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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12841/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento pensionistico complementare di ex dipendenti del Banco di Napoli. La Corte d'appello aveva confermato la condanna della società a corrispondere agli attuali controricorrenti le differenze sul trattamento pensionistico aziendale dovute a titolo di perequazione maturate dal luglio 2008 al giugno 2013. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Con il primo ha dedotto violazione degli artt. 1197, 1292 e 1362 c.c., sostenendo che l'adesione dei pensionati alla capitalizzazione della prestazione a carico del Fondo complementare dovesse escludere ogni ulteriore pretesa di perequazione, poiché si sarebbe estinta l'obbligazione periodica cui la perequazione accedeva. Con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 1230, 1300 e 1362 c.c., assumendo che le parti avessero sostituito il trattamento pensionistico periodico con una erogazione in capitale, con conseguente infondatezza delle pretese connesse all'obbligazione originaria. Gli altri motivi restano assorbiti dalla decisione di accoglimento dei primi due.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società. Ha ritenuto fondati i primi due motivi, in continuità con la propria giurisprudenza in materia di previdenza complementare, affermando che la percezione del trattamento pensionistico in somma capitale una tantum determina l'estinzione della prestazione pensionistica integrativa periodica e, da quel momento, il venir meno del diritto alla perequazione automatica. Poiché dai documenti di merito risultava che tutti i controricorrenti avevano optato per la capitalizzazione in data anteriore al periodo per cui avevano chiesto le differenze perequative, la sentenza impugnata è stata cassata nella parte in cui aveva riconosciuto somme per periodi successivi alla liquidazione in capitale. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame del gravame e per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1197 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la prestazione originaria sarebbe stata estinta dalla diversa modalità satisfattiva in capitale.

  • art. 1292 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi estintiva dell'obbligazione periodica.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per l'interpretazione della disciplina e degli accordi relativi alla capitalizzazione della prestazione.

  • art. 1230 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'avvenuta novazione/sostituzione dell'obbligazione pensionistica periodica.

  • art. 1300 c.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 1230 c.c. per dedurre la sostituzione dell'obbligazione originaria.

  • art. 1, comma 55, L. n. 243/2004

    La Corte richiama la norma di interpretazione autentica quale dato rispetto al quale il diritto alla perequazione era stato ritenuto persistente dal giudice di merito, ma solo fino alla liquidazione in capitale.

Massime di principio

  • In materia di previdenza complementare, la liquidazione del trattamento pensionistico in un'unica somma capitale estingue la prestazione periodica integrativa e fa venir meno, da quel momento, il diritto alla perequazione automatica.
  • Il diritto alla perequazione può essere mantenuto in presenza di un giudicato favorevole, ma solo sino al momento in cui intervenga la capitalizzazione dell'intero trattamento: dopo tale evento, non sono dovute differenze per periodi successivi.
  • Quando il giudice di merito riconosca la perequazione anche dopo la percezione della somma capitale, la decisione è censurabile in cassazione per violazione della regola secondo cui la capitalizzazione estingue il diritto alla prestazione periodica cui la perequazione accede.
  • Se risulta documentalmente che l'opzione per la capitalizzazione è intervenuta prima del periodo per il quale si chiedono le differenze, la domanda per quel periodo deve essere respinta, restando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

Come è indicizzato

RamiFamiglia
IstitutiGiudicato

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