Cassazione Civile, Ordinanza n. 31442/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Una guardia giurata era stata licenziata il 22 dicembre 2015 per "impossibilità sopravvenuta della prestazione" conseguente alla perdita del porto d'armi per oltre 180 giorni, in applicazione dell'art. 120 del CCNL del settore vigilanza. La Corte d'appello aveva ritenuto legittimo il recesso, valorizzando sia l'assenza di interesse aziendale alla prosecuzione del rapporto nelle mansioni originarie, sia il rifiuto della lavoratrice di essere adibita a mansioni alternative di custode/portiere, e ritenendo assolto l'obbligo di repêchage. In cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione dell'art. 120 CCNL, degli artt. 1256, 1463 e 1464 c.c. e dell'art. 3 L. 604/1966, sostenendo che si trattasse non di impossibilità sopravvenuta ma di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, e che la clausola collettiva prevedesse una facoltà e non una risoluzione automatica; 2) violazione degli obblighi di repêchage e degli artt. 3 e 5 L. 604/1966, assumendo che il datore dovesse verificare anche possibilità di ricollocazione presso altre imprese del gruppo e che non avesse provato l'impossibilità di adibizione ad altre mansioni; 3) violazione dell'art. 18 St. lav. e degli artt. 3 e 5 L. 604/1966, sostenendo che, non essendo stato provato il repêchage, spettasse comunque una tutela indennitaria come riconosciuta in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, la ritualità della procura e l'inammissibilità del deposito di una sentenza del Consiglio di Stato perché estranea ai limiti dell'art. 372 c.p.c. Nel merito ha ricordato che, secondo la giurisprudenza prevalente, la perdita del porto d'armi nelle mansioni di guardia giurata è normalmente sussumibile nel giustificato motivo oggettivo, pur essendo esclusa la configurabilità di una risoluzione automatica ex art. 120 CCNL, che richiede comunque un atto di recesso datoriale. Tuttavia, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato in fatto l'assenza di interesse aziendale alla prestazione, il rifiuto della lavoratrice di una ricollocazione e l'adempimento dell'obbligo di repêchage. Perciò il primo motivo è stato ritenuto privo di decisività, il secondo inammissibile perché volto a rimettere in discussione l'accertamento di fatto sul repêchage e non a denunciare un errore di diritto, e il terzo inammissibile perché fondato sulla stessa premessa infondata. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 120 CCNL dipendenti istituti e imprese di vigilanza
La clausola collettiva non prevede una risoluzione automatica del rapporto, ma contempla una facoltà datoriale di recesso, da esercitarsi con atto esplicito.
art. 1256 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tesi dell'impossibilità sopravvenuta; la Corte non ne fa applicazione decisiva nel caso concreto.
art. 1463 c.c.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte osserva che la fattispecie è stata correttamente inquadrata dalla Corte territoriale come licenziamento legittimo, non come estinzione automatica del rapporto.
art. 1464 c.c.
Richiamato dalla ricorrente; il tema rileva solo in via teorica, ma la decisione si fonda sull'accertamento del repêchage e dell'interesse aziendale.
art. 3 L. 604/1966
La perdita del porto d'armi è ricondotta, secondo l'orientamento prevalente richiamato, al giustificato motivo oggettivo quando non sia escludibile a priori una diversa utilizzazione del lavoratore; in ogni caso, occorre verificare le ragioni inerenti all'organizzazione e al funzionamento dell'impresa.
art. 5 L. 604/1966
Rileva in tema di onere probatorio del datore sulla legittimità del licenziamento e sull'impossibilità di ricollocazione del lavoratore.
art. 7 L. 604/1966
È richiamato come norma del procedimento conciliativo, che può precedere il licenziamento nei casi disciplinati dalla legge, e che la giurisprudenza considera applicabile anche nelle ipotesi in esame.
art. 18 St. lav.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tutela conseguente all'illegittimità del recesso; la Corte esclude tale conseguenza perché reputa legittimo il licenziamento.
art. 372 c.p.c.
Vieta il deposito in cassazione di documenti nuovi, salvo quelli relativi a nullità della sentenza impugnata e all'ammissibilità del ricorso e del controricorso.
art. 380bis.1 c.p.c.
È la norma processuale del rito camerale richiamata per l'esame delle eccezioni e dei depositi in sede di legittimità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non consente di contestare la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Quando la censura mira in realtà a criticare la valutazione del fatto e delle prove, essa esula dal vizio di violazione di legge ed è eventualmente riconducibile al vizio motivazionale nei limiti consentiti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il venir meno del porto d'armi necessario per svolgere le mansioni di guardia giurata non integra automaticamente una cessazione ex lege del rapporto: il datore deve comunque adottare un atto di recesso e confrontarsi con la disciplina dei licenziamenti individuali.
- La perdita di un'abilitazione professionale può giustificare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo quando, per l'organizzazione aziendale, non sia possibile o non sia ragionevole una diversa utilizzazione del lavoratore.
- L'obbligo di repêchage impone al datore di verificare l'eventuale impiego del dipendente in mansioni alternative compatibili; tuttavia, l'accertamento sull'effettiva possibilità di ricollocazione è tipicamente valutazione di fatto riservata al giudice di merito.
- In cassazione non è ammissibile trasformare una censura di violazione di legge in una contestazione dell'accertamento fattuale o della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda l'erronea applicazione della norma al fatto accertato e non consente di rimettere in discussione il fatto stesso; le doglianze sul repêchage devono quindi essere formulate nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
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