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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26789/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sulla natura meramente ripetitiva e di stile del primo motivo, nonché sulla totale genericità del secondo motivo, entrambi inidonei a formulare censure di legittimità ammissibili.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello. Dal testo emerge che il primo motivo mirava sostanzialmente a rivalutare il fatto e a riproporre la versione difensiva, censurando in modo improprio la valutazione delle prove e invocando l'art. 192 c.p.p. per contestare l'omessa o erronea considerazione degli elementi probatori. La Corte rileva che tale doglianza è inammissibile perché tenta di superare i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione. Il secondo motivo è descritto come totalmente generico e privo di specifico riferimento al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata, dunque aspecifico e inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    È norma processuale sulla valutazione della prova; non può essere invocata per censurare direttamente l'omessa o erronea valutazione degli elementi probatori in cassazione, se non nei limiti dei vizi motivazionali deducibili ex art. 606 c.p.p.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Delimita il sindacato di legittimità sui vizi della motivazione, consentendo la deduzione solo di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, non la mera rivalutazione del fatto.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Non può essere utilizzato per aggirare i limiti del motivo di ricorso relativo alla motivazione, quando la doglianza concerne in realtà la valutazione del compendio probatorio.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Non consente di far rientrare sotto il vizio di inosservanza di norme processuali censure che attengono in realtà alla motivazione e alla ricostruzione del fatto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammessa una censura che si risolva nella mera richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove, poiché il controllo della Cassazione riguarda i soli vizi di motivazione nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
  • La deduzione di una violazione dell'art. 192 c.p.p. non è di per sé idonea a trasformare in vizio processuale una doglianza che, nella sostanza, contesta la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto.
  • Un motivo di ricorso totalmente generico, privo di specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata e non riferito al caso concreto, è inammissibile.
  • Per superare il vaglio di ammissibilità, il ricorso per cassazione deve individuare in modo puntuale un vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, senza limitarsi a formule astratte o ripetitive.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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