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Sentenza

Sentenza n. 359/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della delibera di Consiglio comunale n. 12 del 24.04.2025, pubblicata all'Albo pretorio comunale a far data dal 09.05.2025 sino al 31.12.2030 e resa esecutiva il 25.05.2025, con cui il Comune di Carmagnola ha modificato il Regolamento delle attività dello Spettacolo viaggiante e mediante la quale sono state implicitamente respinte le domande di partecipazione all'evento già presentate dai ricorrenti, nonché di ogni altro atto, provvedimento e parere preordinati, conseguenti e comunque connessi al predetto atto. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’ 8\10\2025: della delibera di Consiglio comunale n. 12 del 24.04.2025, pubblicata all’Albo pretorio comunale a far data dal 09.05.2025 sino al 31.12.2030 e resa esecutiva il 25.05.2025, con cui il Comune di Carmagnola ha modificato il Regolamento delle attività dello Spettacolo viaggiante e mediante la quale sono state implicitamente respinte le domande di partecipazione all’evento già presentate dai ricorrenti, nonché di ogni altro atto, provvedimento e parere preordinati, conseguenti e comunque connessi al predetto atto. per quanto occorra, della graduatoria e della planimetria trasmessa dal Comune di Carmagnola con PEC del 26.08.2025, nonché di ogni altro atto, provvedimento e parere preordinati, conseguenti e comunque connessi alle predette graduatoria e planimetria: ivi, inclusa, per quanto occorra, la comunicazione trasmessa dal Comune di Carmagnola in data 29.09.2025 (doc. n. 14) e l’ordinanza n. 96/2025 – non conosciuta -.

Giustizia amministrativa202501677

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera consiliare che ha modificato il regolamento comunale sulle attività dello spettacolo viaggiante, individuando Piazza Ludovico I quale area per il Luna Park della Fiera del peperone, nonché graduatoria, planimetria e atti applicativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, che negli anni precedenti avevano partecipato al Luna Park della Fiera del peperone con installazione delle attrazioni in Piazza IV Martiri, hanno impugnato la modifica del regolamento comunale che ha individuato Piazza Ludovico I quale area per la manifestazione, deducendo anche il rigetto implicito delle domande presentate per Piazza IV Martiri. Il giudice ha interpretato la domanda non come diretta all'annullamento integrale del regolamento, ma come impugnazione limitata alla localizzazione dell'area per la Fiera del peperone. I ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 1 e 10-bis l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e sviamento, per omessa partecipazione procedimentale rispetto alle istanze di autorizzazione; 2) violazione degli artt. 1 e 9 l. 337/1968 e dell'art. 3 l. 241/1990, per omessa consultazione delle organizzazioni sindacali di categoria in occasione della modifica regolamentare; 3) violazione degli artt. 1 e 4 Cost., degli artt. 1 e 9 l. 337/1968 e dell'art. 3 l. 241/1990, nonché difetto di motivazione, travisamento e difetto di istruttoria, sostenendo l'inidoneità di Piazza Ludovico I perché decentrata, priva di adeguati collegamenti elettrici e inadatta alle attrazioni di maggiori dimensioni. Con i motivi aggiunti hanno impugnato la graduatoria e la planimetria trasmesse dal Comune, deducendo in via derivata le censure già proposte e, inoltre: 4) omessa consultazione delle associazioni di categoria; 5) violazione della disciplina regolamentare e delle norme sul diritto al lavoro, nonché difetto di motivazione e sviamento, perché la graduatoria avrebbe contemplato soltanto piccole attrazioni; 6) violazione del termine regolamentare di quindici giorni per la comunicazione dell'autorizzazione, poiché questa sarebbe stata trasmessa soltanto circa 48 ore prima della manifestazione, impedendo di fatto l'allestimento. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse, osservando che Piazza IV Martiri non era prevista espressamente neppure dal precedente regolamento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. In via preliminare ha circoscritto l'oggetto della domanda alla contestazione della localizzazione di Piazza Ludovico I, escludendo che l'annullamento del regolamento potesse attribuire ai ricorrenti il diritto a utilizzare Piazza IV Martiri, area non espressamente prevista neppure dal precedente regolamento. Ha ritenuto infondata la censura sulla partecipazione procedimentale, poiché gli operatori erano stati coinvolti nel confronto con il Comune, invitati a integrare la documentazione e posti in condizione di contestare la localizzazione; la partecipazione non implica accoglimento delle pretese private. Ha respinto anche la censura relativa all'omessa consultazione delle associazioni di categoria. L'art. 9 l. 337/1968 richiede tale consultazione per la disciplina regolamentare delle modalità di concessione diretta delle aree, ma non attribuisce alle associazioni un potere di scelta o preferenza sulla localizzazione delle aree, che resta rimessa all'amministrazione nell'esercizio delle proprie competenze di governo del territorio e gestione del suolo pubblico. Quanto all'inidoneità dell'area, la documentazione comunale mostrava la presenza di una cabina elettrica, ulteriori punti di approvvigionamento e una planimetria compatibile con 32 attrazioni, comprese diverse di grandi dimensioni. I ricorrenti non hanno puntualmente confutato tali elementi né dimostrato quali attrazioni fossero state escluse e per quale ragione. L'area, pur non essendo più vicina al centro rispetto a Piazza IV Martiri, non risultava decentrata, inaccessibile o irrazionalmente inidonea; la scelta rientrava nella discrezionalità amministrativa e non presentava manifesta irrazionalità, eccesso di potere o violazione di legge. L'ultima censura, relativa alla comunicazione dell'autorizzazione soltanto 48 ore prima, è stata ritenuta di dubbia ammissibilità e comunque infondata: è stata dedotta dopo lo svolgimento della manifestazione, che non ebbe luogo per scelta degli operatori, e risultava contraddetta dalle stesse difese dei ricorrenti, i quali avevano sostenuto che un solo giorno sarebbe stato sufficiente per smontare e rimontare le attrazioni in Piazza IV Martiri. Le spese sono state compensate, in considerazione del fatto che per molti anni il Comune aveva consentito lo svolgimento delle attività in Piazza IV Martiri.

