Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13895/2025 del 25/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente impugnava una cartella di pagamento per complessivi euro 41.817,74 relativa a imposta di successione dell’anno 2001. Sosteneva, in sintesi, che la notifica dell’avviso di liquidazione prodromico fosse irregolare perché eseguita al portiere dello stabile senza rispettare la sequenza preferenziale dell’art. 139 c.p.c. e senza la successiva raccomandata informativa; inoltre deduceva carenze motivazionali delle sentenze di merito e, con l’ultimo motivo, lamentava che la CTR avesse omesso di considerare ulteriori eccezioni, tra cui la prescrizione della pretesa tributaria e l’irregolarità delle notifiche. L’Agenzia delle Entrate resisteva sostenendo la validità della notifica e la legittimità della cartella, mentre l’agente della riscossione eccepiva l’inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza di appello non era affetta da motivazione meramente apparente: la CTR aveva indicato la documentazione posta a base della decisione e aveva dato conto del percorso argomentativo essenziale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza e specificità, poiché la ricorrente non aveva trascritto adeguatamente gli atti e non aveva rispettato l’onere di indicazione ex art. 366, n. 6, c.p.c.; inoltre la censura era comunque infondata nel merito, perché nella notifica diretta della cartella a mezzo raccomandata non si applicano le regole della l. n. 890/1982 e non è necessaria la seconda raccomandata in caso di consegna al portiere. L’ultimo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per le stesse ragioni di difetto di specifica allegazione e trascrizione degli atti rilevanti. La contribuente è stata condannata alle spese in favore della riscossione e sono stati richiamati i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria è solo apparente quando non consente di comprendere le ragioni della decisione e l’iter logico seguito dal giudice.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    L’obbligo di motivazione esiste anche nel processo civile ordinario e la sua violazione determina nullità della sentenza se la motivazione è meramente apparente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è presidio costituzionale della decisione giurisdizionale.

  • art. 139 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente per contestare la regolarità della notifica al portiere, ma la Corte osserva che, nella notifica diretta della cartella a mezzo raccomandata ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973, tali regole non si applicano nel modo prospettato dalla contribuente.

  • art. 7 l. 890/1982

    La Corte esclude la sua applicazione alla notifica diretta della cartella di pagamento eseguita ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    È richiamato per sottolineare il rinvio alle norme del codice di procedura civile e le speciali modalità di notificazione degli atti tributari.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    In caso di notificazione diretta della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento si applicano le norme del servizio postale ordinario; la consegna al portiere è valida e non richiede una successiva raccomandata informativa.

  • art. 156 c.p.c.

    È evocato dal resistente a sostegno del raggiungimento dello scopo della notifica.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame/motivazione non ricorre quando la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione delle difese senza specifica indicazione degli atti rilevanti.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente e trascrivere, almeno per le parti essenziali, gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda; il mero rinvio agli atti di merito non basta.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La produzione degli atti non sostituisce l’onere di specifica indicazione richiesto dall’art. 366, n. 6, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione è meramente apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di ricostruire il fondamento della decisione e il percorso logico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia sintetica o non affronti ogni singola argomentazione di parte.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere autosufficiente: chi deduce un errore su atti processuali o documenti deve indicarne specificamente il contenuto rilevante e la sede di produzione, non essendo sufficiente il rinvio generico agli atti del giudizio di merito.
  • In materia di riscossione, la notifica diretta della cartella a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento segue le regole del servizio postale ordinario e non quelle della notificazione ex l. n. 890/1982; pertanto, in tale schema, la consegna al portiere può essere valida senza ulteriore raccomandata informativa.
  • Se la censura in cassazione mira a contestare la regolarità della notifica, è necessario allegare in modo preciso come la notifica sarebbe stata eseguita e su quali documenti si fonda la doglianza; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • Le questioni già dedotte in primo grado ma non coltivate con i necessari strumenti processuali in appello non possono essere recuperate in cassazione senza una puntuale ricostruzione delle difese e degli atti pertinenti.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.