprovi lo stato di crisi e la durata della stessa, attestata da uno specifico decreto.
Applicazione d’ufficio del tasso agevolato
Accertati i presupposti, le unità operative applicano il tasso fissato dal C.I.P.I. anche senza una specifica istanza dell’impresa, purché la rateazione o dilazione del debito contributivo corrente o pregresso sia stata autorizzata in data pari o successiva a quella della deliberazione, salvo diversa decorrenza prevista dalla stessa.
Deliberazioni non pubblicate e tasso ordinario
L’agevolazione può derivare anche da deliberazioni C.I.P.I. non necessariamente pubblicate in Gazzetta Ufficiale, ma rese note alla Direzione generale. In tali casi le Sedi ne ricevono tempestiva comunicazione; in mancanza di pubblicità o di comunicazione, va applicato il tasso di interesse ordinario previsto per la generalità dei datori di lavoro.
Adempimenti delle Sedi
Le Sedi devono quantificare direttamente l’importo degli interessi dovuti e predisporre le segnalazioni rettificative necessarie per l’aggiornamento dell’archivio magnetico.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INAIL
- Circolare · 5 giu 1985Circolare INAIL n. 35 del 05 giugno 1985
- Circolare · 8 lug 1985Circolare INAIL n. 39 del 08 luglio 1985
- Circolare · 11 lug 1985Circolare INAIL n. 41 del 11 luglio 1985
- Circolare · 11 lug 1985Circolare INAIL n. 40 del 11 luglio 1985
- Circolare · 29 mag 1985Circolare INAIL n. 33 del 29 maggio 1985
- Circolare · 19 lug 1985Circolare INAIL n. 42 del 19 luglio 1985
Cerchi altro? Cerca gratis in INAIL →