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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49266/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 24/02/2023 del Tribunale di Chieti (giudice dell'esecuzione) con cui è stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena: 1) sospensione di mesi 6 e multa €200 (sentenza 10/12/2019, definitiva 10/09/2021) per tentato furto; 2) sospensione di anni 2 e multa €200 (sentenza 03/04/2018, definitiva 18/09/2019) per tentata rapina. Il ricorrente deduce che il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto revocare il beneficio in quanto si sarebbe formato il giudicato sulla concessione dello stesso (ossia la decisione del giudice della cognizione sarebbe vincolante). Contesta quindi la revoca disposta ex art. 168 c.p.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e conferma che il giudice dell'esecuzione ha correttamente revocato la sospensione condizionale. Motivi principali: le cause ostative alla concessione del beneficio non erano documentalmente note al giudice della cognizione (nel fascicolo era presente solo un certificato del casellario non aggiornato, estratto il 15/07/2017, che non riportava la successiva condanna del 03/04/2018). La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. Longo) secondo la quale il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio quando le cause ostative non erano documentalmente note al giudice della cognizione; la statuizione concessiva è soggetta a "preclusione debole" e non impedisce la revoca. Una volta revocata la seconda sospensione, è stata revocata anche la prima poiché, nel quinquennio dal passaggio in giudicato della prima, il condannato è stato nuovamente condannato per delitto anteriormente commesso e la pena cumulata superava i limiti di cui all'art. 163 c.p. La Corte condanna il ricorrente alle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    Regola la revoca della sospensione condizionale della pena: revoca dichiarativa e di diritto se, durante il periodo di sospensione, il condannato commette un delitto o riporta un'altra condanna per delitto anteriormente commesso che, cumulata, supera i limiti dell'art. 163 c.p.; il giudice dell'esecuzione può pronunciare la revoca quando emergano cause ostative non documentalmente note al giudice della cognizione

  • art. 164 cod. pen.

    All'ultimo comma prevede che il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, possa comunque disporre la sospensione condizionale se la pena inflitta, cumulata con quella precedentemente sospesa, non supera i limiti di cui all'art. 163 c.p.; norma richiamata quale deroga possibile alla revoca automatica

  • art. 163 cod. pen.

    Stabilisce i limiti di pena che rendono compatibile la sospensione condizionale (criterio per valutare la cumulabilità delle pene e la conseguente revoca)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende; applicata per irrogare al ricorrente l'onere di €3.000,00

  • Sez. U., n. 37345 del 23/04/2015 (Longo) - giurisprudenza di legittimità

    Chiarisce che la revoca del beneficio da parte del giudice dell'esecuzione è legittima se le cause ostative non risultavano documentalmente note al giudice della cognizione; la possibilità che i precedenti fossero conoscibili (es. tramite certificato penale aggiornato) non impedisce la revoca: la statuizione concessiva ha carattere di preclusione debole (copre il dedotto ma non il deducibile)

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena quando risultino cause ostative che non erano documentalmente note al giudice che aveva concesso il beneficio; la formazione del giudicato sulla concessione non impedisce automaticamente la revoca se la causa ostativa non era documentata nel fascicolo
  • La presenza nel fascicolo di un certificato del casellario giudiziale non aggiornato non prova che il giudice della cognizione fosse a conoscenza di precedenti sopravvenuti; l'aggiornamento documentale è determinante per valutare la "conoscenza documentale"
  • La statuizione concessiva della sospensione condizionale è soggetta a "preclusione debole": vincola la parte dedotta ma non esclude accertamenti sulle circostanze deducibili (ad es. precedenti non documentati), consentendo la revoca in sede esecutiva se motivata
  • Se la revoca di un beneficio avviene per nuova condanna e, nel quinquennio, la pena cumulata supera i limiti di cui all'art. 163 c.p., il giudice deve revocare anche altri benefici precedentemente concessi che risultino coinvolti dalla cumulazione
  • In caso di ricorso manifestamente infondato, il giudice può condannare il ricorrente alle spese e disporre il versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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