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Sentenza

Sentenza del 25/02/2015 n. 68 - Comm. Trib. Prov. Mantova

CONTENZIOSO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - Socio accomandatario - Società in accomandita semplice - Obbligazioni solidali - Sussidiarietà - Solidarietà - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimazione passiva del socio accomandatario di una società in accomandita semplice per i debiti tributari della società. Il punto controverso era stabilire se la responsabilità del socio fosse esclusa o limitata dal rapporto di sussidiarietà rispetto alla società, oppure se avesse natura solidale e consentisse al Fisco di agire anche sul patrimonio personale del socio.

La decisione

È stata riconosciuta la legittimazione passiva del socio accomandatario. In assenza di una specifica norma derogatoria, l'obbligazione tributaria segue il regime ordinario delle obbligazioni solidali previsto dal codice civile. Il rapporto di sussidiarietà tra responsabilità della società e responsabilità dei soci non esclude quindi la solidarietà: il socio accomandatario può essere chiamato a rispondere dei debiti tributari sociali anche con il proprio patrimonio personale.

Norme richiamate

  • Codice civile, disciplina delle obbligazioni solidali

    Le obbligazioni tributarie della società di persone, salvo espresse deroghe, sono soggette al regime ordinario della solidarietà, consentendo al creditore di agire nei confronti dei soggetti solidalmente responsabili.

  • Disciplina civilistica delle società in accomandita semplice

    Il socio accomandatario, in ragione della responsabilità illimitata prevista per tale posizione, può essere chiamato a rispondere dei debiti della società anche con il proprio patrimonio personale.

Massime di principio

  • Nelle società di persone, la responsabilità della società e quella dei soci illimitatamente responsabili può avere natura solidale anche in materia tributaria, salvo una specifica disposizione di legge contraria.
  • Il beneficio di preventiva escussione o il rapporto di sussidiarietà non elimina necessariamente la solidarietà dell'obbligazione: può incidere sulle modalità dell'azione esecutiva, ma non esclude di per sé la legittimazione passiva del socio.
  • Il socio accomandatario di una società in accomandita semplice può essere destinatario di pretese tributarie relative a debiti sociali e può rispondere con il patrimonio personale, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa applicabile.
  • Per valutare casi analoghi occorre distinguere tra soci accomandatari, normalmente responsabili illimitatamente, e soci accomandanti, la cui responsabilità è in linea generale limitata alla quota conferita, salvo specifiche ipotesi di perdita del beneficio della responsabilità limitata.

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