Ordinanza n. 811/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di rigetto (espresso o tacito, ove medio tempore adottato) dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente a seguito di visto di ingresso per "lavoro subordinato fuori quota", preannunciato dalla "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza relativa al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno e CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90 e succ. modifiche" emessa dalla Questura di Ascoli Piceno – Ufficio Immigrazione, recante la contestazione, tra l'altro, della mancata formalizzazione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione; ove occorra, della suddetta comunicazione di motivi ostativi ex art. 10- bis L. 7 agosto 1990, n. 241, proveniente dalla Questura di Ascoli Piceno – Ufficio Immigrazione, nella parte in cui preannuncia il rigetto della domanda di permesso di soggiorno e sospende il procedimento; – nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa l'eventuale revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Potenza, prot. n. P-PZ/L/N/2025/101735 del21.12.2025 , e l'eventuale diniego al visto di ingresso da parte dell'Ambasciata d'Italia in Tunisi, se e in quanto adottati. nonché per – l'accertamento dell'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione resistente per mancata corretta definizione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno in favore del ricorrente; – l'ordine all'Amministrazione di riesaminare l'istanza di permesso di soggiorno del ricorrente, nel rispetto dei principi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare dell'art. 10-bis, con puntuale motivazione e tenendo conto della documentazione prodotta; – ove occorra, il riconoscimento del diritto del ricorrente alla conclusione favorevole del procedimento, con rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato conseguente al nulla osta prot. n. PPZ/L/N/2025/101735 del 21.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: preannunciato rigetto, espresso o tacito, dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto, espresso o tacito, dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata a seguito di visto di ingresso per lavoro subordinato fuori quota, nonché la comunicazione dei motivi ostativi emessa dalla Questura di Ascoli Piceno, nella parte relativa alla mancata formalizzazione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'illegittimità del comportamento amministrativo, l'ordine di riesame dell'istanza con corretta applicazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e, ove occorrente, il riconoscimento del diritto alla conclusione favorevole del procedimento e al rilascio del permesso di soggiorno conseguente al nulla osta al lavoro subordinato. Il ricorso è stato notificato alle amministrazioni statali presso le rispettive sedi reali mediante PEC, anziché presso la competente Avvocatura dello Stato; le amministrazioni non si sono costituite, sicché non si è verificata la sanatoria per spontanea costituzione.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le censure relative al procedimento di rilascio del permesso di soggiorno né l'istanza cautelare. Ha rilevato la nullità della notificazione del ricorso, poiché le amministrazioni statali sottoposte al patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato devono essere intimate presso la competente Avvocatura distrettuale. In applicazione dell'art. 44, comma 4, c.p.a., come riformulato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, ha ordinato al ricorrente di rinnovare la notificazione presso le Avvocature distrettuali di Ancona e Potenza entro 7 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e di depositare la prova della rinnovazione entro i successivi 7 giorni, entrambi termini perentori, con avvertimento che l'inosservanza comporterà l'improcedibilità del ricorso. La trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 luglio 2026. Nessuna statuizione sulle spese, in ragione del carattere interlocutorio dell'ordinanza.
Norme richiamate
art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente.
La notificazione degli atti introduttivi del giudizio nei confronti delle amministrazioni statali soggette al patrocinio obbligatorio deve essere eseguita presso la competente Avvocatura dello Stato, a pena di nullità, salvo sanatoria per spontanea costituzione.
art. 44, comma 4, c.p.a.
La notificazione nulla può essere rinnovata su ordine del giudice; a seguito della riformulazione conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, il rinnovo è ammesso senza che il giudice debba accertare se la causa della nullità sia imputabile al notificante, preservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda.
sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021
Ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 44, comma 4, c.p.a. nella parte in cui limitava la rinnovazione della notificazione nulla ai casi in cui l'esito negativo dipendesse da causa non imputabile al notificante.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
È richiamato quale disposizione procedimentale relativa alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ma la sua applicazione sostanziale non è stata esaminata nell'ordinanza.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso introduttivo nei confronti di un'amministrazione statale soggetta al patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato deve essere effettuata presso la competente Avvocatura distrettuale; la notificazione presso la sede reale dell'amministrazione è nulla.
- In assenza di spontanea costituzione dell'amministrazione destinataria, la nullità della notificazione non è sanata e il giudice deve ordinare il rinnovo della notificazione.
- Dopo la riformulazione dell'art. 44, comma 4, c.p.a. conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, il rinnovo della notificazione nulla può essere disposto anche quando la nullità sia imputabile al notificante; il giudice non deve svolgere un accertamento sulla colpa del notificante.
- Il mancato rinnovo della notificazione entro il termine perentorio assegnato dal giudice, o il mancato deposito tempestivo della relativa prova, comporta l'improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 357/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 358/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 359/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 360/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 97/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 98/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →