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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20734/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo impeditivo dell’intero cantiere urbanistico sito in Fabbrico, comprensivo dei manufatti realizzati e in corso di realizzazione e dell’area di sedime. I ricorrenti contestavano, in sostanza, la ritenuta illegittimità urbanistica dell’intervento edilizio e, quindi, l’esistenza del fumus del reato. Con il primo motivo deducevano l’erronea interpretazione del RUE e della cartografia comunale, sostenendo che l’area e l’edificio fossero qualificati come insediamento rurale a specifica vocazione agricola (IPA) e che ciò consentisse gli interventi autorizzati. Con il secondo motivo contestavano la lettura dell’art. V.9 del RUE, assumendo che la previsione degli interventi fosse non tassativa e che la demolizione e ricostruzione di un edificio fatiscente vincolato fosse compatibile con la disciplina urbanistica. Con il terzo motivo invocavano la normativa statale sopravvenuta sulla ristrutturazione edilizia, sostenendo che la nozione di ristrutturazione ricomprendesse anche demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e volumetria, e che il giudice dovesse coordinare la disciplina locale con quella nazionale. Con il quarto motivo lamentavano la violazione della disciplina regionale e comunale in tema di PRA/PUA e di indici edificatori, sostenendo che per l’intervento agricolo fosse sufficiente il PRA e che fosse possibile superare gli indici di edificabilità. Con il quinto motivo censuravano la sproporzione del sequestro, che aveva colpito l’intero cantiere, deducendo che solo una parte marginale delle opere sarebbe stata eventualmente illegittima; richiamavano inoltre la buona fede della società, l’assenza di macroscopica illegittimità del permesso di costruire e l’impossibilità di equiparare un titolo illegittimo a un’assenza assoluta del titolo ai fini dell’estensione della misura cautelare reale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha preliminarmente rilevato che il ricorso proposto dall’imputato in proprio era inammissibile per carenza di interesse personale specificamente dedotto. Ha poi ritenuto inammissibili i motivi della società perché, in larga parte, sollecitavano una diversa interpretazione degli strumenti urbanistici locali, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica o apparente. Ha inoltre escluso che il tribunale avesse reso una motivazione mancante o irragionevole sulla qualificazione urbanistica dell’immobile e sulla non consentita demolizione e ricostruzione del bene vincolato. Quanto alla normativa statale e regionale richiamata dai ricorrenti, la Corte ha osservato che le censure erano anche contraddittorie e non scalfivano la lettura del tribunale, secondo cui il RUE, coordinato con il PUG, poteva legittimamente limitare gli interventi. Sul tema della proporzionalità del sequestro, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la tesi difensiva della scindibilità dell’intervento e ha condiviso l’impostazione secondo cui, trattandosi di un unico titolo edilizio, il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nella selezione delle parti dell’opera da ritenere legittime. La dedotta buona fede e la mancanza di colpa non escludevano, allo stato, la macroscopica illegittimità del titolo, profilo che resta comunque oggetto di approfondimento di merito. In conclusione, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 322 c.p.p.

    individua il rimedio del riesame avverso il decreto di sequestro preventivo confermato dal tribunale

  • art. 325 c.p.p.

    il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva dei vizi motivazionali radicali

  • art. 606 c.p.p.

    la violazione di legge include gli errores in iudicando e in procedendo; l’illogicità manifesta della motivazione non è deducibile se non nei limiti propri del relativo motivo

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    consente l’enunciazione sintetica dei motivi nei limiti strettamente necessari alla decisione

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 12 preleggi

    invocato dai ricorrenti per sostenere la corretta interpretazione della disciplina urbanistica

  • art. V.9 RUE Comune di Fabbrico

    il tribunale lo ha letto come disposizione che, per l’edificio vincolato, non consente la demolizione e ricostruzione con caratteristiche tipologiche differenti

