Cassazione Penale, Sentenza n. 41536/2024 del 12/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gorelli ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Firenze (13/02/2024) che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale limitatamente alla restituzione ai soci di euro 34.000. L'imputato ha dedotto: (i) contraddittorietà e insufficienza della motivazione circa la rilevanza penale delle restituzioni dei versamenti effettuati dai soci in conto futuro aumento di capitale e, in particolare, l'inesistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato; (ii) la presenza di una delibera societaria precedente che avrebbe previsto la rimborsabilità di tali versamenti; (iii) l'assenza di uno stato di insolvenza (solo una crisi di liquidità) e di richieste di pagamento dai creditori; (iv) la mancata prova che le operazioni contabilizzate siano state effettivamente eseguite in periodo successivo alla nomina dell'imputato (contestata attribuibilità materiale delle restituzioni); (v) errori sulla valutazione della rilevanza della misura (importo oggettivamente irrilevante) e sulla prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il Collegio ha ritenuto inammissibile, nella parte in cui sostanzialmente chiedeva la rivalutazione del fatto, la critica alla motivazione e ha confermato che: i versamenti "in conto futuro aumento di capitale" costituiscono di norma una riserva e sono assimilati al capitale di rischio (non semplici debiti esigibili), pertanto la loro restituzione durante la vita della società, in assenza di certezza che l'aumento non si realizzerà, può integrare il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale se la società è insolvente o la condotta depaupera il patrimonio a danno dei creditori; la delibera societaria evocata dalla difesa non autorizzava liberamente la restituzione in costanza di vita sociale perché ancorava la restituzione al mancato verificarsi dell'aumento, senza fissare un termine certo; le risultanze di merito comprovano che le operazioni di restituzione sono avvenute nel periodo in cui la società non era in grado di far fronte alle passività; la valutazione della prova e l'accertamento della materialità delle operazioni sono questioni di merito non rivedibili in cassazione; la censura sulla prescrizione è infondata poiché il diritto di ripetizione del socio nasce solo quando è certo che l'aumento non si realizzerà e da quel momento decorre la prescrizione decennale. Di conseguenza la condanna di merito è stata confermata e il ricorso rigettato.
Norme richiamate
art. 546, comma 1, lett. e), nn. 1 e 2, cod. proc. pen.
Norme richiamate nella contestazione e nella determinazione del tipo di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; utilizzate per inquadrare i fatti nel procedimento penale
art. 192, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e alle formalità procedurali dell'impugnazione
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nella contestazione formale dei motivi di ricorso
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e alla necessità che la motivazione di merito sia esaustiva; la Cassazione valuta la corretta applicazione di tale principio
art. 2949 c.c. (richiamato nel testo)
Citato dalla difesa quale possibile riferimento alla prescrizione breve; la Corte ha chiarito che il diritto di ripetizione per indebito oggettivo nasce solo quando è certo che l'aumento non si realizzerà e che quindi si applica la prescrizione decennale, non la prescrizione breve richiamata
Ordinanza Cass. civ. n. 24093/2023
"i versamenti in conto futuro aumento di capitale sono privi della natura del mutuo... vanno iscritti nel passivo dello stato patrimoniale tra le riserve"
Giurisprudenza civile recepita e riaffermata dalla Cassazione penale: i versamenti in conto futuro aumento capitale sono da trattare come riserve vincolate e non come crediti esigibili, con conseguenze sul diritto alla restituzione
Cass. Sez. 5, n. 39139/2023
Precedente di legittimità che ha affermato che la restituzione ai soci di versamenti in conto futuro aumento capitale prima della scadenza del termine o comunque in costanza di vita sociale può integrare il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale
Massime di principio
- I versamenti effettuati dai soci "in conto futuro aumento di capitale" assumono di regola la natura di riserva vincolata e sono assimilati, sotto profilo funzionale, al capitale di rischio; non costituiscono crediti esigibili dei soci fino a quando non sia certa la mancata realizzazione dell'aumento di capitale.
- La restituzione di somme versate in conto futuro aumento di capitale, se effettuata mentre la società è insolvente o incapace di far fronte alle passività e senza che sia certa la mancata realizzazione dell'aumento, può integrare il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione) perché determina depauperamento del patrimonio a danno dei creditori.
- Una delibera interna che genericamente prevede la possibilità di rimborso "qualora non venga utilizzato per aumento di capitale" non autorizza l'amministratore a restituire liberamente le somme durante la vita della società: la restituzione è legittima solo quando è certo che l'aumento non si realizzerà (termine scaduto o certezza, valutata in concreto).
- In sede di Cassazione non è ammissibile una nuova valutazione del compendio probatorio o la mera riproposizione di argomentazioni che richiedono rivalutazione dei fatti (es. verificare date diverse delle operazioni contabili); le censure di merito sulla prova devono essere trattate nelle sedi di merito.
- La prescrizione dell'azione di ripetizione del socio contro la società decorre dal momento in cui diventa certo che l'aumento di capitale non si realizzerà; da quel momento opera la prescrizione decennale, non la prescrizione breve che riguarda diritti derivanti da deliberazioni societarie specifiche.
- Se si agisce in una situazione di crisi/insolvenza, gli amministratori devono astenersi da restituzioni ai soci che possano pregiudicare la garanzia patrimoniale dei creditori; l'assenza di formali richieste di pagamento da parte dei creditori non esclude la rilevanza dello stato di insolvenza desumibile da dati patrimoniali e finanziari.
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