Ordinanza del 07/06/2020 n. 14060 - Corte di Cassazione
Accertamento - Acquisiti superiori al reddito dichiarato - Spese derivanti da liberalità - Prova a carico del contribuente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che il contribuente che giustifica spese e movimentazioni bancarie con somme ricevute dal convivente o a titolo di liberalità deve provare documentalmente la disponibilità, l’entità e la durata del possesso delle somme, oltre a dimostrare che esse non sono imponibili. Accolto il secondo motivo dell’Agenzia delle entrate; sentenza cassata con rinvio alla CTR della Lombardia.
Accertamento sintetico e prova della provenienza delle somme da liberalità o da terzi.
Accertamento sintetico e somme provenienti dal convivente
La controversia riguarda l’accertamento IRPEF relativo al 2009 nei confronti di C.A., al quale l’Agenzia delle entrate aveva ricondotto redditi non dichiarati sulla base di indagini bancarie e di spese ritenute incompatibili con il reddito dichiarato. La Corte di cassazione chiarisce gli oneri probatori del contribuente che riconduce le somme utilizzate a liberalità o a disponibilità di un familiare o convivente.
Fatti e svolgimento del giudizio
L’Ufficio aveva recuperato a tassazione circa 145.000 euro di maggiore IRPEF, di cui circa 143.000 euro riferiti a redditi diversi e circa 2.000 euro a redditi di lavoro dipendente. Tra gli elementi considerati figuravano il pagamento di un canone di locazione per l’abitazione personale superiore al reddito dichiarato, l’acquisto di azioni e di un fabbricato per 250.000 euro, nonché conti correnti caratterizzati da intensa movimentazione.
La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente, ritenendo adeguatamente motivato l’avviso. La Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l’appello, valorizzando la convivenza con M., la sua rilevante disponibilità economica e la plausibilità che avesse beneficiato la compagna. Secondo la CTR, l’Ufficio avrebbe attribuito alla contribuente redditi prodotti dal convivente e riconducibili, secondo la ricostruzione della sentenza, a illeciti commessi ai danni della società da lui amministrata.
Motivi del ricorso per cassazione
L’Agenzia delle entrate aveva proposto tre motivi:
- con il primo, denunciava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando l’apoditticità e l’irrazionalità delle affermazioni della CTR;
- con il secondo, denunciava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2697 e 2727-2729 c.c., contestando che le somme, anche se provenienti dal convivente, fossero ritenute irrilevanti ai fini fiscali;
- con il terzo, denunciava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 per motivazione meramente apparente.
Motivazione della sentenza e motivi primo e terzo
La Corte ha esaminato congiuntamente il primo e il terzo motivo, ritenendoli infondati. In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. introdotta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili censure di mera contraddittorietà o insufficienza della motivazione. Il controllo di legittimità è circoscritto alla violazione del “minimo costituzionale” previsto dall’art. 111, comma 6, Cost., che ricorre nei casi di mancanza della motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà oppure motivazione perplessa o incomprensibile. La Corte richiama Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940.
Nel caso concreto, pur essendo stringata e di non facile comprensione, la motivazione della CTR era presente e consisteva nell’affermazione che i redditi della contribuente non fossero imponibili perché provenienti dal convivente.
Prova delle liberalità e delle somme ricevute da terzi
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo e ha ribadito che la semplice prassi familiare di effettuare liberalità non è un fatto notorio: la mera parentela non prova la gratuità di un trasferimento. È richiamata Cass. n. 14063 del 2014.
Ai sensi dell’art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, quando il contribuente sostiene che una spesa o un incremento patrimoniale sia stato finanziato con liberalità o con somme di altra provenienza, deve produrre documenti che dimostrino:
- la disponibilità delle somme all’interno del nucleo familiare o presso il soggetto che le avrebbe messe a disposizione;
- l’entità delle somme;
- la durata del loro possesso in capo al contribuente sottoposto ad accertamento.
Non è invece necessario provare che proprio quelle somme siano state materialmente impiegate per le singole spese contestate, considerata la fungibilità delle fonti di provvista economica. La Corte richiama Cass. n. 7757 del 2018, Cass. n. 1510 del 2017 e Cass. n. 1332 del 2016.
La provenienza delle somme da un convivente non esclude, di per sé, la loro rilevanza fiscale. Nel caso concreto, una volta affermata la provenienza dei redditi dal convivente, spettava comunque alla contribuente dimostrare che tali redditi non fossero imponibili. La contribuente non aveva allegato che le imposte fossero già state pagate o che ricorresse un’altra ragione di non imponibilità.
Movimentazioni bancarie e onere probatorio
La Corte ricorda che, in base agli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, il contribuente deve superare la presunzione relativa alle operazioni bancarie dimostrando analiticamente l’estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili. L’onere si applica indipendentemente dalla qualifica del contribuente come lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o imprenditore, in ragione della portata generale della disposizione. Sono richiamate Cass. 3 maggio 2018, n. 10480, e Cass. 2 luglio 2014, n. 15050.
Esito e rinvio
La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo e accolto il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
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