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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38392/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, relativa a due procedimenti (fallimenti di "AL GARDEN s.r.l." e "LA MONICA s.r.l."). Il ricorrente contestava: 1) la propria estraneità ai fatti successivi alla nomina del nuovo amministratore (Mihai Liton) e la mancanza del dolo per la bancarotta documentale; 2) la mancata prova del perdurante interesse alla gestione societaria (quindi assenza di responsabilità come amministratore di fatto); 3) la necessità di una riqualificazione in bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217 L.F.; 4) l'inesistenza o la ridotta entità delle distrazioni (parte del prezzo di cessione e altre distrazioni contestate) e la possibilità di qualificarle come bancarotta riparata o di riconoscere la circostanza attenuante del danno di lieve entità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato le valutazioni di merito secondo cui il ricorrente era amministratore di fatto delle società, ha partecipato a un progetto fraudolento di trasferimento delle poste attive verso "new company" di famiglia, ha occultato o sottratto la contabilità impedendo la ricostruzione degli affari e ha distratto somme (circa euro 34.000 per AL GARDEN; prelievi e mancati incassi per LA MONICA: 18.500,00; 33.022,00; 5.670,00; 3.990,00). La Cassazione ha ritenuto coerente e plausibile la motivazione dei giudici di merito, ha escluso l'applicabilità della circostanza attenuante del danno di lieve entità (anche perché l'occultamento delle scritture ha impedito la determinazione del danno alla massa) e ha escluso la configurabilità della bancarotta riparata, non risultando reintegrazioni effettive e funzionali del patrimonio sottratto. Il ricorso è stato dichiarato infondato e la condanna confermata.

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), art. 219, comma 2, n. 1

    art. 219, comma 2, n. 1, R.D. 267/1942

    Riferimento all'aggravante applicata dai giudici di merito; la Corte riconosce che le attenuanti risultavano prevalenti rispetto a tale aggravante in sede di merito ma mantiene la qualificazione del reato come bancarotta fraudolenta.

  • Legge fallimentare, art. 217

    I giudici hanno escluso che i fatti configurassero mera imprudenza o superficialità ricomprensibile nell'art. 217 (bancarotta semplice per imperizia/colpa lieve), ritenendo invece premeditato il progetto fraudolento e quindi sussistente il dolo.

  • Legge fallimentare, art. 216, comma 1, n. 2

    art. 216, comma 1, n. 2 L.F.

    Richiamato in relazione alla possibile riqualificazione in bancarotta semplice; la Corte ha ritenuto insussistente la mancanza del dolo specifico richiesto per la riqualificazione.

  • Legge fallimentare, art. 219, comma 3

    art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267

    Norma sulla circostanza attenuante del danno di lieve entità: la Corte ha escluso la sua applicabilità quando l'occultamento della contabilità impedisce la ricostruzione del danno e della sua incidenza sulla massa creditoria.

Massime di principio

  • La semplice cessazione formale della carica di amministratore non esclude la responsabilità se emergono prove che la persona ha continuato a esercitare il controllo o la gestione (amministratore di fatto).
  • L'occultamento o la sottrazione delle scritture contabili che impedisce la ricostruzione della gestione ostacola fortemente la possibilità di ottenere attenuanti per tenue entità del danno; l'ostacolo probatorio stesso rende meno probabile la qualificazione di fatto lieve.
  • Il trasferimento delle poste attive verso nuove società collegate ("new company") e l'abbandono delle società in decozione sono elementi indiziari significativi del dolo fraudolento volto a pregiudicare i creditori.
  • Per invocare la "bancarotta riparata" è necessario provare che i versamenti reintegrino effettivamente e funzionalmente il patrimonio societario precedentemente depauperato; versamenti a titolo diverso o non riscontrabili non valgono.
  • Le impugnazioni che mirano a discutere valutazioni di fatto dei giudici di merito incontrano alto grado di difficoltà in Cassazione: è essenziale proporre censure di diritto specifiche e non mere rivalutazioni dei fatti già esaminati.
  • La dimostrazione documentale di pagamenti o compensazioni incombe sulla difesa; conteggi intersocietari e presunti accrediti non provati non neutralizzano la qualificazione di distrazione.
  • Se l'appello non espone in modo specifico e motivato la questione relativa a circostanze attenuanti, tali censure possono risultare inammissibili in sede di cassazione.

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