Norme richiamate

  • art. 9 l. 18 marzo 1968, n. 337

    Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento. L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all'anno. La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti della autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta. È vietata la concessione di aree non incluse nell'elenco di cui al primo comma e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse. Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria. Per la concessione delle aree demaniali si applica il disposto di cui al terzo comma del presente articolo

    La disposizione impone ai Comuni di individuare e aggiornare le aree disponibili e prevede la concessione diretta agli esercenti autorizzati. La consultazione delle organizzazioni sindacali di categoria riguarda le modalità regolamentari della concessione diretta, ma non attribuisce alla categoria il potere di scegliere o indicare le aree, la cui individuazione resta prerogativa dell'amministrazione.

  • artt. 1 e 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    La partecipazione procedimentale rispetto alle singole istanze risulta soddisfatta quando gli interessati sono stati coinvolti nel confronto con l'amministrazione, invitati a integrare la documentazione e posti in condizione di contestare la localizzazione; essa non comporta il diritto all'accoglimento della pretesa.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La scelta comunale di localizzazione è sindacabile quando manifestamente irrazionale, inadeguata o viziata da travisamento e difetto di istruttoria; nel caso concreto tali vizi non sono stati dimostrati.

  • artt. 1 e 4 Costituzione

    Il richiamo al diritto al lavoro non supera la discrezionalità comunale nella scelta dell'area per lo spettacolo viaggiante in assenza della prova di una concreta e oggettiva inidoneità della localizzazione alternativa.

Massime di principio

  • L'obbligo previsto dall'art. 9 l. 337/1968 di sentire le organizzazioni sindacali di categoria riguarda la disciplina regolamentare delle modalità di concessione diretta delle aree per lo spettacolo viaggiante e non attribuisce agli operatori o alle associazioni di categoria un diritto di scelta o di preferenza sulla localizzazione delle aree, che resta rimessa all'amministrazione comunale.
  • La partecipazione procedimentale è distinta dall'accoglimento della pretesa sostanziale: essa deve ritenersi assicurata quando gli interessati siano stati coinvolti nel confronto con l'amministrazione e posti in condizione di integrare la documentazione e rappresentare le proprie ragioni, anche se l'esito del procedimento è sfavorevole.
  • La scelta discrezionale dell'amministrazione comunale sull'area destinata allo spettacolo viaggiante è sindacabile solo in presenza di manifesta irrazionalità, oggettiva inidoneità, travisamento o difetto di istruttoria; la mera preferenza per una diversa area e contestazioni apodittiche non sono sufficienti.
  • L'annullamento della previsione regolamentare relativa alla localizzazione di un'attività non attribuisce, di per sé, il diritto a utilizzare una specifica area che non risulti contemplata neppure dalla disciplina regolamentare previgente.
  • Chi deduce l'inidoneità tecnica dell'area deve confrontarsi puntualmente con la documentazione amministrativa e dimostrare concretamente quali strutture siano incompatibili con la localizzazione; non è sufficiente affermare genericamente la mancanza di energia elettrica o di spazio per le attrazioni di maggiori dimensioni.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveRegolamenti e atti amministrativi generaliPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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