Cassazione Civile, Ordinanza n. 28252/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia originava da un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una società avverso il provvedimento monitorio ottenuto da un'altra società. Nell'opposizione erano stati dedotti, in via preliminare, il difetto di competenza territoriale del giudice adito e, nel merito, l'insussistenza del credito. La corte d'appello, decidendo solo sulla questione preliminare, aveva dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del Tribunale che lo aveva emesso, ritenendo competente un diverso tribunale in base alla regola sul luogo di pagamento delle obbligazioni pecuniarie, e aveva compensato integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio con motivazione riferita alla "particolarità delle questioni trattate". La ricorrente per cassazione ha censurato esclusivamente la statuizione sulle spese, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che, a fronte dell'esito totalmente favorevole dell'opposizione sulla questione decisa, la compensazione non fosse consentita e, comunque, che la motivazione addotta fosse apparente e non idonea a integrare le "gravi ed eccezionali ragioni" richieste dalla disciplina ratione temporis applicabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, poiché il giudizio di primo grado era stato introdotto nel 2013, trovava applicazione l'art. 92 c.p.c. nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009, che consente la compensazione delle spese, fuori dai casi di soccombenza reciproca, solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione. Ha rilevato che la formula usata dalla corte territoriale, limitata al generico riferimento alla "particolarità delle questioni trattate", era motivazione meramente apparente e di stile, non idonea a consentire il controllo sulla sussistenza dei presupposti legali della compensazione. Inoltre, ha osservato che la questione decisa in appello riguardava soltanto la competenza territoriale, risolta mediante applicazione di una regola interpretativamente semplice e priva di connotati di eccezionalità. Di conseguenza, la sentenza è stata cassata limitatamente al capo sulle spese e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato come norma sulle spese di lite, in coordinamento con l'art. 92 c.p.c.
art. 92 c.p.c.
nel testo applicabile ratione temporis, consente la compensazione fuori dalla soccombenza reciproca solo per gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate in motivazione; una formula generica o di stile non è sufficiente
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro di correttezza e sufficienza della motivazione della statuizione sulle spese
art. 360 n. 3 c.p.c.
indicata come norma processuale per il motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
l. n. 69 del 2009
individuata come fonte della versione dell'art. 92 c.p.c. applicabile al giudizio introdotto nel 2013
Cass. n. 10213 del 2017
richiamata per il principio secondo cui la disciplina delle spese processuali è regolata dalla norma vigente alla data di introduzione del giudizio di primo grado
Massime di principio
- La disciplina sulle spese processuali applicabile al giudizio si determina in base alla norma vigente al momento della proposizione della causa di primo grado.
- Nel regime dell'art. 92 c.p.c. successivo alla l. n. 69 del 2009, la compensazione delle spese al di fuori della soccombenza reciproca è consentita solo se sorretta da gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente e specificamente indicate in motivazione.
- Una motivazione meramente generica, stereotipata o di stile, come il richiamo alla sola "particolarità delle questioni trattate", non è idonea a giustificare la compensazione integrale delle spese.
- La complessità ordinaria di una questione giuridica o l'applicazione di una regola interpretativa di piana ricostruzione non integra, di per sé, una ragione grave ed eccezionale per derogare al criterio della soccombenza.
- Quando la parte risulta vittoriosa sulla questione decisa, la statuizione di compensazione delle spese richiede una motivazione effettiva e controllabile, pena la cassazione del relativo capo della sentenza.
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