Cassazione Penale, Sentenza n. 24326/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza di convalida dell'obbligo di presentazione alla questura (DASPO) disposto dal Questore di Frosinone il 29/10/2024. Il ricorrente denunciava la violazione dell'art. 6 della legge n. 401/1989 per mancato rispetto del termine di 48 ore tra la notifica del provvedimento (29/10/2024 ore 19:45) e la convalida da parte del GIP (31/10/2024 alle ore 16:30), lamentando la compressione del termine a garanzia del diritto di difesa e quindi la nullità della convalida.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il recente orientamento secondo cui la convalida non può intervenire prima delle 48 ore dalla notifica salvo che, in caso di inosservanza, la nullità costituisca un regime intermedio deducibile secondo l'art. 182 c.p.p.; tale nullità non inficia automaticamente la legittimità della convalida se il provvedimento è poi stato comunque notificato all'interessato e se l'interessato non dimostra un concreto e specifico pregiudizio derivante dalla violazione del termine. Nel caso concreto il ricorrente si è limitato ad allegare la mera compressione del termine senza provare alcun pregiudizio concreto. Per questi motivi il ricorso è stato ritenuto infondato e rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401
Stabilisce il termine di 48 ore concesso al destinatario del provvedimento impositivo del Questore per esaminare gli atti e depositare memorie prima della convalida; la Corte conferma che la convalida non deve intervenire prima delle 48 ore, ma la violazione può configurare una nullità di regime intermedio valutabile ai sensi dell'art. 182 c.p.p.
La Corte richiama l'art. 182 c.p.p. per qualificare la nullità derivante dall'inosservanza del termine come nullità di regime intermedio, deducibile alle condizioni previste da quella norma, e non necessariamente idonea a far cadere la convalida quando non è provato un pregiudizio concreto.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 3, n. 28489 del 08/02/2024 (Ragnoli) e Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024 (Gentile)
Orientamento consolidato secondo cui la convalida del DASPO non può intervenire prima delle 48 ore, ma l'inosservanza comporta una nullità a regime intermedio che non invalida automaticamente l'ordinanza di convalida se poi notificata e se non viene provato un pregiudizio concreto e specifico.
Massime di principio
- La convalida di un provvedimento impositivo del Questore (DASPO) non dovrebbe essere adottata prima del decorso delle 48 ore successive alla notifica: il termine è volto a garantire il diritto di difesa del destinatario.
- La mancata osservanza delle 48 ore determina una nullità di regime intermedio (art. 182 c.p.p.), non necessariamente insanabile: la convalida può comunque ritenersi valida se il provvedimento è stato successivamente notificato e il destinatario non dimostra un danno concreto derivante dall'anticipata convalida.
- Per impugnare con successo una convalida adottata prima delle 48 ore è necessario allegare e provare un pregiudizio concreto e specifico alla difesa (ad es. impossibilità di esaminare documenti rilevanti, impedimento a depositare memorie utili, perdita di prove o mezzi di difesa). La mera censura formale sulla violazione del termine è insufficiente.
- In sede difensiva è opportuno documentare temporalmente e materialmente l'effettiva impossibilità di esercitare il diritto di difesa entro le 48 ore e chiedere, in caso di violazione, il controllo del pregiudizio subito o la rinnovazione dell'atto dopo il rispetto del termine.
- Dal punto di vista processuale, chi contesta la convalida deve richiamare espressamente l'art. 182 c.p.p. e fornire elementi probatori sul nesso causale tra anticipata convalida e danno difensivo, altrimenti il rischio è il rigetto e la condanna alle spese.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24314/2025 del 02/07/2025
- Sentenza penale · 2 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24317/2025 del 02/07/2025
- Sentenza penale · 2 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24318/2025 del 02/07/2025
- Sentenza penale · 2 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24320/2025 del 02/07/2025
- Sentenza penale · 2 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24321/2025 del 02/07/2025
- Sentenza penale · 2 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24323/2025 del 02/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →