Cassazione Civile, Ordinanza n. 12276/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente, pur risultato integralmente vittorioso nel giudizio dinanzi alla Commissione tributaria regionale, ha impugnato la sentenza nella parte in cui, pur ponendo le spese a carico dell’agente della riscossione soccombente, le aveva liquidate in misura inferiore ai minimi tariffari. Il ricorso per cassazione ha dedotto violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del D.M. 5 aprile 2014 n. 55, come modificato dal D.M. n. 37/2018, delle tabelle 1 e 2 dei parametri collegati e dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo che il giudice tributario, nella regolazione delle spese di lite secondo soccombenza, non possa discostarsi dai parametri medi senza adeguata motivazione. L’agente della riscossione non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per il Lazio, in diversa composizione, demandando anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sul principio per cui, dopo il D.M. n. 55/2014, i parametri forensi non hanno più natura di minimi inderogabili nei rapporti professionista-cliente, ma mantengono rilievo quale criterio di riferimento per la liquidazione giudiziale delle spese; pertanto, uno scostamento apprezzabile dai parametri medi richiede specifica indicazione dei criteri adottati.
Norme richiamate
art. 4 D.M. 5 aprile 2014 n. 55
i parametri forensi costituiscono criterio di orientamento e misura standard del compenso; lo scostamento apprezzabile dai valori medi deve essere giustificato
D.M. n. 37/2018
modifica i parametri richiamati dal D.M. n. 55/2014
tabelle 1-2 dei parametri forensi
vengono considerate come riferimento per la liquidazione del compenso professionale
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
regola la rifusione delle spese nel processo tributario secondo il criterio della soccombenza
art. 360 n. 3 c.p.c.
costituisce il vizio dedotto per violazione o falsa applicazione di legge
art. 2, commi 1 e 2, d.l. n. 223 del 2006
l’abolizione dei minimi tariffari opera nei rapporti tra professionista e cliente, non nella liquidazione giudiziale delle spese
L. n. 248 del 2006
converte con modifiche il d.l. n. 223 del 2006 mantenendo il quadro normativo richiamato
Massime di principio
- Nella liquidazione giudiziale delle spese di lite, i parametri forensi costituiscono il riferimento ordinario di valutazione della prestazione professionale e non possono essere ignorati senza adeguata motivazione.
- L’abolizione dei minimi tariffari nei rapporti tra avvocato e cliente non elimina il rilievo delle tariffe o dei parametri quando il giudice provvede alla regolazione delle spese secondo soccombenza.
- Se il giudice liquida le spese in misura sensibilmente inferiore ai parametri medi, deve esplicitare le ragioni dello scostamento; in difetto, la statuizione è censurabile per violazione di legge.
- Nel processo tributario, la condanna alle spese segue il criterio della soccombenza e la loro quantificazione deve rispettare il quadro normativo dei parametri forensi vigenti.
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