  • art. VII.18 RUE Comune di Fabbrico

    richiamato dalla difesa per sostenere che la fatiscenza del fabbricato consentirebbe modalità ricostruttive non rigidamente riproduttive

  • art. VII.21 RUE Comune di Fabbrico

    richiamato in rapporto alla disciplina applicabile agli interventi edilizi contestati

  • art. VII.22 RUE Comune di Fabbrico

    richiamato in rapporto alla disciplina applicabile agli interventi edilizi contestati

  • art. VII.4 RUE Comune di Fabbrico

    richiamato dalla difesa per sostenere il superamento degli indici di edificabilità in presenza di PRA

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001

    richiamato per sostenere che la ristrutturazione edilizia comprende anche demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e volumetria

  • art. 3, comma 2, d.P.R. 380/2001

    richiamato nel coordinamento tra nozione statale di ristrutturazione edilizia e disciplina locale

  • d.l. 16 luglio 2020, n. 76 conv. in l. 11 settembre 2020, n. 120

    citato per l’aggiornamento della nozione di ristrutturazione edilizia

  • l. reg. Emilia Romagna n. 24 del 2017, art. 36

    interpretata dalla Corte nel senso che consente nuovi fabbricati tramite PRA e nei limiti del PUG, senza deroga automatica agli indici urbanistici

  • l. reg. Emilia Romagna n. 15 del 2013

    richiamata dai ricorrenti nel contesto della disciplina urbanistica regionale

  • art. 869 c.c.

    richiamato nel passaggio sulla rilevanza delle norme urbanistiche come integrazione delle norme civilistiche

  • art. 871 c.c.

    richiamato nel passaggio sulla rilevanza delle norme urbanistiche come integrazione delle norme civilistiche

  • art. 872 c.c.

    richiamato nel passaggio sulla rilevanza delle norme urbanistiche come integrazione delle norme civilistiche

  • art. 873 c.c.

    richiamato nel passaggio sulla rilevanza delle norme urbanistiche come integrazione delle norme civilistiche

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo il sindacato è limitato alla violazione di legge; non è consentito chiedere una rivalutazione del merito o della lettura degli strumenti urbanistici, salvo motivazione mancante, apparente o radicalmente illogica.
  • L’interpretazione del contenuto di piani regolatori e strumenti urbanistici è questione di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura, se quella adottata dal giudice è non manifestamente irragionevole.
  • Se il giudice di merito motiva in modo coerente che la cartografia di piano attribuisce a un immobile una specifica tutela e che la disciplina locale non consente demolizione e ricostruzione con diversa configurazione, la censura in cassazione è inammissibile quando mira solo a ottenere una diversa interpretazione delle norme urbanistiche.
  • La nozione statale di ristrutturazione edilizia non impedisce, di per sé, che la disciplina urbanistica locale limiti o escluda, per determinati immobili tutelati, la demolizione e ricostruzione; il coordinamento tra fonti deve tener conto anche dei vincoli e delle previsioni del piano comunale.
  • In presenza di un unico permesso di costruire, il giudice penale non può sostituirsi all’amministrazione per scindere discrezionalmente le opere legittime da quelle illegittime, quando l’illegittimità investe l’impianto autorizzativo nel suo complesso.
  • La dedotta buona fede del destinatario del titolo edilizio non è sufficiente, allo stato cautelare, a escludere la valutazione di macroscopica illegittimità del permesso quando risultino vincoli evidenti e asseverazioni tecniche potenzialmente false o omissive.
  • Ai fini del sequestro preventivo in materia edilizia, la contestazione della sproporzione della misura non consente automaticamente di frammentare un intervento unitario in porzioni ritenute legittime e illegittime, se la struttura dell’opera e del titolo non lo consentono in modo chiaro e immediato.

Come è indicizzato

MaterieSequestroAbuso edilizio
RamiProcesso penaleReati edilizi
IstitutiInutilizzabilità della prova

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