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Circolare

Circolare INAIL n. 45 del 29 luglio 1985

Procedure di riscossione dei contributi per l assicurazione contro gli infortuni in agricoltura dei coltivatori diretti, dei coloni e mezzadri. Collegamento tra le Sedi INAIL e gli uffici SCAU. Istituzione del modulo 206 I "richiesta di notizie SCAU".

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina una procedura uniforme tra Sedi INAIL e Uffici SCAU per agevolare gli accertamenti contributivi relativi agli infortuni occorsi a coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Viene istituito il modulo 206-I per trasmettere le richieste di notizie allo SCAU e si precisano i dati minimi da inviare, i possibili esiti dell’istruttoria e le modalità di successivo accertamento dell’obbligo contributivo. È inoltre ribadito che l’indennizzo INAIL non deve essere condizionato alla risposta SCAU e che il fabbisogno del modulo va richiesto alla Tipografia di Milano.

Riscossione contributi infortuni agricoli e collegamento INAIL-SCAU con modulo 206-I

Procedure di riscossione dei contributi per l’assicurazione infortuni in agricoltura e collegamento INAIL-SCAU

La circolare disciplina il coordinamento operativo tra le Sedi INAIL e gli Uffici provinciali SCAU per la gestione degli accertamenti contributivi relativi ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri che abbiano subito infortuni agricoli. L’intervento mira a superare le difficoltà di istruttoria derivanti da segnalazioni troppo sintetiche e a rendere più agevole l’individuazione della posizione contributiva degli interessati.

Ambito di applicazione e finalità

La circolare riguarda i casi di infortunio occorsi a lavoratori agricoli di cui alla lettera b) dell’art. 205 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965, nell’ambito delle procedure di accertamento dei contributi per l’assicurazione infortuni dei coltivatori diretti e dei coloni-mezzadri previste dall’art. 4 della legge n. 852/1973. Il testo chiarisce che numerosi Uffici provinciali SCAU hanno segnalato difficoltà nella definizione degli accertamenti quando le pratiche trasmesse dalle Sedi INAIL contengono dati insufficienti a identificare con precisione il soggetto e la sua posizione ai fini contributivi.

Collegamento funzionale tra INAIL e SCAU

Per ovviare a tali difficoltà, viene valorizzata una procedura concordata a livello centrale tra i due Istituti, già sperimentata con esiti positivi in alcune province e da estendere a tutto il territorio. Gli Uffici periferici devono quindi instaurare un contatto diretto con le rispettive Sedi INAIL, fermo restando che la procedura può essere adattata alle esigenze locali purché ne resti invariata la logica di scambio rapido e uniforme delle informazioni.

Dati da trasmettere con la segnalazione

All’atto in cui la Sede INAIL ritiene qualificabile l’evento come infortunio agricolo, oppure anche nelle more della definizione della pratica, deve trasmettere immediata segnalazione allo SCAU. La comunicazione deve contenere gli elementi già acquisiti in sede di controllo medico-legale, e cioè:

  • cognome, nome, data di nascita, Comune e località di residenza dell’infortunato;
  • cognome e nome del capo famiglia coltivatore diretto o mezzadro, se l’infortunato appartiene al nucleo;
  • data dell’infortunio e succinta descrizione delle circostanze.

Tali dati sono ritenuti necessari perché la sola indicazione delle generalità dell’infortunato, specie quando non coincide con il titolare dell’azienda o con il capoccia del nucleo mezzadrile, non consente un corretto accertamento contributivo.

Modulo 206-I "Richiesta di notizie SCAU"

Per lo scambio delle informazioni viene istituito il mod. 206-I, concordato tra INAIL e SCAU. Il modulo deve essere utilizzato dalle Unità periferiche per segnalare i casi di infortunio agli Uffici provinciali SCAU competenti. La circolare ne descrive anche l’assetto materiale: il modulo è predisposto per la spedizione in buste a pannello trasparente, è stampato su un unico foglio articolato in tre sezioni e, una volta ripiegato lungo la linea tratteggiata, consente l’impressione a ricalco dei dati relativi al numero e al caso di infortunio.

Esiti delle verifiche SCAU

Ricevuta la segnalazione, gli Uffici SCAU, mediante la propria organizzazione schedaristica, possono rilevare se il soggetto risulta:

  • iscritto come "Unità attiva" o "a carico" ai fini di altre assicurazioni sociali;
  • già accertato ai soli fini contributivi INAIL;
  • non ancora individuato per alcuno dei fini sopra indicati.

Nei primi due casi, gli Uffici SCAU danno immediata comunicazione positiva alle Sedi INAIL, utilizzando la seconda parte dell’allegato modulo. Nel terzo caso, invece, lo SCAU procede all’accertamento del corrispondente obbligo contributivo e ne determina anche la decorrenza nei limiti della prescrizione.

Procedura di accertamento in caso di esito negativo

Quando il soggetto non risulti già noto agli archivi, l’Ufficio SCAU invita il titolare dell’azienda o l’infortunato a presentarsi entro 15 giorni dalla data di spedizione di una specifica lettera di convocazione. In tale sede l’interessato deve fornire informazioni o documenti utili a stabilire da quando l’attività agricola sia svolta con carattere di "abitualità"; a seguito di tale istruttoria viene compilato e sottoscritto il mod. CD1, con la stampigliatura "Inf.".

