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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33437/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che li aveva ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata a truffe ai danni dell'INPS, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e falsità ideologica (finti rapporti di lavoro e pratiche di emersione). Le doglianze principali riguardavano: carenza e insufficienza della prova sulla natura fittizia dei rapporti di lavoro e sul ruolo associativo, mancata acquisizione o valutazione di documenti e testimonianze, omessa o erronea dichiarazione di estinzione per prescrizione di numerosi reati, inesatta determinazione del trattamento sanzionatorio (attenuanti/ sospensione condizionale), e rifiuto della rinnovazione istruttoria o dell'assunzione di interrogatori/ testimonianze ritenuti decisivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato in larga misura infondati i motivi di ricorso ma ha proceduto d'ufficio e/o per effetto estensivo ad accertare l'intervenuta prescrizione di numerosi reati-fine contestati (truffe, favoreggiamento della permanenza, falsità relative a pratiche di emersione) con annullamento senza rinvio delle condanne relative a quei capi per diversi imputati. Esiti principali: - Maria Rho: annullate senza rinvio le condanne per i capi A) (associazione) e F1) per prescrizione; restano confermati i capi B1) e C1); rigetto del resto del ricorso; rinvio per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio per effetto della declaratoria di prescrizione dei reati-fine. - Michela Nappo: annullate senza rinvio per prescrizione i capi A), B), C), E), F), F1), H1), L1); restano contestati e confermati alcuni capi residui (es. B1 e C1) con rigetto degli altri motivi; annullamento parziale con rinvio per determinazione della pena residua. - Antonio Salvati: annullate senza rinvio per prescrizione le imputazioni ai capi B) e C). - Lino Ciro Giuliano: annullate senza rinvio per prescrizione i capi B), E) e F); è stato invece rigettato il ricorso in ordine al ruolo associativo (capo A) e la condanna per il reato associativo è stata confermata; pena rideterminata per esclusione delle porzioni riferibili ai reati prescritti. - Arcangelo Manzo: per effetto estensivo dell'impugnazione, annullate senza rinvio per prescrizione le condanne relative ai capi B), C), E), F), F1), H1) e L1); è stato invece rigettato il ricorso quanto alla condanna per il reato associativo (capo A), confermando il suo ruolo di promotore/organizzatore; pena rideterminata escludendo gli aumenti riferiti ai reati prescritti. - Francesco Avino: annullata senza rinvio la condanna per il capo L1) (prescrizione); il resto della condanna è stato confermato con rideterminazione della pena a seguito dell'esclusione dei reati prescritti (pena ridotta a 2 anni per il reato più grave residuo). In molti casi la Corte ha quindi confermato l'esistenza di una struttura organizzata e la rilevanza probatoria delle intercettazioni e della documentazione, ma ha riconosciuto la prescrizione per numerosi reati contestati con conseguente annullamento delle relative condanne e, dove necessario, rinvio per nuova determinazione del trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 286/1998, art. 12

    Norma richiamata in relazione ai reati di favoreggiamento dell'immigrazione; la Corte ha osservato la necessità di verifiche sull'effettività dei rapporti di lavoro dichiarati ai fini dell'emersione, ma ha ritenuto che le intercettazioni e la documentazione probatoria potessero dimostrare la fittizietà nonostante le doglianze difensive

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla possibilità di pronunciare sentenza ex art. 129 (insussistenza dei fatti) nel caso di assoluta mancanza di prove; la Corte ha ritenuto, invece, che la prova non fosse del tutto assente data la serie di elementi probatori

  • art. 587 cod. proc. pen.

    Citato nella motivazione in tema di effetto estensivo dell'impugnazione: la Cassazione ha ritenuto applicabile l'effetto estensivo della declaratoria di prescrizione anche a taluni coimputati, in considerazione della vicenda processuale e della devoluzione di questioni rimaste aperte

  • Giurisprudenza (Sez. U. e Sez.2)

    es. Sez. U, n. 3391 del 26/10/2017; Sez.2, n. 16022 del 22/03/2023

    La Corte ha richiamato precedenti sul tema dell'effetto estensivo della prescrizione e sulla rinnovazione istruttoria in appello: il potere di rinnovare è discrezionale e limitato, e l'effetto estensivo può operare se il rapporto processuale resta 'aperto' in punto di pena

Massime di principio

  • La prescrizione può essere rilevata d'ufficio in Cassazione e, se maturata per reati satellite durante il procedimento, può comportare l'annullamento senza rinvio per quei capi anche nei confronti di coimputati non appellanti in determinate condizioni (effetto estensivo).
  • Per configurare l'associazione per delinquere è richiesta prova della struttura organizzata e della sistematicità/serialità delle condotte: conversazioni intercettate e documentazione seriale (pratiche, cartelle) possono essere valutate come prova idonea a dimostrare l'esistenza del vincolo associativo.
  • La mancata acquisizione in appello di atti già disponibili in primo grado o la richiesta di rinnovazione istruttoria è rimessa alla discrezionalità del giudice di appello; perché sia obbligatoria occorre che l'atto sia nuovo o sopravvenuto o che l'appello renda impossibile decidere senza la nuova prova.
  • L'interrogatorio cd. di garanzia è atto di difesa e non assume automaticamente valore probatorio decisivo; il giudice è libero di valutarne l'incidenza rispetto al complesso probatorio già acquisito.
  • Nel giudizio di impugnazione la rinuncia parziale ai motivi d'appello non preclude automaticamente l'operatività degli effetti estensivi in tema di prescrizione quando il capo più grave resta devoluto al giudice di legittimità (apertura del rapporto processuale in punto pena).

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