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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21697/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva confermato un avviso di accertamento per omesso parziale versamento dell'IMU 2012, relativo a un immobile sito in Castellammare di Stabia, con esclusione soltanto di interessi moratori e sanzioni. Nel giudizio di legittimità la ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, allegando un verbale di conciliazione stragiudiziale stipulato il 10 maggio 2022. La Corte ha però rilevato che non vi era una valida istanza congiunta di tutte le parti del giudizio e che la disciplina introdotta per la conciliazione in Cassazione dal d.lgs. 220/2023 si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4 gennaio 2024. Ha quindi ritenuto che la conciliazione sopravvenuta non consentisse la cessazione della materia del contendere nel processo pendente, ma determinasse solo la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della conciliazione stragiudiziale intervenuta in corso di causa. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite tra le parti. Ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, ritenendo che tale meccanismo non operi quando l'inammissibilità dipende da sopravvenuta cessazione di interesse conseguente a conciliazione, e non da una ordinaria declaratoria di inammissibilità nel merito processuale.

Norme richiamate

  • art. 48, comma 2, d.lgs. 31 gennaio 1992, n. 546

    La conciliazione stragiudiziale in corso di causa non consente la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione se non vi è un'istanza congiunta di tutte le parti; la norma non era sufficiente, nel caso, a definire il processo.

  • art. 48, comma 4-bis, d.lgs. 31 gennaio 1992, n. 546

    La possibilità di definire la controversia in Cassazione mediante conciliazione è stata introdotta solo dal d.lgs. 220/2023 e si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 gennaio 2024.

  • art. 4, comma 2, seconda parte, d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220

    La nuova disciplina sulla conciliazione in Cassazione opera solo per i giudizi instaurati dopo la data indicata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il raddoppio del contributo unificato si applica solo in caso di integrale conferma della statuizione impugnata o di ordinaria inammissibilità, non quando il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse dovuta a conciliazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione tributario, la sopravvenuta conciliazione stragiudiziale non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere se non ricorrono le condizioni processuali previste dalla disciplina speciale applicabile e, in particolare, se non vi è il necessario coinvolgimento di tutte le parti rilevanti.
  • Quando la definizione transattiva interviene nel corso del giudizio di legittimità e fa venir meno ogni residua utilità pratica alla decisione, il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse conseguente a conciliazione comporta la compensazione delle spese di lite, ove la sopravvenienza giustifichi l'azzeramento della soccombenza processuale.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla declaratoria di inammissibilità determinata da sopravvenuta carenza di interesse per cessazione della materia del contendere, poiché manca la valutazione di infondatezza o inammissibilità ordinaria del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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