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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19956/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale su una società a responsabilità limitata, l'Ufficio aveva rettificato in aumento il reddito d'impresa della società per l'anno d'imposta 2009 e, sulla base della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili non dichiarati da società a ristretta base partecipativa, aveva notificato al socio un avviso di accertamento IRPEF per maggior reddito da partecipazione. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma la CTP aveva respinto il ricorso. In appello, la CTR aveva annullato l'accertamento fondandosi su due ragioni: da un lato, aveva ritenuto necessario il litisconsorzio tra società e soci nel giudizio relativo all'accertamento della società; dall'altro, aveva considerato insufficiente la motivazione dell'avviso emesso al socio, perché privo dell'allegazione dell'atto societario richiamato per relationem. L'Agenzia ha impugnato la sentenza per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 14 d.lgs. 546/1992, contestando l'affermazione del litisconsorzio necessario; violazione dell'art. 7 l. 212/2000, contestando la ritenuta carenza motivazionale dell'avviso al socio nonostante il richiamo all'accertamento societario.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, nelle controversie sull'accertamento emesso nei confronti del socio di società di capitali a ristretta base partecipativa, non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci, ma soltanto un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra i due accertamenti. Ha inoltre ribadito che la motivazione dell'avviso notificato al socio è sufficiente se rinvia per relationem all'accertamento societario, anche se quest'ultimo sia stato notificato solo alla società, poiché il socio non amministratore ha diritto di consultare la documentazione societaria e di prendere visione dell'atto presupposto e dei relativi documenti giustificativi. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come norma sostanziale nel motivo di ricorso; la Corte non ne svolge un'interpretazione autonoma, ma accoglie la censura dell'Ufficio sulla base della giurisprudenza in tema di accertamento del maggior reddito da partecipazione del socio

  • art. 14 del D. Lgs. n. 546 del 1992

    non opera il litisconsorzio necessario tra società e soci nel giudizio sull'accertamento del socio di società di capitali, sussistendo solo un nesso di pregiudizialità-dipendenza

  • art. 7 della L. n. 212 del 2000

    l'obbligo di motivazione dell'avviso al socio è soddisfatto dal rinvio per relationem all'accertamento societario, se il contribuente può conoscere l'atto presupposto e i documenti giustificativi

  • art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato, insieme all'art. 7 dello Statuto del contribuente, quale parametro dell'obbligo di motivazione degli atti tributari

  • art. 2476, comma 2, c.c.

    il socio non amministratore ha diritto di consultare la documentazione sociale e quindi di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei documenti relativi

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    base della cassazione con rinvio

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio

Massime di principio

  • Nel contenzioso relativo all'accertamento del maggior reddito da partecipazione imputato al socio di una società di capitali a ristretta base partecipativa, non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci; tra i due accertamenti opera soltanto un rapporto di pregiudizialità-dipendenza.
  • L'avviso di accertamento notificato al socio può essere legittimamente motivato per relationem mediante richiamo all'accertamento emesso nei confronti della società, senza necessità di autonoma integrale riproduzione dei contenuti dell'atto presupposto.
  • La sufficienza della motivazione per relationem presuppone che il socio sia messo in condizione di conoscere l'atto richiamato e la documentazione giustificativa, anche attraverso il diritto di consultazione della documentazione sociale del socio non amministratore.
  • Quando la sentenza di merito si discosta da principi di legittimità consolidati sul litisconsorzio e sulla motivazione per relationem in materia di accertamenti fiscali ai soci, la decisione è cassabile con rinvio per nuovo esame conforme ai principi affermati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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