Cassazione Penale, Sentenza n. 12853/2022 del 05/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 7 legge 15/12/1990 n. 386: si censurava la motivazione della Corte d'appello sotto tre profili principali. 1) Vizio di motivazione rispetto alla responsabilità: si sosteneva che l'assegno fosse stato consegnato in garanzia ai cugini Mariani e che al momento della consegna l'imputato non fosse a conoscenza del provvedimento prefettizio; 2) Difetto di motivazione sulla prova della notifica del provvedimento prefettizio anteriore all'emissione dell'assegno; 3) Vizio di motivazione rispetto all'ipotesi alternativa che l'assegno fosse stato emesso prima della comunicazione del divieto. I fatti di base indicano che il divieto era stato notificato il 19/02/2015 e che l'assegno fu presentato il 16/03/2016; la difesa si basava su una presunta compravendita e consegna dell'assegno in febbraio 2015, ma risultavano carenti documenti a conferma e la testimonianza era generica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che i motivi proposti fossero questioni di fatto non sindacabili in questa sede. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello secondo cui mancavano elementi documentali a favore della tesi della consegna in garanzia anteriore alla notifica, la testimonianza del cugino era imprecisa e il comportamento dell'imputato (non aver ritirato il titolo per oltre un anno) corroborava l'elemento soggettivo. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza che interpreta l'art. 7 L. 386/1990 come applicabile sia agli assegni con funzione di pagamento sia a quelli come garanzia. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 7
La norma è interpretata come riferibile a qualsiasi tipologia di assegno: sia a quelli con funzione di mezzo di pagamento sia a quelli con funzione di garanzia (promessa di pagamento).
Massime di principio
- L'emissione di un assegno in presenza di un provvedimento prefettizio che vieta l'emissione costituisce reato anche se l'assegno è consegnato a titolo di garanzia.
- La Corte di Cassazione non riesamina la valutazione delle prove di fatto: in sede di legittimità si controlla la logicità della motivazione, non si riconsiderano i fatti o si preferiscono valutazioni alternative proposte dal ricorrente.
- In mancanza di documentazione chiara e di testimonianze precise che dimostrino la consegna anteriore alla notifica, la ricostruzione del giudice di merito prevale.
- Il comportamento successivo dell'imputato (ad es. non ritirare l'assegno per un lungo periodo) può essere valutato come elemento indiziario dell'elemento soggettivo del reato.
- Per difendersi efficacemente in situazioni simili è fondamentale produrre prove documentali certe (data certa della consegna, corrispondenza, atti che attestino la data di consegna antecedente alla notifica) o dimostrare l'inesistenza o la mancata notifica del provvedimento prefettizio.
Testo integrale
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