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Sentenza

Sentenza del 03/04/2018 n. 1047 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Società non operative - Conferimento di azienda durante il primo anno di attività - Applicabilità della normativa - Causa di esclusione - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

XXX S.r.l. ha impugnato il diniego del rimborso IVA relativo al 2010, sostenendo di essere esclusa dal test di operatività previsto per le società non operative in quanto costituita nel primo periodo d'imposta. La società era stata costituita il 13 settembre 2010 e, circa un mese dopo, aveva effettuato un aumento di capitale liberato mediante conferimento di un ramo d'azienda da parte della socia YYY S.r.l. Secondo la ricorrente, il conferimento non aveva dato origine alla società, già autonomamente esistente, ma aveva soltanto ampliato la sua attività. Ha inoltre sostenuto che le limitazioni al rimborso IVA fossero contrarie alla normativa comunitaria.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato il diniego. Ha ritenuto applicabile la disciplina delle società non operative perché, anche se il conferimento era avvenuto circa un mese dopo la costituzione, XXX S.r.l. aveva potuto avvalersi dell'avviamento dell'azienda conferita e aveva proseguito l'attività già svolta dalla conferente. Pertanto, non ricorreva la causa di esclusione prevista per i soggetti nel primo periodo d'imposta. La Commissione ha inoltre chiarito che l'art. 30, comma 4, della legge n. 724/1994 limita il rimborso e la compensazione del credito IVA, ma non la detrazione, consentendo il riporto del credito. XXX S.r.l. è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 30 della legge n. 724/1994

    "Disciplina delle società non operative"

    La norma prevede il test di operatività e le conseguenze fiscali per le società che non raggiungono determinati livelli minimi di ricavi e proventi. La causa di esclusione relativa ai soggetti nel primo periodo d'imposta non opera quando la società, pur appena costituita, prosegue un'attività preesistente avvalendosi dell'avviamento di un'azienda conferita.

  • Art. 30, comma 4, della legge n. 724/1994

    La disposizione impedisce alle società non operative di ottenere il rimborso o la compensazione del credito IVA, senza eliminare il diritto alla detrazione. Il credito può quindi essere riportato agli esercizi successivi.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E del 4 maggio 2007

    "La causa di esclusione ... non riguarda le società neocostituite a seguito di un'operazione di scissione o di fusione o di conferimento di azienda"

    La circolare considera non nuova l'attività svolta da una società neocostituita in conseguenza di operazioni straordinarie, poiché si tratta della prosecuzione dell'attività già esercitata dalla società conferente, incorporata o scissa. La sentenza estende tale logica anche al conferimento effettuato poco dopo la costituzione della società.

Massime di principio

  • L'esclusione dal test di operatività prevista per il primo periodo d'imposta non dipende soltanto dalla data formale di costituzione, ma dalla concreta novità dell'attività esercitata.
  • Una società appena costituita può essere assoggettata alla disciplina delle società non operative se acquisisce un'azienda o un ramo d'azienda e prosegue l'attività preesistente, beneficiando del relativo avviamento.
  • Il fatto che il conferimento avvenga dopo la costituzione, anche mediante aumento di capitale, non è decisivo: conta la continuità sostanziale dell'attività e la possibilità di utilizzare l'avviamento aziendale.
  • In presenza di una situazione di continuità aziendale derivante da conferimento, fusione o scissione, la società dovrebbe valutare l'istanza di interpello per chiedere la disapplicazione della disciplina, ma l'esclusione dal primo periodo d'imposta non opera automaticamente.
  • Le limitazioni previste per le società non operative incidono sul rimborso o sulla compensazione del credito IVA, ma non necessariamente sulla detrazione, né impediscono in ogni caso il riporto del credito.

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