Circolare INAIL n. 44 del 29 luglio 1985
Verifica anagrafica annuale dell esistenza in vita dei reddituari residenti all estero.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dispone una verifica anagrafica annuale per i titolari di rendita residenti all’estero non considerati dalla precedente circolare n. 23/1985. Le Unità operative devono richiedere una certificazione attestante stato di famiglia ed esistenza in vita, oppure uno stato vedovile, con possibilità di dichiarazione sostitutiva autenticata dal consolato. Sono indicati il flusso operativo tra Servizio meccanizzazione, Servizio prestazioni assicurative, Ispettorati regionali e Unità operative, nonché i termini per l’invio delle richieste e per le comunicazioni finali; in caso di mancato riscontro entro 90 giorni è prevista la sospensione della rendita.
Verifica annuale dell'esistenza in vita dei reddituari residenti all'estero
Verifica anagrafica annuale dei reddituari residenti all’estero
La circolare disciplina una procedura di controllo annuale dell’esistenza in vita e della situazione anagrafica dei titolari di rendita residenti all’estero non inclusi nella precedente circolare n. 23/1985. L’obiettivo è verificare il permanere dei requisiti necessari alla prosecuzione delle prestazioni economiche e aggiornare conseguentemente le posizioni assicurative.
Ambito di applicazione e finalità
La verifica riguarda i titolari di rendita e i familiari a carico residenti all’estero. L’Istituto richiede un riscontro documentale per accertare:
- l’esistenza in vita degli interessati;
- la composizione del nucleo familiare;
- l’eventuale stato vedovile.
Documentazione da richiedere
Le Unità operative devono trasmettere agli interessati una richiesta di certificazione. La documentazione indicata comprende:
- certificato di stato di famiglia con indicazione dell’esistenza in vita di tutti i componenti;
- certificato di stato vedovile.
In alternativa alla certificazione può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, purché autenticata dalle Autorità consolari.
Conseguenze del mancato riscontro
La circolare prevede che il mancato invio della documentazione entro 90 giorni dalla data della richiesta comporti la sospensione del pagamento della rendita. Il pagamento deve essere ripristinato al momento del ricevimento della documentazione richiesta.
Modalità operative e flusso delle informazioni
L’operazione si basa sul tabulato dei reddituari residenti all’estero, che ogni anno viene rimesso agli Ispettorati regionali entro il mese di maggio. Il flusso operativo è articolato come segue:
- il Servizio meccanizzazione elabora e stampa il tabulato dei pagamenti delle rendite del mese di aprile;
- il Servizio prestazioni assicurative riceve il tabulato e invia la parte di competenza agli Ispettorati regionali;
- l’Ispettorato regionale trasmette le parti di competenza alle singole Unità operative dipendenti;
- l’Unità operativa inoltra la richiesta di certificazione agli interessati e gestisce gli esiti.
Le eventuali variazioni e sospensioni devono essere comunicate alla Direzione generale - Servizio meccanizzazione secondo le modalità previste dalla procedura meccanizzata delle rendite.
Compiti delle Unità operative
Le Unità operative sono tenute a svolgere i seguenti adempimenti:
- inviare la lettera di richiesta certificazione agli interessati;
- annotare sul tabulato le risposte man mano che pervengono;
- esaminare la situazione familiare dei reddituari confrontandola con quella risultante agli atti della pratica;
- effettuare le variazioni necessarie con le modalità vigenti per la procedura meccanizzata delle rendite;
- indicare sul tabulato il tipo di variazione effettuata;
- inserire in pratica la documentazione che ha determinato la variazione;
- sospendere i casi per i quali non sia pervenuta risposta;
- riattivare i casi sospesi quando pervenga comunque la conferma dell’esistenza in vita.
Tempistiche previste
La circolare stabilisce specifici termini per l’operazione:
- invio della lettera agli interessati entro il 3 luglio di ogni anno;
- per l’anno richiamato nel testo, termine prorogato al 30 settembre;
- comunicazione alla Direzione generale del numero dei casi cessati, sospesi o variati entro il 31 dicembre di ogni anno;
- per l’anno in corso, termine prorogato al 31 gennaio 1986.
Comunicazione finale dei risultati
A operazione ultimata, le Unità interessate devono comunicare alla Direzione generale - Servizio prestazioni assicurative i dati indicati al punto 7.4.4, ultimo alinea, così da consentire una valutazione complessiva dei risultati dell’operazione. La circolare prevede inoltre che il Settore segreteria-terminali, per le Sedi non avviate con il N.S.I., o il Gruppo di supporto, per le Sedi avviate con il N.S.I., trasmetta di volta in volta alla Direzione generale - Servizio meccanizzazione i dati relativi all’operazione insieme alle normali variazioni.
Punti principali
Finalità della verifica
L’INAIL ritiene opportuno procedere a una verifica annuale dell’esistenza in vita e della situazione anagrafica dei reddituari residenti all’estero, con riferimento ai soggetti non contemplati dalla circolare n. 23/1985, al fine di accertare il permanere dei requisiti per la prosecuzione delle prestazioni economiche.
Documentazione richiesta agli interessati
Le Unità operative devono inviare agli assicurati una richiesta di certificazione. La documentazione da produrre comprende il certificato di stato di famiglia con indicazione dell’esistenza in vita di tutti i componenti, oppure il certificato di stato vedovile. In alternativa può essere presentata una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, purché autenticata dalle Autorità consolari.
Effetti del mancato invio
Se la documentazione non perviene entro 90 giorni dalla data della richiesta, il pagamento della rendita deve essere sospeso. La prestazione viene poi ripristinata al ricevimento della documentazione richiesta.
Fonti dei dati e flusso informativo
I dati dei singoli assicurati sono ricavati dal tabulato relativo ai reddituari residenti all’estero, trasmesso annualmente agli Ispettorati regionali entro il mese di maggio. Il Servizio meccanizzazione elabora e stampa il tabulato dei pagamenti delle rendite del mese di aprile; il Servizio prestazioni assicurative lo riceve e lo inoltra agli Ispettorati regionali; questi, a loro volta, trasmettono le parti di competenza alle Unità operative.
Compiti delle Unità operative
Le Unità operative devono inviare agli interessati la lettera di richiesta di certificazione, annotare le risposte sul tabulato, verificare la situazione familiare confrontandola con gli atti di pratica, effettuare le variazioni necessarie secondo la procedura meccanizzata delle rendite, inserire in pratica la documentazione giustificativa, sospendere i casi senza risposta e riattivare quelli sospesi qualora pervenga comunque la conferma dell’esistenza in vita.
Comunicazioni a conclusione dell’operazione
A operazione ultimata le Unità interessate devono comunicare alla Direzione generale - Servizio prestazioni assicurative i dati indicati al punto 7.4.4, ultimo alinea, per consentire una valutazione complessiva dei risultati. Le variazioni e sospensioni devono inoltre essere comunicate al Servizio meccanizzazione secondo la procedura meccanizzata delle rendite.
Termini operativi
La lettera agli interessati deve essere inviata entro il 3 luglio di ogni anno; per il solo anno di riferimento il termine è prorogato al 30 settembre. La comunicazione finale dei casi cessati, sospesi o variati deve essere trasmessa entro il 31 dicembre di ogni anno; per l’anno in corso il termine è prorogato al 31 gennaio 1986.
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