Sentenza n. 5360/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento anche previa disapplicazione dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 177/2021 e in subordine previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ("CGUE") ex art. 267 TFUE o, in ulteriore subordine, previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, i) della delibera AGCOM n. 281/23/CONS, avente ad oggetto "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2024 dai soggetti che operano nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale", approvata da AGCOM in data 8 novembre 2023 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 5 gennaio 2024 e sul sito web di AGCOM (www.agcom.it) in data 9 gennaio 2024 e dell'Allegato A alla medesima delibera, avente ad oggetto "Relazione tecnico finanziaria - Modalità e criteri di determinazione del contributo dovuto all'autorità per l'anno 2024 dai soggetti che operano nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale", ii) e della delibera AGCOM n. 284/23/CONS, ad oggetto "Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2024", e i relativi Allegati A ("Contributo Agcom – Anno 2024") e B ("Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2024"), approvata da AGCOM in data 8 novembre 2023 e pubblicata sul sito dell'AGCOM in data 9 gennaio 2024, nonché di ogni atto ad esse presupposto, connesso o consequenziale, incluse, in via esemplificativa e non esaustiva le seguenti delibere già impugnate dinanzi al TAR Lazio - Roma: - la delibera AGCOM n. 414/22/CONS del 24 novembre 2022, ad oggetto "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale", pubblicata sul sito dell'AGCOM (www.agcom.it) il 17 gennaio 2023, e l'allegato A alla medesima delibera, ad oggetto "Relazione tecnico finanziaria - Modalità e criteri di determinazione del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e prestatori di servizi della società dell'informazione)"; - la delibera AGCOM n. 416/22/CONS del 24 novembre 2022 ad oggetto "Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023", pubblicata sul sito dell'AGCOM (www.agcom.it) il 17 gennaio 2023, e gli allegati alla medesima delibera: (a) Allegato A "Contributo Agcom - Anno 2023", (b) Allegato B "Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2023"; - la delibera AGCOM n. 375/22/CONS del 20 ottobre 2022, ad oggetto "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022 dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della società dell'informazione", pubblicata sul sito dell'AGCOM (www.agcom.it) il 14 dicembre 2022, e gli allegati alla medesima delibera: (a) Allegato A "Contributo DDA - VSP - Anno 2022", (b) Allegato B "Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2022 dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della società dell'informazione", (c) Allegato C "Relazione su misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l'anno 2022 dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico a dai prestatori di servizi della società dell'informazione"; - la delibera AGCOM n. 431/22/CONS del 14 dicembre 2022 ad oggetto "Modalità di pagamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2022 dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video e dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della società dell'informazione: differimento dei termini di pagamento", pubblicata sul sito dell'AGCOM (www.agcom.it) il 14 dicembre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere AGCOM nn. 281/23/CONS e 284/23/CONS relative alla misura, alle modalità di versamento e al modello telematico del contributo AGCOM per l'anno 2024 nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi nel mercato unico digitale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato l'obbligo contributivo imposto ai prestatori di servizi della società dell'informazione non stabiliti in Italia, deducendo, in primo luogo, la violazione del principio del paese d'origine e della libera circolazione dei servizi sanciti dalla direttiva 2000/31/CE, dal d.lgs. 70/2003, dalla direttiva 2006/123/CE e dalla normativa nazionale di recepimento, nonché il difetto assoluto di attribuzione e la carenza di potere dell'AGCOM. Ha inoltre dedotto la mancanza di una base giuridica e di una causa del contributo, il contrasto con la direttiva Copyright e con i principi dell'Unione europea, la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, parità di trattamento, riserva di legge ed equità contributiva, la carenza di istruttoria e motivazione, il difetto di corrispondenza tra oneri imposti e costi sostenuti dall'Autorità, il divieto di doppia imposizione, nonché l'omessa notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 2015/1535. In via subordinata aveva chiesto la disapplicazione dell'art. 4 del d.lgs. 177/2021, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE o la rimessione alla Corte costituzionale.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'obbligo contributivo controverso rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/31/CE. Il contributo è imposto alla ricorrente in quanto prestatore di servizi della società dell'informazione e costituisce una misura indirettamente connessa al diritto d'autore, diretta all'autofinanziamento dell'Autorità, non una disciplina sostanziale del diritto d'autore. La direttiva Copyright non deroga né pregiudica la direttiva 2000/31/CE e non prevede obblighi contributivi aggiuntivi analoghi. L'eccezione relativa ai diritti d'autore prevista dall'art. 3, paragrafo 3, della direttiva e-commerce deve essere interpretata restrittivamente e non comprende il contributo in esame. Ne consegue l'applicazione del principio del paese d'origine di cui all'art. 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE, che impedisce di imporre al prestatore stabilito in un altro Stato membro obblighi aggiuntivi rispetto a quelli applicabili nello Stato di stabilimento. Il TAR ha richiamato anche la sentenza della Corte di giustizia del 30 maggio 2024 nelle cause riunite C-664/22 e C-666/22 e il consolidato orientamento del Consiglio di Stato sulla non rilevanza della qualificazione tributaria del contributo ai fini dell'applicazione della direttiva. Ha quindi disapplicato l'art. 4, comma 1, del d.lgs. 177/2021 nella parte in cui include tra gli obbligati i prestatori di servizi della società dell'informazione non stabiliti in Italia e ha annullato la delibera impugnata e i relativi allegati. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Spese integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.lgs. 177/2021
l'Autorità, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalità di versamento di detto contributo e fissa l'entità di contribuzione nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale
La disposizione è stata disapplicata nella parte in cui include tra i soggetti obbligati al contributo i prestatori di servizi della società dell'informazione non stabiliti in Italia, in contrasto con il principio del paese d'origine.
