Cassazione Penale, Sentenza n. 23795/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un soggetto era stato condannato dal Tribunale per avere portato fuori dalla propria abitazione un coltello marca Opinel, qualificato come arma impropria, senza giustificato motivo, con pena dell'ammenda. La Corte d'appello aveva riqualificato l’atto di impugnazione come ricorso per cassazione perché la decisione era inappellabile. In Cassazione l’imputato ha dedotto: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla responsabilità, sostenendo che non vi erano circostanze di tempo e luogo idonee a far presumere un intento offensivo e contestando anche i presupposti della perquisizione; 2) omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che dagli elementi dell’art. 133, comma 1, c.p. emergesse la tenuità; 3) omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio. Il Procuratore generale aveva chiesto l’annullamento limitatamente alla questione della particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, per il porto di un coltello fuori dall’abitazione, sia sufficiente il porto senza giustificato motivo, trattandosi di oggetto compreso tra quelli specificamente indicati dall’art. 4, comma 2, l. n. 110/1975, senza necessità di un’ulteriore dimostrazione della chiara destinazione all’offesa. Ha inoltre affermato che l’eventuale illegittimità della perquisizione non travolge il successivo sequestro del corpo del reato, atto dovuto ex art. 253 c.p.p. Quanto all’art. 131-bis c.p., ha osservato che la relativa causa non era stata richiesta in primo grado con specifici elementi allegati e che, quindi, non poteva essere invocata per la prima volta in cassazione né poteva parlarsi di omessa motivazione del Tribunale. Infine, il motivo sulla pena è stato ritenuto manifestamente infondato perché l’ammenda era stata determinata nel minimo edittale. All’inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110
Per gli oggetti specificamente indicati nella prima parte della disposizione, tra cui il coltello qualificato come arma impropria, il reato di porto è integrato dal solo porto senza giustificato motivo, senza necessità di accertare anche la chiara destinazione all’offesa alla persona.
art. 568, comma 5, c.p.p.
La Corte d'appello può riqualificare l'atto di appello come ricorso per cassazione quando il provvedimento è inappellabile.
art. 593 c.p.p.
La sentenza di condanna per la contravvenzione in questione era inappellabile.
art. 253, comma 1, c.p.p.
Il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato costituisce atto dovuto.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è un limite negativo alla punibilità che richiede specifica allegazione dei relativi presupposti da parte dell'imputato.
art. 133, comma 1, c.p.
Gli elementi di cui all'art. 133 c.p. sono richiamati come base per valutare la particolare tenuità del fatto, ma non basta un richiamo generico senza specifiche allegazioni.
Massime di principio
- Per il porto fuori dall’abitazione di oggetti espressamente ricompresi nella prima parte dell’art. 4, comma 2, l. n. 110/1975, la condotta è penalmente rilevante se manca un giustificato motivo; non occorre un autonomo accertamento della concreta destinazione offensiva.
- La distinzione tra oggetti nominati e altri oggetti nella disciplina del porto di armi improprie è decisiva: solo per i secondi occorre anche la loro chiara utilizzabilità, per tempo e luogo, per l’offesa alla persona.
- L’eventuale illegittimità della perquisizione della polizia giudiziaria non determina automaticamente l’invalidità del sequestro successivo, quando questo abbia ad oggetto il corpo del reato o cose pertinenti al reato, trattandosi di atto dovuto.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere introdotta in cassazione se non è stata richiesta in precedenza con l’allegazione di elementi specifici idonei a sostenerla.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio non è censurabile quando la pena è stata determinata nel minimo edittale e la doglianza non evidenzia un concreto scostamento dai criteri legali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23685/2026 del 26/06/2026
- Sentenza penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23689/2026 del 26/06/2026
- Sentenza penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23703/2026 del 26/06/2026
- Sentenza penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23720/2026 del 26/06/2026
- Sentenza penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23721/2026 del 26/06/2026
- Sentenza penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23723/2026 del 26/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →