Sentenza del 20/09/2016 n. 5270 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Società di capitali a ristretta base azionaria - Presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano la legittimità della ripresa a tassazione fondata sulla presunzione che gli utili extracontabili accertati in capo alla società fossero stati distribuiti ai soci. Sostenevano, in particolare, che per le società di capitali non esiste una presunzione legale di distribuzione degli utili analoga a quella prevista per le società di persone.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima la presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di una società di capitali a ristretta base azionaria o familiare. Sebbene non operi una presunzione legale automatica, la limitata compagine sociale e i rapporti di complicità normalmente esistenti tra i soci costituiscono elementi idonei a far presumere, secondo un criterio di normalità, che gli utili non contabilizzati siano stati distribuiti. Ne consegue la legittimità della ripresa a tassazione personale nei confronti dei soci, salvo prova contraria.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600/1973
La normativa in materia di accertamento delle imposte sui redditi consente di fondare la pretesa tributaria su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Nel caso delle società di capitali a ristretta base azionaria, la ristretta composizione societaria può integrare, insieme agli altri elementi del caso concreto, una presunzione della distribuzione ai soci degli utili extracontabili.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base azionaria o familiare non esiste una distribuzione automatica degli utili extracontabili, ma l'Amministrazione finanziaria può presumere la loro distribuzione ai soci sulla base di una presunzione semplice.
- La presunzione deve essere collegata alla ristrettezza della compagine sociale e agli elementi concreti del caso; non è sufficiente, in astratto, il solo fatto che la società abbia pochi soci.
- Una volta accertati utili extracontabili in capo alla società, i soci possono essere assoggettati a tassazione personale se l'Amministrazione dimostra, anche presuntivamente, che tali utili siano stati loro distribuiti.
- Il socio può contrastare la pretesa fornendo una prova concreta della mancata distribuzione, dell'estraneità alla gestione societaria o dell'effettiva destinazione delle somme ad altri scopi.
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