Cassazione Civile, Ordinanza n. 03899/2026 del 21/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo di euro 1.200 emesso in favore del venditore per il corrispettivo della compravendita di una finestra. L'acquirente ha proposto opposizione, poi respinta dal giudice di pace; l'appello è stato rigettato dal Tribunale. In cassazione il soccombente ha dedotto, con un unico motivo, violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito aveva valorizzato le dichiarazioni di due testi dipendenti della ditta venditrice, trascurando quelle contrastanti di un altro testimone e del ricorrente in interrogatorio formale, non menzionate in sentenza, e attribuendo ingiustamente rilievo alla fattura emessa dalla venditrice.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo perché, quanto al vizio di violazione di legge, non erano nemmeno indicate le norme asseritamente violate; tale carenza non poteva essere colmata in memoria. Quanto al vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., lo ha ritenuto non deducibile poiché la sentenza d'appello aveva confermato quella di primo grado sulle stesse ragioni e sui medesimi fatti, ai sensi dell'art. 360, comma 4, c.p.c. Ha inoltre osservato che il ricorso mirava in realtà a una nuova valutazione delle prove, attività estranea al giudizio di legittimità, e che l'interrogatorio formale non ha efficacia probatoria vincolante a favore dell'interrogato. Conseguentemente, oltre al rigetto, il ricorrente è stato condannato alle spese, alla somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il motivo di ricorso era inammissibile perché il vizio di violazione di legge non era corredato dall'indicazione delle specifiche norme violate; inoltre il vizio motivazionale non era proponibile in presenza di sentenza di appello confermativa di quella di primo grado sulle stesse ragioni e sugli stessi fatti.
art. 360, comma 4, c.p.c.
Preclude il ricorso per cassazione per vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. quando la sentenza impugnata abbia confermato la decisione di primo grado per le stesse ragioni e sui medesimi fatti.
art. 380-bis c.p.c.
comma 1; comma 2; ultimo comma
La causa è stata definita in sede camerale secondo il rito della proposta del consigliere delegato; il collegio ha deciso in conformità alla proposta.
art. 96 c.p.c.
terzo comma; quarto comma
Essendo la decisione resa conformemente alla proposta ex art. 380-bis, sono state applicate le statuizioni sanzionatorie previste dai commi 3 e 4.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sono stati dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo che denunci violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se non indica in modo specifico le disposizioni asseritamente violate; tale lacuna non può essere sanata con successive memorie o chiarimenti.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. non è deducibile quando la sentenza d'appello confermi la decisione di primo grado sulle medesime ragioni e sui medesimi fatti posti a base della pronuncia impugnata.
- Il giudizio di cassazione non consente una nuova valutazione del compendio istruttorio: le censure che mirano a sostituire la lettura delle prove operata dal giudice di merito sono inammissibili.
- L'interrogatorio formale è destinato a provocare la confessione di fatti sfavorevoli alla parte interrogata e non ha efficacia probatoria vincolante a favore della stessa; le sue risposte favorevoli restano soggette al libero apprezzamento del giudice.
- La motivazione è sufficiente in sede di legittimità quando ricostruisce il quadro probatorio in modo concreto e coerente, superando il minimo costituzionale richiesto.
Come è indicizzato
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