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Sentenza

Sentenza n. 8304/2026 - Roma, Sezione 3

per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Rieti sull’istanza avanzata dalla ricorrente il 13 agosto 2024 e acquisita al prot. del Comune con il-OMISSIS-, per la realizzazione di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (solare) con potenza nominale pari a -OMISSIS-kw in Rieti, località Ponte Carpegna, a servizio dell’azienda agricola della ricorrente medesima, nonché per l’accertamento della formazione del silenzio assenso o dell’obbligo di provvedere sulla predetta istanza del 13 agosto 2024.

Giustizia amministrativa202602114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Rieti sull’istanza di procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto agrivoltaico

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore agricolo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato al Comune un’istanza di procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto agrivoltaico a servizio della propria azienda agricola. Il Comune aveva inizialmente segnalato la presenza di vincoli e la carenza di documentazione, comunicando l’inefficacia dell’istanza ai fini dell’inizio dei lavori e richiedendo, tra l’altro, il nulla osta di compatibilità idraulica, il coinvolgimento dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale e il nulla osta dell’ENAC. La ricorrente aveva rinnovato e integrato l’istanza, acquisendo il nulla osta idraulico regionale e quello dell’ENAC; l’AUBAC aveva comunicato di non ritenere allo stato di doversi esprimere, salva la valutazione del Comune circa l’eventuale applicazione dell’art. 46 delle N.T.A. del P.A.I. Nonostante le integrazioni, il Comune non aveva adottato alcun provvedimento conclusivo. La ricorrente ha quindi proposto azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, dell’obbligo del Comune di provvedere espressamente e, in subordine o comunque, della formazione del silenzio assenso.

La decisione

Il TAR ha escluso che il decorso del termine previsto per la procedura abilitativa semplificata avesse determinato la formazione di un titolo tacito per silenzio assenso. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha qualificato la PAS come riconducibile al genus della SCIA: il decorso del termine non produce un provvedimento tacito di accoglimento, ma rende lecita l’attività privata secondo il diverso meccanismo della liberalizzazione e del controllo successivo. Il ricorso è stato tuttavia accolto quanto all’obbligo di provvedere, poiché il Comune aveva uno specifico obbligo giuridico di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, previa eventuale convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 8, comma 8, del d.lgs. n. 190/2024, per acquisire gli ulteriori atti di assenso eventualmente necessari, compreso quello dell’AUBAC. Il Comune è stato ordinato di pronunciarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega a un dirigente della Prefettura, da attivare su istanza di parte entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Nessuna statuizione sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Consente l’azione avverso il silenzio e l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito dell’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione.

  • art. 8 d.lgs. n. 190/2024

    La PAS è ricondotta al genus della SCIA; il comma 8 consente, ove necessario, la convocazione di una conferenza di servizi per acquisire gli atti di assenso e concludere il procedimento.

  • art. 8, comma 8, d.lgs. n. 190/2024

    Costituisce la base normativa per l’eventuale convocazione della conferenza di servizi nell’ambito della PAS.

  • art. 46 N.T.A. del P.A.I. del bacino del fiume Tevere

    le N.T.A. del P.A.I. del bacino del fiume Tevere prevedono l’espressione di questa Autorità nei soli casi previsti dall’art. 46, ovvero quando trattasi di opere pubbliche o di interesse pubblico nell’ambito di una conferenza dei servizi

    La disposizione è richiamata in relazione alla necessità, da valutare da parte del Comune, dell’eventuale coinvolgimento dell’AUBAC.

Massime di principio

  • La procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili è riconducibile al genus della SCIA e non al silenzio assenso: il decorso del termine non forma un provvedimento tacito di accoglimento, ma determina, secondo il meccanismo proprio della SCIA, la liceità dell’attività privata soggetta ai poteri di controllo previsti dall’ordinamento.
  • Anche quando la PAS non conduce alla formazione di un titolo tacito per silenzio assenso, l’amministrazione competente è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso quando siano state presentate l’istanza e le integrazioni documentali richieste.
  • Nell’ambito della PAS, qualora risultino necessari ulteriori atti di assenso di altre amministrazioni, il Comune può e, ove occorra per definire il procedimento, deve convocare una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 8, comma 8, del d.lgs. n. 190/2024.
  • Il giudice amministrativo, accertata l’illegittimità del silenzio, può fissare all’amministrazione un termine per provvedere e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliSCIA e liberalizzazioniConferenza di serviziTermini e notificazione del ricorso
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di legalità e tipicità

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