Cassazione Penale, Sentenza n. 13526/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile, per mancanza di motivi, il reclamo proposto avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto la sua istanza di liberazione anticipata. Pecoraro contestava che i "motivi" del reclamo erano stati effettivamente trasmessi, entro il termine di legge, tramite posta elettronica certificata (PEC) dall'indirizzo PEC del difensore a quello dell'ufficio giudiziario abilitato, e che quindi la declaratoria di inammissibilità per assenza di motivi era errata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) secondo cui l'atto di impugnazione e/o i motivi possono essere trasmessi via PEC dall'indirizzo PEC del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento. Dagli atti è risultato che il detenuto aveva proposto reclamo personalmente il 7/02/2022 e il difensore aveva trasmesso i motivi via PEC il 14/02/2022, cioè entro il termine di dieci giorni previsto dall'art. 69-bis c.p.p. Pertanto la declaratoria di inammissibilità per assenza di motivi era infondata. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per il rinnovo del giudizio.
Norme richiamate
art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Consente, pro tempore, la trasmissione dell'atto di impugnazione e/o dei motivi tramite PEC dall'indirizzo PEC del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento; la Corte ha ritenuto applicabile questa norma al procedimento in esame e ha valutato valida la trasmissione via PEC dei motivi.
art. 69-bis Ord. pen. (c.p.p.)
Stabilisce il termine di dieci giorni per il deposito dei motivi del reclamo; la Corte ha considerato rispettato tale termine, dato che i motivi sono stati trasmessi via PEC il 14/02/2022 dopo il reclamo personale del 7/02/2022.
art. 7 del regolamento d.m. Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44
Individua il registro generale degli indirizzi elettronici degli uffici abilitati alla ricezione telematica; la Corte ha indicato che la PEC deve essere inviata all'indirizzo dell'ufficio risultante da tale registro per essere ritenuta valida.
Massime di principio
- La trasmissione tramite PEC dei motivi di impugnazione da parte del difensore è valida se inviata all'indirizzo elettronico ufficiale dell'ufficio indicato nel registro degli indirizzi elettronici; va sempre verificata la corrispondenza con il registro.
- Il termine per il deposito dei motivi (art. 69-bis) decorre con il reclamo; se i motivi sono trasmessi via PEC entro tale termine, l'impugnazione non può essere dichiarata inammissibile per "mancanza di motivi".
- In caso di declaratoria di inammissibilità per assenza di motivi, il giudice deve accertare l'effettiva trasmissione e la regolarità formale della trasmissione telematica prima di pronunciare l'inammissibilità.
- Se un vizio procedurale relativo all'ammissione dell'impugnazione risulta fondato e incide sull'esercizio del diritto di difesa, la Corte può annullare l'atto impugnato e rinviare il giudizio per un nuovo esame.
- Le disposizioni emergenziali (es. norme che autorizzano specifiche modalità telematiche) vanno interpretate in favore dell'effettività del diritto di difesa quando ricorre la trasmissione conforme ai requisiti tecnici e agli indirizzi ufficiali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13359/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13362/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13364/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13365/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13366/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13368/2024 del 03/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →