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Sentenza

Sentenza del 20/05/2016 n. 678 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

IVA - frodeIVA - società cartiera - deposito fiscale - l. 28/97 - art. 50 bis d.l. 331/93- indetraibilità IVA - operazioni soggettivamente inesistenti - consegue -costi ai fini delle imposte dirette - inerenza, competenza, certezza,determinatezza o determinabilità - art. 109 d.P.R. 917/86 - onere della prova -incombe sul contribuente - assenza prova - indeducibilità - consegue. Da una frode IVA che si sostanza in operazioniinesistenti realizzate tramite l'utilizzo strumentale dell'istituto deldeposito fiscale IVA, di cui alla l. 28/97 e all'art. 50 bis d.l. 331/93,utilizzando le società fittizie, consegue non solo l'indetraibilitàdell'imposta addebitata in via di rivalsa, ma anche l'indeducibilità dei costiai fini delle imposte dirette, qualora il contribuente non ne dimostri, aisensi dell'art. 109 TUIR, l'effettiva inerenza, competenza, certezza, determinatezzao determinabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La frode ha comportato l'indetraibilità dell'IVA relativa alle operazioni inesistenti. Inoltre, i costi sono stati ritenuti indeducibili ai fini delle imposte dirette poiché il contribuente non ha fornito la prova richiesta dall'art. 109 del TUIR circa la loro effettività e il possesso dei requisiti di inerenza, competenza, certezza e determinatezza o determinabilità. L'esito è quindi sfavorevole al contribuente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una frode IVA realizzata mediante operazioni soggettivamente inesistenti e l'utilizzo strumentale del deposito fiscale IVA previsto dalla legge n. 28/1997 e dall'art. 50-bis del d.l. n. 331/1993, tramite società fittizie o cartiere. Il contribuente pretendeva il riconoscimento della detrazione dell'IVA addebitata in rivalsa e la deduzione dei relativi costi ai fini delle imposte dirette. La questione centrale era se, oltre all'indetraibilità dell'IVA, i costi potessero essere dedotti in assenza della prova della loro effettiva inerenza, competenza, certezza e determinatezza o determinabilità.

Norme richiamate

  • Legge n. 28/1997

    Richiamata in relazione alla disciplina del deposito fiscale IVA, utilizzato nel caso concreto in modo strumentale alla realizzazione della frode.

  • Art. 50-bis del d.l. n. 331/1993

    Disciplina il deposito fiscale IVA; il suo utilizzo non legittima la detrazione quando le operazioni sottostanti sono inesistenti o inserite in un meccanismo fraudolento.

  • Art. 109 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Impone, ai fini della deduzione dei costi, la prova della loro effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza o determinabilità. In assenza di tale prova, i costi sono indeducibili.

Massime di principio

  • Quando un'operazione è soggettivamente inesistente o inserita in una frode IVA mediante società cartiere, l'IVA addebitata in fattura non è detraibile, anche se la fattura è formalmente corretta.
  • L'indetraibilità dell'IVA e l'indeducibilità dei costi sono profili distinti: il costo può essere deducibile solo se il contribuente ne dimostra autonomamente l'effettività e i requisiti previsti dall'art. 109 TUIR.
  • L'utilizzo di un deposito fiscale IVA non rende automaticamente legittime le operazioni; occorre verificare la reale esistenza delle cessioni, dei soggetti coinvolti e della sostanza economica dell'operazione.
  • In presenza di contestazioni su società fittizie o operazioni inesistenti, grava sul contribuente l'onere di fornire documentazione e altri elementi idonei a provare la realtà dell'acquisto e l'inerenza all'attività d'impresa.
  • La mera presenza di fatture, pagamenti o registrazioni contabili può non essere sufficiente se l'Amministrazione dimostra l'inserimento dell'operazione in un meccanismo fraudolento o l'inesistenza del fornitore.

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