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Sentenza

Sentenza n. 338/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. 1534/2022;

Giustizia amministrativa202300576

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva respinto l'impugnazione dell'ordine di demolizione di una veranda e del diniego di permesso di costruire in sanatoria

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti contestavano la sentenza di primo grado deducendo, in particolare, la violazione degli artt. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e 6, comma 2, della l.r. Campania n. 19/2001, nonché difetto assoluto di istruttoria e motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti e illogicità manifesta. Sostenevano che il TAR avesse esaminato la controversia come se riguardasse soltanto l'ordine di demolizione, omettendo di pronunciarsi sul diniego di sanatoria relativo al manufatto destinato a parcheggio pertinenziale. Deducevano che la disciplina statale e regionale sui parcheggi pertinenziali, e in particolare l'art. 6, comma 2, della l.r. Campania n. 19/2001, avrebbe consentito la realizzazione del parcheggio in area libera anche in deroga agli strumenti urbanistici, senza un limite dimensionale rilevante. Gli appellanti lamentavano inoltre la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, precisando che la censura riguardava il mancato preavviso di rigetto del diniego di sanatoria e non l'omessa comunicazione di avvio del procedimento relativo all'ordinanza di demolizione. Il TAR aveva invece riferito tale doglianza all'ordine di demolizione, ritenendola infondata perché l'atto repressivo dell'abuso edilizio sarebbe vincolato nell'an e nel quantum.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e dichiarato nulla la sentenza di primo grado, rinviando la causa al TAR Campania ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a. Il giudice ha rilevato che il TAR aveva omesso di esaminare una delle due domande di annullamento, quella relativa al diniego di sanatoria, e aveva confuso i motivi riferiti ai due distinti provvedimenti impugnati: l'ordine di demolizione e il diniego di permesso di costruire in sanatoria. Tale errore aveva comportato l'omessa valutazione della questione centrale relativa all'applicabilità della disciplina regionale sui parcheggi pertinenziali e aveva condotto a respingere la censura ex art. 10-bis l. n. 241/1990 sulla base di argomenti pertinenti all'ordinanza di demolizione, anziché al diniego di sanatoria. Secondo il Consiglio di Stato, non si trattava di una mera motivazione insufficiente, ma di un difetto assoluto di motivazione e di un travisamento radicale dell'oggetto del giudizio, tale da collocare la pronuncia al di sotto del minimo costituzionale di motivazione e da giustificare il rinvio al primo giudice. Il Collegio ha inoltre precisato che, ricorrendo una delle ipotesi tassative di cui all'art. 105 c.p.a., il rinvio è doveroso e deve essere disposto anche in assenza di una richiesta espressa della parte. Il TAR dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese della fase di appello.

Norme richiamate

  • art. 105, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio al giudice di primo grado è ammesso nei soli casi tassativi previsti dalla disposizione; il difetto assoluto di motivazione, integrante nullità della sentenza, giustifica il rinvio. Quando ricorre una causa di rinvio, il Consiglio di Stato deve dichiarare la nullità e rimettere la causa al primo giudice anche senza una richiesta espressa della parte.

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    È la disposizione invocata per il permesso di costruire in sanatoria; la sentenza di primo grado avrebbe dovuto esaminare specificamente le censure rivolte al relativo diniego.

  • art. 6, comma 2, l.r. Campania n. 19/2001

    Costituisce la disciplina regionale sui parcheggi pertinenziali la cui applicabilità al manufatto era questione centrale, rimasta del tutto non esaminata dal TAR.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto era dedotto con riferimento al diniego di sanatoria; la censura non poteva essere decisa mediante argomenti relativi alla diversa natura vincolata dell'ordine di demolizione.

  • art. 111, comma 5, Cost.

    La motivazione della decisione deve raggiungere il minimo costituzionale; la motivazione meramente assertiva, apodittica, incomprensibile o radicalmente disallineata rispetto alle domande può determinare la nullità della sentenza.

Massime di principio

  • La nullità della sentenza di primo grado, con rinvio ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., ricorre quando il difetto motivazionale non consiste in una mera insufficienza argomentativa, ma nella totale omissione dell'esame di una domanda o di una questione decisiva, accompagnata da una motivazione radicalmente disallineata rispetto all'oggetto del giudizio e tale da non consentire di comprendere le ragioni della decisione.
  • Il giudice amministrativo deve distinguere e decidere autonomamente le domande di annullamento rivolte contro atti amministrativi diversi; la confusione tra i provvedimenti impugnati e tra i motivi riferiti a ciascuno di essi può integrare un travisamento radicale dei fatti processuali e un difetto assoluto di motivazione.
  • Non ogni omessa pronuncia determina la nullità della sentenza con rinvio al primo giudice; il rinvio è giustificato quando l'omissione si accompagna a una motivazione obiettivamente incomprensibile o totalmente priva del minimo costituzionale, tale da impedire l'individuazione della ratio decidendi sulla domanda non esaminata.
  • Quando la censura relativa all'art. 10-bis della l. n. 241/1990 riguarda un diniego di sanatoria edilizia, essa deve essere esaminata con riferimento a quel procedimento e non può essere respinta mediante argomentazioni concernenti la natura vincolata dell'ordine di demolizione, che costituisce un provvedimento distinto.
  • La disciplina dei rapporti tra giudice di primo grado e giudice d'appello è indisponibile: accertata una causa tassativa di rinvio ai sensi dell'art. 105 c.p.a., il Consiglio di Stato deve dichiarare la nullità della sentenza e rimettere la causa al TAR anche se la parte non ha formulato una specifica richiesta di rinvio o ha chiesto la decisione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniAppelloDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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