Cassazione Penale, Sentenza n. 30259/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo che aveva revocato il beneficio della detenzione domiciliare concesso il 18/05/2021 ai sensi dell'art. 47-ter Ord. pen. La revoca era motivata da ripetute inottemperanze alle prescrizioni (diffida del Magistrato di sorveglianza di Agrigento del 19/11/2021) e da denunzie per evasione (9/08/2021) e per lesioni personali e minacce (24/11/2021). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente il percorso rieducativo compiuto e il reale disvalore delle infrazioni contestate.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ritiene che il Tribunale di sorveglianza abbia correttamente valutato gli elementi di fatto e di diritto disponibili, motivando in modo congruo la revoca del beneficio: comportamento scarsamente collaborativo, reiterate violazioni delle prescrizioni, gravità e ripetizione dei fatti (inclusi i reati denunciati) e pregresso vissuto criminale che rendono incompatibile la prosecuzione della misura alternativa. La decisione è dichiarata conforme alla giurisprudenza consolidata che richiede valutazione prognostica del percorso rieducativo e la possibilità discrezionale del tribunale di revocare il beneficio purché adeguatamente motivata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
La Corte interpreta la norma nel senso che il beneficio della detenzione domiciliare può essere revocato quando emergono ripetute e gravi inottemperanze alle prescrizioni imposte; la valutazione del percorso rieducativo richiede l'esame dei comportamenti successivi alla concessione e ricade nella discrezionalità del tribunale di sorveglianza, il quale deve però fornire motivazione logica e adeguata.
Massime di principio
- La condotta successiva alla concessione del beneficio è centrale: comportamenti negativi dopo l'affidamento pesano molto nella valutazione prognostica del percorso rieducativo.
- La reiterazione e la gravità delle violazioni (anche se si tratta di denunce o diffide formali) possono giustificare la revoca della misura alternativa.
- Il tribunale di sorveglianza ha discrezionalità nel revocare la misura, ma è obbligato a motivare logicamente e in modo adeguato la scelta.
- La diffida o ammonimento del magistrato di sorveglianza costituisce un elemento informativo rilevante nel quadro valutativo e può anticipare la revoca se le condotte persistono.
- Per il ricorrente è utile dimostrare elementi positivi e concreti di rieducazione e reinserimento sociale successivi alle contestazioni per contrastare l'argomentazione della revoca.
- La valutazione tiene conto anche del pregresso criminale: una storia di comportamenti incompatibili con il percorso trattamentale aggrava la prospettiva di revoca.
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