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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39204/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per ricettazione di 124 confezioni di zafferano (valore ≈ 600 €). Principalmente deducono: (i) nullità della procedura di appello per errata applicazione dell'art. 161, comma 4, c.p.p. (la notifica sostitutiva al difensore è stata effettuata dopo un tentativo infruttuoso presso un indirizzo diverso da quello dichiarato: via dei Caduti 155 invece di via dei Caduti 115); il difensore aveva inoltre rifiutato notificazioni ai sensi dell'art. 157, comma 8‑bis c.p.p., per cui non poteva sostituire la vocatio in iudicium; (ii) motivazione manifestamente illogica e insufficiente circa la provenienza illecita dello zafferano (indici non gravi, non precisi e non concordanti: valore commerciale, assenza di documenti d'acquisto, detenzione nell'auto con altri beni rubati, giustificazione vaga); (iii) difetto di motivazione circa l'estraneità dei ricorrenti al reato presupposto; (iv) violazione per avere concesso a Popa la sospensione condizionale della pena senza valutare la non menzione ex art. 175 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (irregolarità nella notifica della citazione in appello) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha rilevato che la notifica era stata tentata all'indirizzo con numero civico errato (155 vs 115), per cui non sussistevano i presupposti per la notifica sostitutiva al difensore ex art. 161 c.p.p.; detta nullità è a regime intermedio ed è stata sollevata tempestivamente dalla difesa con le conclusioni scritte, ma la Corte territoriale non ha risposto, con conseguente violazione di legge. Perciò la Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Venezia perché celebri un nuovo giudizio dopo la rituale vocatio in iudicium dei ricorrenti (che nel frattempo hanno eletto domicilio presso il difensore). Gli altri motivi di doglianza sono stati assorbiti e non esaminati.

Norme richiamate

  • art. 161 c.p.p., comma 4

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che la notifica sostitutiva al difensore è ammissibile solo se il tentativo di notifica alla parte è stato realmente infruttuoso nell'indirizzo dichiarato; un errore materiale nell'indicazione del domicilio (numero civico diverso) esclude i presupposti per la notifica sostitutiva e determina una nullità a regime intermedio.

  • art. 157 c.p.p., comma 8‑bis

    La disposizione sulla eventuale dichiarazione del difensore di non ricevere notificazioni non può operare a vantaggio della sostituzione della vocatio in iudicium quando il presupposto del tentativo di notifica alla parte non sussiste o è viziato; quindi il rifiuto del difensore non legittima da solo la notifica sostitutiva.

  • art. 175 c.p.

    La questione della non menzione è stata sollevata come vizio (per Popa), ma non è stata decisa dalla Cassazione perché la sentenza è stata annullata per vizio procedurale; in linea generale l'art. 175 richiede una valutazione specifica per concedere la non menzione, distinta dalla sospensione condizionale.

Massime di principio

  • La notifica sostitutiva al difensore ex art. 161 c.p.p. richiede che il tentativo di notifica alla parte sia stato realmente infruttuoso all'indirizzo dichiarato; errori materiali nell'indirizzo (es. numero civico) impediscono l'uso di tale strumento
  • La nullità derivante da una errata notifica ai sensi di cui sopra è una nullità a regime intermedio e produce effetto annullatorio se tempestivamente eccepita con il primo atto utile; la parte che solleva l'eccezione ha diritto a una pronuncia motivata sul punto
  • Se la Corte territoriale omette di rispondere a un'eccezione processuale tempestivamente presentata, la Cassazione può annullare la sentenza per violazione di legge e disporre nuovo giudizio per consentire la rituale vocatio in iudicium
  • Le questioni di merito (idoneità degli indizi a provare la provenienza illecita di beni, estraneità dell'imputato) restano riservate al nuovo esame di merito: il vizio procedurale primario può assorbire le altre censure senza esame
  • La concessione della sospensione condizionale non implica automaticamente la non menzione; la non menzione ex art. 175 c.p. richiede autonoma valutazione e decisione espressa

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