Sentenza n. 5846/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento: a) dell’ordinanza n. 26 del 21.4.2026 (notificata il successivo 23.4.2026), con cui il Responsabile del Servizio IV – Urbanistica e Lavori Pubblici ha intimato alla società ricorrente la demolizione della parte già realizzata di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche; - dei verbali di sopralluogo del 18.3.2026 e dell’1.4.2026; - di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale che ha ingiunto la demolizione della platea in cemento armato di supporto del palo e della recinzione realizzate per un’infrastruttura di comunicazioni elettroniche 5G
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza comunale n. 26 del 21 aprile 2026, notificata il 23 aprile, e i verbali di sopralluogo, contestando la qualificazione delle opere come abusive. Con i primi due motivi, dedotti congiuntamente, ha sostenuto che l’autorizzazione unica richiesta nel marzo 2024 si fosse formata per silenzio-assenso e che, prima di ordinare la demolizione, il Comune avrebbe dovuto rimuovere in autotutela tale titolo. Ha inoltre affermato che il parere paesaggistico negativo della Soprintendenza del 4 dicembre 2025 fosse tardivo, assumendo come dies a quo l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato del 27 giugno 2025 e invocando l’art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003. Con il terzo motivo ha dedotto che l’autorizzazione unica prevista dall’art. 44 assorbisse il titolo edilizio, così escludendo la necessità di un autonomo permesso di costruire; ha lamentato violazione dell’art. 44, comma 5, e difetto dei presupposti e d’istruttoria. Con il quarto motivo ha censurato, per violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e per difetto d’istruttoria e dei presupposti, la genericità della contestazione sulla difformità della recinzione dagli elaborati progettuali e l’affermazione che essa fosse priva delle autorizzazioni paesaggistica e sismica. Nel precedente contenzioso il TAR aveva respinto l’impugnazione del parere paesaggistico negativo; il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare del 27 giugno 2025, aveva disposto la sollecita rielaborazione del parere e, con sentenza del 5 novembre 2025, aveva annullato il parere negativo precedente, imponendo il riesercizio del potere sull’istanza.
La decisione
Il TAR ha respinto i primi due motivi. La sentenza del Consiglio di Stato del 5 novembre 2025 non aveva accertato la formazione del silenzio-assenso né fatto decorrere il relativo termine dall’ordinanza cautelare del 27 giugno 2025: aveva invece annullato il precedente parere e disposto il riesercizio del potere sull’istanza. Assumendo quindi come riferimento la sentenza definitiva del 5 novembre 2025, il nuovo parere negativo della Soprintendenza, espresso il 4 dicembre 2025, è stato adottato entro il termine di sessanta giorni dell’art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003 e ha impedito la formazione dell’assenso tacito. Il parere vincolante non era stato autonomamente impugnato e si era consolidato; la sua efficacia non poteva essere rimessa in discussione impugnando l’ordinanza comunale di demolizione. Poiché le ulteriori censure presupponevano la formazione dell’autorizzazione unica tacita, il TAR le ha dichiarate assorbite: ciò vale per le contestazioni sull’autonomo titolo edilizio e sulla recinzione, senza una decisione di merito su tali profili. Ricorso respinto. La società è stata condannata a rifondere al Comune le spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori; spese compensate per il resto.
Norme richiamate
art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003
Assumendo, infatti, quale dies a quo la data della sentenza del Consiglio di Stato del 5 novembre 2025, il parere risulta adottato prima del decorso del termine di sessanta giorni previsto dalla disposizione richiamata.
Nel caso di riavvio del procedimento conseguente alla sentenza che annulla il precedente parere e impone il riesercizio del potere, il termine per l’espressione del nuovo parere è stato computato dalla sentenza definitiva; il parere negativo adottato entro sessanta giorni impedisce la formazione del silenzio-assenso.
art. 44, comma 5, d.lgs. 259/2003
Le ulteriori censure svolte muovono dal presupposto, come detto non condivisibile, dell’avvenuta formazione dell’autorizzazione unica per silenzio-assenso.
La decisione non esamina nel merito la censura sull’assorbimento del titolo edilizio nell’autorizzazione unica: la assorbe perché fondata sul presupposto, escluso dal TAR, della formazione dell’autorizzazione per silenzio-assenso.
Massime di principio
- Quando una sentenza annulla un parere negativo e dispone il riesercizio del potere sull’istanza, tale statuizione non equivale, da sola, ad accertare la formazione del silenzio-assenso né comporta che il termine per il nuovo parere decorra dalla precedente ordinanza cautelare; nel caso deciso, il termine è stato computato dalla sentenza definitiva che ha disposto il riesercizio.
- Il parere negativo adottato entro il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003 impedisce la formazione dell’autorizzazione tacita invocata per realizzare un’infrastruttura di comunicazioni elettroniche.
- Un parere vincolante autonomamente lesivo che non sia stato impugnato si consolida; la sua efficacia non può essere rimessa in discussione mediante l’impugnazione del successivo provvedimento consequenziale, contestando in quella sede il parere presupposto.
- Le censure che dipendono da un presupposto già escluso e non potrebbero condurre all’accoglimento della domanda possono essere assorbite quando il provvedimento impugnato è sorretto da autonome ragioni ostative.
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