Cassazione Penale, Sentenza n. 11952/2022 del 31/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello promosso contro la sentenza di condanna n.3635 del Tribunale di Bologna (reato ex art.187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 30/04/1992, n.285) relativo a fatto commesso il 24/12/2013. Il motivo principale riguarda la verifica della prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il ricorso e ha dichiarato estinto il reato per prescrizione alla data del 24/04/2021, in quanto si tratta di contravvenzione con termine massimo di prescrizione di cinque anni (artt.157, 160, comma 3, e 161, comma 2, cod.pen.). Applicando il vaglio di cui all'art.129, comma 2, cod.proc.pen., e non riscontrando elementi univoci che dimostrassero l'innocenza dell'imputato, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Gualtieri Massimiliano per estinzione del reato e ha disposto l'eliminazione della sanzione amministrativa accessoria. Ha inoltre disposto la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Bologna ai sensi dell'art.224, comma 3, cod. della strada.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 - art.187, commi 1 e 1-bis
art.187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285
Indica il reato contestato (violazioni in materia di guida sotto l'influenza di alcool/ droghe). La norma è stata richiamata per identificare la fattispecie contestata al ricorrente.
codice penale - art.157
Stabilisce i termini di prescrizione delle contravvenzioni e delle pene principali; richiamato per determinare la durata della prescrizione applicabile alla fattispecie.
codice penale - art.160, comma 3
Fornisce regole sul calcolo del termine prescrizionale in relazione alla tipologia del reato; utilizzato insieme agli altri articoli per fissare il termine massimo di prescrizione in cinque anni per la contravvenzione.
codice penale - art.161, comma 2
Ulteriore disposizione sul termine di prescrizione per reati puniti con pena pecuniaria o contravvenzionale; contribuisce a determinare il termine di cinque anni applicabile al caso.
codice di procedura penale - art.129, comma 2
Consente alla Corte di Cassazione, in sede di ricorso, di applicare la causa estintiva (es. prescrizione) quando dall'esame degli atti non emergono elementi univoci che richiedano un approfondimento istruttorio volto a dimostrare l'innocenza dell'imputato; norma che ha giustificato l'annullamento senza rinvio.
codice della strada - art.224, comma 3
Prevede la comunicazione al Prefetto in relazione alle sanzioni amministrative accessorie; richiamato per disporre la trasmissione della sentenza al Prefetto di Bologna per gli adempimenti di competenza.
Massime di principio
- Se il fatto contestato è una contravvenzione, verificare sempre il termine massimo di prescrizione (spesso cinque anni) calcolando correttamente le date di decorrenza e eventuali interruzioni.
- In sede di ricorso per cassazione, quando dagli atti non emergono elementi univoci che provino l'innocenza dell'imputato, la Corte può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art.129, comma 2, c.p.p., e annullare la sentenza senza rinvio.
- L'estinzione del reato per prescrizione comporta anche l'eliminazione delle sanzioni amministrative accessorie connesse; è prassi trasmettere la decisione al Prefetto per gli adempimenti ex art.224, comma 3, cds.
- Prima di proporre o resistere ad appelli e ricorsi, è fondamentale calcolare con precisione i termini prescrizionali e verificare eventi che li interrompono o sospendono (es. atti interruttivi, pendenze procedurali), perché la prescrizione può determinare l'estinzione del reato anche dopo pronunce di merito.
- Quando la Corte ritiene necessario un approfondimento istruttorio volto a valutare l'innocenza, non applicherà d'ufficio la causa estintiva; la presenza o assenza di elementi univoci sugli atti è quindi cruciale per la decisione.
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