Cassazione Civile, Ordinanza n. 01237/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da una parte privata contro un'assessorato regionale siciliano, conclusosi in primo grado con condanna contumaciale dell'amministrazione al pagamento di una somma di denaro. La sentenza di primo grado è stata poi annullata con rinvio dalla Corte d'appello per un vizio di notificazione dell'atto introduttivo. Successivamente, la parte privata ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che l'appello della regione fosse tardivo, perché la sentenza di primo grado sarebbe stata notificata il 15-16 maggio 2018. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 34359/2022, ha invece ritenuto non provata quella notificazione e ha considerato che la conoscenza della decisione da parte dell'amministrazione si fosse perfezionata solo il 14 novembre 2018, quando era stato trasmesso l'atto di precetto. Con il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., il ricorrente ha dedotto un errore di fatto della Corte, sostenendo che nel giudizio di cassazione aveva effettivamente prodotto la sentenza di primo grado con relata di notifica e avviso di ricevimento della raccomandata inviata all'amministrazione il 9 maggio 2018 e ricevuta il 15 maggio 2018; ha quindi affermato che la decisione sarebbe stata pronunciata sull'erroneo presupposto dell'assenza in atti di un documento invece esistente, e che tale documento avrebbe dimostrato la tempestività della notificazione della sentenza e, quindi, l'originaria fondatezza del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'asserito errore non integrasse l'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., perché riguardava un punto che era stato oggetto del dibattito processuale e della decisione stessa, ossia la data di conoscenza della sentenza di primo grado da parte dell'amministrazione e, correlativamente, la tempestività dell'appello. La Corte ha ribadito che l'errore revocatorio presuppone una svista percettiva immediatamente rilevabile dal solo confronto tra sentenza e atti, non una valutazione o interpretazione del materiale processuale. Non ha provveduto sulle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa, purché il fatto non abbia costituito materia del dibattito processuale e l'errore sia immediatamente rilevabile dal confronto tra decisione e atti, senza attività valutativa o interpretativa.
artt. 375, secondo comma, c.p.c. e 380 bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il testo applicabile dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto revocatorio non può coincidere con questioni controverse già dibattute o con valutazioni del giudice, e deve riguardare solo atti interni al giudizio di cassazione.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, purché quel fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti.
- Non può parlarsi di errore di fatto revocatorio quando la dedotta svista riguardi un profilo valutativo o interpretativo del materiale processuale, oppure un punto controverso deciso dalla Corte.
- La revocazione non è ammissibile se l'errore dedotto avrebbe eventualmente potuto investire il giudice di merito: l'errore revocatorio in cassazione deve incidere solo sulla pronuncia della Corte ed essere rilevabile mediante semplice confronto tra sentenza impugnata e atti interni al giudizio di legittimità.
- La parte che invoca l'errore di fatto deve dimostrare che il documento o fatto asseritamente trascurato era effettivamente presente in atti e che la decisione si è fondata su una mera svista percettiva, non su una valutazione del suo contenuto.
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