art. 3, paragrafi 2 e 3, direttiva 2000/31/CE
i paragrafi 1 e 2 dell’art. 3 della stessa Direttiva non si applicano ai settori di cui all’allegato, tra cui “i diritti d’autore, diritti vicini e i diritti di cui alle direttive 87/54/CEE e 96/9/CEE, nonché i diritti di proprietà industriale”
Il principio del paese d'origine vieta di imporre ai prestatori stabiliti in un altro Stato membro obblighi aggiuntivi rispetto a quelli dello Stato di stabilimento. L'eccezione relativa al diritto d'autore è stata interpretata restrittivamente e non comprende un contributo destinato all'autofinanziamento dell'autorità di regolazione.
art. 1, direttiva (UE) 2019/790
la presente direttiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in particolare le direttive … 2000/31/CE …
La direttiva Copyright fa salva la perdurante applicabilità della direttiva 2000/31/CE e non costituisce base per derogare al principio del paese d'origine.
considerando 4, direttiva (UE) 2019/790
La presente direttiva si basa, integrandole, sulle norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore in questo settore, in particolare le direttive … 2000/31/CE …
La disciplina del diritto d'autore digitale integra, senza sostituire o pregiudicare, la disciplina europea sul commercio elettronico.
art. 1, commi 65 e 66, l. 266/2005
Costituisce la base generale dell'obbligo di contribuzione destinato al finanziamento dell'Autorità, richiamata dall'art. 4 del d.lgs. 177/2021.
art. 267 TFUE
Richiamato quale base della subordinata richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, non esaminata perché il primo motivo è stato accolto.
art. 21-septies l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità degli atti per difetto assoluto di attribuzione; la questione è rimasta assorbita dall'accoglimento della censura fondata sul diritto dell'Unione.
art. 74, comma 1, c.p.a.
Richiamato dal TAR per motivare il rinvio all'orientamento consolidato del Consiglio di Stato.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamato dal TAR unitamente all'art. 74 c.p.a. per il riferimento alla giurisprudenza conforme del Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Il principio del paese d'origine previsto dall'art. 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE impedisce a uno Stato membro di imporre a un prestatore di servizi della società dell'informazione stabilito in un altro Stato membro obblighi aggiuntivi rispetto a quelli applicabili nello Stato di stabilimento, salvo che ricorra una deroga validamente applicabile.
- La deroga al principio del paese d'origine prevista dall'art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2000/31/CE per il settore dei diritti d'autore deve essere interpretata restrittivamente e non comprende misure meramente organizzative o finanziarie, quali un contributo destinato all'autofinanziamento dell'autorità nazionale di regolazione, anche quando siano indirettamente collegate alla disciplina del diritto d'autore.
- La direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore nel mercato unico digitale non pregiudica l'applicazione della direttiva 2000/31/CE e non consente, in assenza di una specifica previsione, di imporre ai prestatori non stabiliti nel territorio nazionale obblighi contributivi aggiuntivi incompatibili con il principio del paese d'origine.
- La qualificazione di un prelievo come contributo di natura tributaria non è sufficiente a sottrarlo all'ambito di applicazione della direttiva 2000/31/CE quando la misura, per oggetto e funzione, incide direttamente sulle condizioni di esercizio dei servizi della società dell'informazione.
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