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Ordinanza

Ordinanza del 11/06/2020 n. 10225 - Corte di Cassazione

Imposta di Registro - Agevolazioni fiscali - Prima casa adibita a residenza familiare - Irrilevanza che uno dei coniugi risieda in un altro Comune.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che, per il beneficio prima casa previsto dall’art. 2 della legge n. 118/1985, il requisito della residenza nel Comune dell’immobile va valutato con riferimento alla famiglia. Se l’immobile acquistato in comunione legale è destinato a residenza familiare, non è ostativo che uno dei coniugi non vi abbia la residenza anagrafica. Accolto il ricorso del contribuente e disposto il rimborso delle spese del giudizio di legittimità.

Agevolazione prima casa e residenza familiare in caso di comunione legale tra coniugi.

Agevolazione prima casa e residenza familiare

La decisione riguarda la spettanza dei benefici per l’acquisto della prima casa quando l’immobile, acquistato dai coniugi in regime di comunione legale, è destinato a residenza familiare, ma uno dei coniugi non trasferisce la residenza anagrafica nel Comune in cui si trova il bene.

Controversia e svolgimento del giudizio

L’Ufficio aveva emesso un avviso di liquidazione chiedendo il pagamento integrale dell’imposta di registro, dopo aver revocato l’agevolazione richiesta dal contribuente e riconosciuta soltanto alla moglie per il 50%. Solo la moglie aveva trasferito, entro il termine di 18 mesi, la propria residenza nel Comune in cui era situato l’immobile, acquistato in comunione legale e destinato a residenza familiare.

Il ricorso del contribuente era stato accolto in primo grado e successivamente respinto in appello. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’Amministrazione ha resistito con controricorso. La Corte ha esaminato come decisivo e assorbente il primo motivo, relativo alla rilevanza della destinazione dell’immobile a residenza familiare.

Principio sulla residenza richiesta per il beneficio

La Corte ha ribadito che, ai fini dell’agevolazione prima casa prevista dall’art. 2 della legge n. 118/1985, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile deve essere riferito alla famiglia. In presenza di comunione legale tra coniugi, rileva che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare; non è invece decisivo, in senso contrario, che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in quel Comune.

Il principio opera quando il bene entra nella comunione ai sensi dell’art. 177 c.c., sia in caso di acquisto congiunto sia in caso di acquisto separato. La Corte richiama, a sostegno dell’orientamento, Cass. n. 16604 del 2018 e Cass. n. 16335 del 2013.

Decisione e spese

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Ha condannato la parte resistente alle spese della fase di legittimità, liquidate in complessivi 1.800 euro, oltre spese forfettarie e oneri di legge; le spese della fase di merito sono state compensate.

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