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Sentenza

Sentenza n. 779/2026 - Catania, Sezione 5

per l’esecuzione del giudicato nascente - dalla sentenza del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro n. 1252 del 07/05/2025, pubblicata in pari data; - dalla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - Sezione Lavoro n. 547 del 02/07/2025, pubblicata in pari data;

Giustizia amministrativa202600110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze del giudice ordinario che riconoscevano il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi su due sentenze del giudice ordinario, ritualmente notificate, con le quali era stato riconosciuto il suo diritto a beneficiare della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un importo complessivo di 1.000 euro oltre accessori. Ha dedotto l'inerzia del Ministero, che non aveva spontaneamente adempiuto ai titoli esecutivi, nonostante fosse decorso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'Amministrazione alle spese di giudizio.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: i titoli erano esecutivi, ritualmente notificati e passati in giudicato; era inoltre decorso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e non risultava l'avvenuto adempimento dell'Amministrazione. Applicando il principio dell'art. 2697 c.c., il Collegio ha rilevato che il ricorrente aveva provato il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, mentre spettava al Ministero dimostrare fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto, onere non assolto anche perché l'Amministrazione non si era costituita. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione alle sentenze entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della decisione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Il commissario non avrà diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero e ritenendosi applicabile per analogia la disciplina sull'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato infine condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 2697 c.c.

    i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli

    Una volta provato dal ricorrente il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, spetta all'Amministrazione dimostrare l'inefficacia del titolo o l'estinzione del diritto.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso esaminato, uno dei presupposti per procedere all'ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione debitrice.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    La disposizione, prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo il compenso del commissario ad acta quando l'incarico è svolto da un dirigente dell'Amministrazione resistente.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamata quale disposizione di collegamento nella disciplina dell'assenza di compenso per il commissario ad acta dirigente dell'Amministrazione resistente.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dai titoli giudiziali da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando il ricorrente dimostra l'esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, il decorso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche e la persistente mancata esecuzione.
  • In applicazione dell'art. 2697 c.c., il ricorrente deve provare il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza; una volta assolto tale onere, spetta all'Amministrazione dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto, compreso l'avvenuto adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione, individuandolo anche in un dirigente della stessa Amministrazione.
  • Quando il commissario ad acta è un dirigente dell'Amministrazione resistente, l'incarico può essere considerato compreso nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, senza riconoscimento di un compenso aggiuntivo, anche mediante applicazione analogica della disciplina prevista per l'ottemperanza ai decreti Pinto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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