Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1112/2026 - Torino, Sezione 1

per l'accertamento “dell’illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’UTG Prefettura di Torino sull’istanza di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "White List") presentata in data -OMISSIS-, nonché sulla successiva diffida del -OMISSIS-, trasmessa a mezzo pec in pari data”; nonché per l'accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere alla conclusione del procedimento per il rinnovo dell’iscrizione della ditta ricorrente nella White List dell’UTG di Torino, la cui istanza è stata presentata in data -OMISSIS-, con un provvedimento espresso e motivato entro un termine non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a., in caso di persistente inadempimento e/o inerzia”;

Giustizia amministrativa202600295

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di rinnovo dell’iscrizione nella White List prefettizia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa iscritta in white list)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha proposto ricorso avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia della Prefettura di Torino sull’istanza di rinnovo dell’iscrizione nella White List e sull’ulteriore sollecito, nonché l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato. La ricorrente ha documentato la presentazione dell’istanza di rinnovo e di un successivo sollecito. La Prefettura aveva comunicato l’avvio del procedimento, indicando il termine di novanta giorni per la conclusione, ma tale termine era ampiamente decorso senza l’adozione di un provvedimento. L’amministrazione non ha fornito repliche alle deduzioni e produzioni della ricorrente. È stata inoltre richiesta, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente l’obbligo della Prefettura di concludere il procedimento, poiché l’istanza di rinnovo imponeva l’avvio e la definizione del procedimento mediante un provvedimento espresso. In base all’art. 5 del d.p.c.m. 18 aprile 2013, l’impresa comunica l’interesse a permanere nell’elenco e la Prefettura accerta la permanenza delle condizioni per l’iscrizione; il richiamato art. 3 prevede un termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento. Poiché il termine era decorso e il ricorso era stato proposto nel termine previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a., il giudice ha ordinato alla Prefettura di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all’eventuale fase di inottemperanza. L’amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio e il termine per la sua proposizione, ritenuto rispettato nel caso concreto.

  • art. 117 c.p.a.

    Consente al giudice, accertato il silenzio-inadempimento, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine; la nomina del commissario ad acta è stata riservata all’eventuale inottemperanza.

  • art. 2, comma 1, l. 241/1990

    Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso

    Impone all’amministrazione di definire con un provvedimento espresso i procedimenti avviati a seguito di un’istanza obbligatoria.

  • art. 3, comma 3, ultimo periodo, d.p.c.m. 18 aprile 2013

    La Prefettura competente conclude il relativo procedimento nel termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento dell’istanza di iscrizione

    Fissa il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento prefettizio relativo all’iscrizione nella White List, termine applicato anche alla verifica connessa al rinnovo.

  • art. 5, commi 1 e 2, d.p.c.m. 18 aprile 2013

    L’impresa comunica ... almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell’iscrizione, l’interesse a permanere nell’elenco ... La Prefettura competente accerta la permanenza delle condizioni previste per l’iscrizione

    Disciplina la richiesta di permanenza nell’elenco e impone alla Prefettura di verificare la permanenza dei requisiti.

Massime di principio

  • La presentazione dell’istanza di rinnovo dell’iscrizione nella White List prefettizia impone alla Prefettura di avviare e concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
  • Il termine di novanta giorni previsto per il procedimento di iscrizione nella White List trova applicazione anche alla verifica della permanenza delle condizioni richiesta per il rinnovo, sicché il suo ampio decorso senza decisione integra silenzio-inadempimento.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro il termine assegnato ai sensi dell’art. 117 c.p.a.; la nomina del commissario ad acta può essere riservata all’eventuale fase di inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieWhite list e iscrizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.