Cassazione Civile, Ordinanza n. 31914/2025 del 07/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato, nominato difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio dinanzi al TAR Lazio, aveva impugnato la liquidazione dei propri compensi professionali. I giudici amministrativi avevano qualificato la controversia come di valore indeterminabile, ma avevano applicato lo scaglione tariffario corrispondente alle cause di valore compreso tra 5.200 euro e 26.000 euro. Il Tribunale di Roma, adito in opposizione, aveva ritenuto corretta la liquidazione in rapporto all'attività svolta e aveva rigettato l'opposizione. In cassazione, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 82 d.P.R. 115/2000, dell'art. 5 D.M. 55/2014 e dell'art. 2233 c.c., sostenendo che nelle cause di valore indeterminabile non sarebbe consentito scendere allo scaglione inferiore a 26.000 euro e che, comunque, la causa presentava un impegno professionale non adeguatamente valorizzato; ha inoltre censurato la mancata liquidazione del compenso per la fase istruttoria, lamentando che la questione era stata già dedotta nel giudizio di opposizione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo in parte. Ha respinto la censura principale sulla pretesa inderogabilità dello scaglione minimo per le cause di valore indeterminabile, riaffermando che il giudice può applicare lo scaglione immediatamente inferiore quando, in ragione dell'oggetto e della complessità della controversia, il caso concreto non corrisponda ai parametri ordinari, purché la scelta sia adeguatamente motivata. Ha però ritenuto fondata la doglianza relativa alla mancata liquidazione del compenso per la fase istruttoria/trattazione, affermando che il parametro tabellare si riferisce alla fase istruttoria e/o di trattazione e che la fase non può essere esclusa per il solo fatto che non si siano svolte attività istruttorie in senso stretto. Ne è conseguito l'accoglimento nei limiti indicati, la cassazione dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 82 d.P.R. 115/2000
Norma richiamata dal ricorrente in tema di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato; la Corte la considera nel quadro della disciplina della liquidazione giudiziale dei compensi, senza porre un autonomo principio specifico su di essa nel testo riportato.
art. 5 D.M. 55/2014
le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore a euro 260.000
La disposizione non introduce un vincolo assoluto: il giudice può scendere allo scaglione immediatamente inferiore quando il valore effettivo della lite e le sue peculiarità non giustificano l'applicazione dei parametri ordinari, purché motivi adeguatamente.
art. 2233 c.c.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di determinazione del compenso professionale; nel testo la Corte non sviluppa un principio autonomo specifico oltre al richiamo al criterio della liquidazione conforme ai parametri e alla motivazione.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato come base del procedimento accelerato di definizione del ricorso per manifesta infondatezza, poi superato dalla fissazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.
art. 4 D.M. n. 55 del 2014
fase istruttoria e/o di trattazione
La fase tariffaria è riferita unitariamente alla fase istruttoria e/o di trattazione; la mancata istruttoria in senso stretto non esclude il compenso per l'intera voce tabellare.
Massime di principio
- Nella liquidazione dei compensi professionali, le cause di valore indeterminabile sono normalmente ricondotte a uno specifico intervallo tariffario, ma il giudice può applicare lo scaglione immediatamente inferiore quando la controversia, per oggetto e complessità, non rientri nei parametri ordinari di riferimento, purché dia adeguata motivazione.
- La discrezionalità del giudice nella scelta dello scaglione tariffario non è censurabile in cassazione se la valutazione sulla semplicità o complessità della lite è sorretta da motivazione congrua e non si traduce in una revisione del merito.
- Ai fini della liquidazione dei compensi, la voce tabellare relativa alla fase istruttoria deve essere intesa come fase istruttoria e/o di trattazione; pertanto il compenso non può essere negato solo perché non vi siano state attività istruttorie in senso stretto.
- Nel giudizio di opposizione alla liquidazione dei compensi, la doglianza relativa all'omessa considerazione della fase istruttoria è specifica se già dedotta nel precedente grado e può condurre alla cassazione con rinvio per nuovo esame della liquidazione.
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