Cassazione Penale, Ordinanza n. 26789/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sulla natura meramente ripetitiva e di stile del primo motivo, nonché sulla totale genericità del secondo motivo, entrambi inidonei a formulare censure di legittimità ammissibili.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello. Dal testo emerge che il primo motivo mirava sostanzialmente a rivalutare il fatto e a riproporre la versione difensiva, censurando in modo improprio la valutazione delle prove e invocando l'art. 192 c.p.p. per contestare l'omessa o erronea considerazione degli elementi probatori. La Corte rileva che tale doglianza è inammissibile perché tenta di superare i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione. Il secondo motivo è descritto come totalmente generico e privo di specifico riferimento al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata, dunque aspecifico e inammissibile.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
È norma processuale sulla valutazione della prova; non può essere invocata per censurare direttamente l'omessa o erronea valutazione degli elementi probatori in cassazione, se non nei limiti dei vizi motivazionali deducibili ex art. 606 c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Delimita il sindacato di legittimità sui vizi della motivazione, consentendo la deduzione solo di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, non la mera rivalutazione del fatto.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Non può essere utilizzato per aggirare i limiti del motivo di ricorso relativo alla motivazione, quando la doglianza concerne in realtà la valutazione del compendio probatorio.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Non consente di far rientrare sotto il vizio di inosservanza di norme processuali censure che attengono in realtà alla motivazione e alla ricostruzione del fatto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammessa una censura che si risolva nella mera richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove, poiché il controllo della Cassazione riguarda i soli vizi di motivazione nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
- La deduzione di una violazione dell'art. 192 c.p.p. non è di per sé idonea a trasformare in vizio processuale una doglianza che, nella sostanza, contesta la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto.
- Un motivo di ricorso totalmente generico, privo di specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata e non riferito al caso concreto, è inammissibile.
- Per superare il vaglio di ammissibilità, il ricorso per cassazione deve individuare in modo puntuale un vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, senza limitarsi a formule astratte o ripetitive.
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