Se il termine dell’invito decorre inutilmente, l’Ufficio procede alla formale notifica di accertamento utilizzando gli allegati nn. 3 e 4 della circolare SCAU n. 30 del 21 maggio 1981. Nella notifica deve essere indicata la decorrenza dell’obbligo contributivo, determinata sulla base degli elementi già acquisiti o di apposite indagini.

Prescrizione e prova contraria

La decorrenza dell’obbligo va comunque fissata nel rispetto della prescrizione decennale. La circolare richiama, a tale riguardo, la sospensione operata dall’art. 2, comma 19, della legge n. 638/1983, già richiamata dalla circolare n. 19/1984. Rimane salva, per gli interessati, la facoltà di dimostrare in sede contenziosa una diversa decorrenza mediante idonea documentazione.

Principio di automatismo delle prestazioni

La circolare ribadisce un principio rilevante: l’indennizzo delle singole fattispecie non deve essere condizionato all’esito della risposta dello SCAU sull’assoggettamento all’obbligo contributivo. In altri termini, la tutela assicurativa INAIL deve essere assicurata indipendentemente dal completamento dell’accertamento contributivo.

Adempimenti organizzativi e approvvigionamento dei moduli

Il fabbisogno del mod. 206-I deve essere comunicato alla Tipografia di Milano con le consuete modalità. I dirigenti delle Unità circoscrizionali, dopo aver preso i necessari contatti con le Sedi INAIL, sono invitati a riferire alla Direzione generale sull’esito delle intese raggiunte, considerato che le istruzioni sono state concordate a livello centrale tra i due Istituti.

Punti principali

Finalità del coordinamento INAIL-SCAU

La circolare nasce per superare le difficoltà operative riscontrate dagli Uffici provinciali SCAU nella definizione degli accertamenti contributivi per soggetti infortunati in agricoltura. L’obiettivo è realizzare uno scambio di informazioni più semplice, uniforme e tempestivo tra INAIL e SCAU, così da verificare correttamente l’assoggettamento contributivo degli interessati.

Istituzione e uso del modulo 206-I

Viene concordato e introdotto il modulo 206-I "Richiesta di notizie SCAU", da utilizzare per segnalare agli Uffici provinciali competenti i casi di infortunio occorsi a lavoratori agricoli di cui all’art. 205, lettera b), del D.P.R. n. 1124/1965. Il modulo è strutturato per la spedizione con buste a pannello trasparente, è stampato su un unico foglio in tre sezioni e consente l’impressione a ricalco dei dati essenziali dopo la ripiegatura.

Dati da trasmettere allo SCAU

Le Sedi INAIL devono inviare una segnalazione immediata contenente: cognome, nome, data di nascita, Comune e località di residenza dell’infortunato; cognome e nome del capo famiglia CD o CM, se l’infortunato appartiene al nucleo; data dell’infortunio e sintetica descrizione delle circostanze. Tali elementi servono allo SCAU per effettuare i riscontri nei propri archivi.

Esiti dell’accertamento SCAU

Sulla base dei dati ricevuti, gli Uffici SCAU verificano se il soggetto risulta iscritto come "Unità attiva" o "a carico" per altre assicurazioni sociali, se è già stato accertato ai soli fini contributivi INAIL oppure se non è ancora stato individuato. Nei primi due casi lo SCAU comunica immediatamente l’esito positivo alle Sedi INAIL mediante la seconda parte del modulo; nel terzo caso avvia l’accertamento dell’obbligo contributivo e ne determina la decorrenza nei limiti della prescrizione.

Procedura di accertamento dell’obbligo contributivo

Quando il soggetto non risulta già individuato, lo SCAU invita il titolare dell’azienda o l’infortunato a presentarsi entro 15 giorni dalla lettera di convocazione per fornire notizie o documentazione utili a stabilire la decorrenza dell’attività agricola svolta con carattere di abitualità. In tale sede viene compilato e sottoscritto il mod. CD1 con la stampigliatura "Inf.". Se l’invito non ha esito, l’Ufficio procede a formale notifica di accertamento, usando gli allegati nn. 3 e 4 della circolare SCAU n. 30/1981.

Decorrenza, prescrizione e autotutela probatoria

La decorrenza dell’obbligo contributivo viene fissata sulla base degli elementi già acquisiti o di apposite indagini, entro il limite della prescrizione decennale, tenendo conto della sospensione prevista dall’art. 2, comma 19, della legge n. 638/1983 richiamata dalla circolare n. 19/1984. Resta ferma la possibilità per gli interessati di dimostrare in sede contenziosa una diversa decorrenza mediante adeguata documentazione.

Autonomia dell’indennizzo INAIL

La circolare ribadisce espressamente che, in applicazione del principio di automatismo delle prestazioni, l’indennizzo delle singole fattispecie non deve essere subordinato alla risposta dello SCAU circa l’assoggettamento all’obbligo contributivo.

Adempimenti organizzativi e approvvigionamento moduli

Le Unità periferiche devono prendere immediato contatto con le sedi INAIL e possono adattare la procedura alle situazioni locali, purché resti il collegamento funzionale concordato a livello centrale. Il fabbisogno del modulo 206-I deve essere segnalato alla Tipografia di Milano con le consuete modalità. Gli uffici sono inoltre invitati a riferire alla Direzione generale sull’esito delle intese raggiunte.

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